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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4175/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in seguito a rinvio della Cassazione, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato l'opposizione di Giuseppe Falcone a un decreto ingiuntivo per pagamento di somme dovute a Fertirev s.r.l. Giuseppe denunciava che il fertilizzante L4 fornito dalla società aveva causato il disseccamento delle piantine di pomodoro e chiedeva risoluzione del contratto e risarcimento danni. In sede di merito le conclusioni tecniche (perizia d'ufficio prima del dott. Giuffrè e successiva perizia affidata al prof. Marsan) avevano ritenuto non provata la responsabilità della fornitrice, evidenziando uso approssimativo del prodotto e necessità di prove preliminari sul terreno. I Falcone hanno proposto 14 motivi in cassazione, lamentando in particolare inosservanza dell'ordinanza di rinvio, nullità e inadeguatezza della consulenza tecnica (CTU), tardività delle eccezioni, travisamento dei fatti, omesso esame di fatti decisivi e violazioni procedurali relative alle formalità della CTU e alla regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la costituzione in prosecuzione del Fallimento Fertirev e ha rigettato il ricorso dei Sigg. Falcone. I vari motivi sono stati valutati prevalentemente inammissibili: molte doglianze erano ricadenti in sindacato di merito non consentito in cassazione; altre sono state ritenute tardive (in particolare le eccezioni di nullità della CTU non formulate nella prima udienza successiva al deposito della relazione); la Corte ha inoltre ritenuto che l'ordinanza di rinvio non avesse predeterminato l'esito e non imponesse la rinnovazione della consulenza. Le spese di cassazione sono liquidate a carico dei ricorrenti in favore del Fallimento Fertirev per euro 4.100 oltre euro 200 di esborsi e accessori di legge; è dato atto della possibile applicazione del raddoppio del contributo unificato ai ricorrenti se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3, 4, 5)

    art. 360 c.p.c., primo comma, numeri 3, 4 e 5

    La Corte ha richiamato i limiti del sindacato in cassazione: i vizi di diritto (n.3) e le nullità/irregolarità (n.4) sono esaminati, ma molte doglianze erano in realtà contestazioni del giudizio di merito o mancavano di specificità; il vizio per omesso esame di fatto decisivo (n.5) richiede specificità e decisività, non riscontrata nelle censure.

  • art. 342 c.p.c.

    Riferimento alla specificità dei motivi di appello: la Corte d'appello inizialmente aveva dichiarato l'appello inammissibile per carenza di specificità, decisione poi cassata con ordinanza n. 13489/2013 che aveva ritenuto l'appello sufficientemente specifico.

  • art. 299 e ss. c.p.c.

    La Corte ha affermato che il fallimento intervenuto di una parte non interrompe il giudizio di cassazione e che, una volta instaurato il giudizio con deposito del ricorso, il curatore non può sostituirsi al fallito in cassazione (giurisprudenza richiamata: Cass. n. 3630/2021).

  • art. 302 c.p.c.

    Il procedimento di cassazione non consente gli adempimenti previsti dall'art.302 c.p.c. (atti sostitutivi nel processo di merito), quindi la costituzione in prosecuzione non è ammissibile in Cassazione.

  • artt. 156-157 c.p.c.

    Le eccezioni di nullità del procedimento di consulenza tecnica devono rispettare le forme e i termini previsti; la mancata prospettazione tempestiva di rilievi procedurali può determinare decadenza.

  • art. 194-195 c.p.c.

    Richiamata la regola secondo cui il consulente tecnico deve riferire le indagini e tenere conto delle osservazioni delle parti, ma non è obbligato a redigere un verbale delle operazioni; la mancata verbalizzazione non determina automaticamente la nullità della CTU (richiamata Cass. n. 9890/2005).

  • artt. 196-197 c.p.c.

    I ricorrenti lamentavano che la Corte d'appello avrebbe dovuto convocare il C.T.U. per chiarimenti o nominarne un altro; la Cassazione ha ricordato che tali scelte sono di natura discrezionale e non sono sindacabili in questa sede come violazione di legge.

  • art. 91 e ss. c.p.c.

    Richiamati i principi di regolazione delle spese di lite e soccombenza; la censura dei ricorrenti sulla regolazione delle spese è stata ritenuta inammissibile perché fondata su presupposti differenti rispetto alla sentenza impugnata.

  • d.P.R. 115/2002 art. 13, comma 1-quater

    d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il possibile raddoppio del contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

  • Giurisprudenza richiamata

    Cass. n. 3630/2021; ordinanza n. 13489/2013; Sez. Unite n. 5624/2022; Cass. n. 9890/2005

    La Corte ha applicato principi consolidati di nomofilachia: (i) comportamento del curatore di fallimento in cassazione (Cass. 3630/2021); (ii) criteri di specificità dell'appello (ordinanza 13489/2013); (iii) principi su rilievi alla C.T.U. e loro tempestività (Sez. Unite 5624/2022); (iv) assenza di obbligo di verbalizzazione delle operazioni peritali (Cass. 9890/2005).

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito un sindacato libero del merito: molte censure che consistono in rimostranze sul convincimento del giudice di merito sono inammissibili se non configurano un omesso esame di fatto decisivo, specificato e decisivo.
  • Le eccezioni di nullità della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) vanno sollevate tempestivamente, idealmente nella prima udienza successiva al deposito della relazione; la mancata tempestiva contestazione può comportare decadenza.
  • La mancata verbalizzazione delle operazioni peritali non determina automaticamente la nullità della CTU: il consulente deve riferire le indagini e tenere conto delle osservazioni, ma non è obbligato a redigere un verbale delle operazioni.
  • Le decisioni discrezionali del giudice di merito (es. convocare il C.T.U. per chiarimenti o ordinare la rinnovazione della consulenza) sono difficilmente sindacabili in cassazione se motivate secondo criteri di apprezzamento tecnico.
  • Se una parte subisce il fallimento nella fase di cassazione, il processo di cassazione prosegue e il curatore non può sostituirsi al fallito con atti di prosecuzione idonei a mutare la legittimazione negli adempimenti tipici del processo di merito.
  • Per ottenere il favore della cassazione su questioni tecniche è importante formulare motivi autosufficienti e specifici, in modo che la Corte possa verificare l'esistenza di un vizio rilevabile in questa sede; estrapolazioni vaghe da perizie non sono sufficienti.

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