Cassazione Civile, Sentenza n. 4175/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in seguito a rinvio della Cassazione, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato l'opposizione di Giuseppe Falcone a un decreto ingiuntivo per pagamento di somme dovute a Fertirev s.r.l. Giuseppe denunciava che il fertilizzante L4 fornito dalla società aveva causato il disseccamento delle piantine di pomodoro e chiedeva risoluzione del contratto e risarcimento danni. In sede di merito le conclusioni tecniche (perizia d'ufficio prima del dott. Giuffrè e successiva perizia affidata al prof. Marsan) avevano ritenuto non provata la responsabilità della fornitrice, evidenziando uso approssimativo del prodotto e necessità di prove preliminari sul terreno. I Falcone hanno proposto 14 motivi in cassazione, lamentando in particolare inosservanza dell'ordinanza di rinvio, nullità e inadeguatezza della consulenza tecnica (CTU), tardività delle eccezioni, travisamento dei fatti, omesso esame di fatti decisivi e violazioni procedurali relative alle formalità della CTU e alla regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la costituzione in prosecuzione del Fallimento Fertirev e ha rigettato il ricorso dei Sigg. Falcone. I vari motivi sono stati valutati prevalentemente inammissibili: molte doglianze erano ricadenti in sindacato di merito non consentito in cassazione; altre sono state ritenute tardive (in particolare le eccezioni di nullità della CTU non formulate nella prima udienza successiva al deposito della relazione); la Corte ha inoltre ritenuto che l'ordinanza di rinvio non avesse predeterminato l'esito e non imponesse la rinnovazione della consulenza. Le spese di cassazione sono liquidate a carico dei ricorrenti in favore del Fallimento Fertirev per euro 4.100 oltre euro 200 di esborsi e accessori di legge; è dato atto della possibile applicazione del raddoppio del contributo unificato ai ricorrenti se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3, 4, 5)
art. 360 c.p.c., primo comma, numeri 3, 4 e 5
La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in cassazione: i vizi di diritto (n.3) e le nullità/irregolarità (n.4) sono esaminati, ma molte doglianze erano in realtà contestazioni del giudizio di merito o mancavano di specificità; il vizio per omesso esame di fatto decisivo (n.5) richiede specificità e decisività, non riscontrata nelle censure.
art. 342 c.p.c.
Riferimento alla specificità dei motivi di appello: la Corte d'appello inizialmente aveva dichiarato l'appello inammissibile per carenza di specificità, decisione poi cassata con ordinanza n. 13489/2013 che aveva ritenuto l'appello sufficientemente specifico.
art. 299 e ss. c.p.c.
La Corte ha affermato che il fallimento intervenuto di una parte non interrompe il giudizio di cassazione e che, una volta instaurato il giudizio con deposito del ricorso, il curatore non può sostituirsi al fallito in cassazione (giurisprudenza richiamata: Cass. n. 3630/2021).
art. 302 c.p.c.
Il procedimento di cassazione non consente gli adempimenti previsti dall'art.302 c.p.c. (atti sostitutivi nel processo di merito), quindi la costituzione in prosecuzione non è ammissibile in Cassazione.
artt. 156-157 c.p.c.
Le eccezioni di nullità del procedimento di consulenza tecnica devono rispettare le forme e i termini previsti; la mancata prospettazione tempestiva di rilievi procedurali può determinare decadenza.
art. 194-195 c.p.c.
Richiamata la regola secondo cui il consulente tecnico deve riferire le indagini e tenere conto delle osservazioni delle parti, ma non è obbligato a redigere un verbale delle operazioni; la mancata verbalizzazione non determina automaticamente la nullità della CTU (richiamata Cass. n. 9890/2005).
artt. 196-197 c.p.c.
I ricorrenti lamentavano che la Corte d'appello avrebbe dovuto convocare il C.T.U. per chiarimenti o nominarne un altro; la Cassazione ha ricordato che tali scelte sono di natura discrezionale e non sono sindacabili in questa sede come violazione di legge.
art. 91 e ss. c.p.c.
Richiamati i principi di regolazione delle spese di lite e soccombenza; la censura dei ricorrenti sulla regolazione delle spese è stata ritenuta inammissibile perché fondata su presupposti differenti rispetto alla sentenza impugnata.
d.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il possibile raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
Giurisprudenza richiamata
Cass. n. 3630/2021; ordinanza n. 13489/2013; Sez. Unite n. 5624/2022; Cass. n. 9890/2005
La Corte ha applicato principi consolidati di nomofilachia: (i) comportamento del curatore di fallimento in cassazione (Cass. 3630/2021); (ii) criteri di specificità dell'appello (ordinanza 13489/2013); (iii) principi su rilievi alla C.T.U. e loro tempestività (Sez. Unite 5624/2022); (iv) assenza di obbligo di verbalizzazione delle operazioni peritali (Cass. 9890/2005).
Massime di principio
- In cassazione non è consentito un sindacato libero del merito: molte censure che consistono in rimostranze sul convincimento del giudice di merito sono inammissibili se non configurano un omesso esame di fatto decisivo, specificato e decisivo.
- Le eccezioni di nullità della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) vanno sollevate tempestivamente, idealmente nella prima udienza successiva al deposito della relazione; la mancata tempestiva contestazione può comportare decadenza.
- La mancata verbalizzazione delle operazioni peritali non determina automaticamente la nullità della CTU: il consulente deve riferire le indagini e tenere conto delle osservazioni, ma non è obbligato a redigere un verbale delle operazioni.
- Le decisioni discrezionali del giudice di merito (es. convocare il C.T.U. per chiarimenti o ordinare la rinnovazione della consulenza) sono difficilmente sindacabili in cassazione se motivate secondo criteri di apprezzamento tecnico.
- Se una parte subisce il fallimento nella fase di cassazione, il processo di cassazione prosegue e il curatore non può sostituirsi al fallito con atti di prosecuzione idonei a mutare la legittimazione negli adempimenti tipici del processo di merito.
- Per ottenere il favore della cassazione su questioni tecniche è importante formulare motivi autosufficienti e specifici, in modo che la Corte possa verificare l'esistenza di un vizio rilevabile in questa sede; estrapolazioni vaghe da perizie non sono sufficienti.
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