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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4141/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso ordinanza ingiunzione per euro 274,20 relativa al mancato possesso/pagamento del biglietto (verbale del 15/12/2013). Il ricorrente deduceva: 1) violazione del principio di legalità e riserva di legge, sostenendo che l'unica sopratassa applicabile sarebbe quella prevista dal R.D.L. n. 1948/1934 (pari al prezzo del biglietto) e che Trenitalia non sarebbe legittimata ad irrogare sanzioni; 2) in via privatistica la somma di euro 200 sarebbe una penalità contrattuale e soggetta a riduzione ex art. 1384 c.c.; 3) errori nella determinazione della misura della sanzione (contestata la maggiore entità, interpretazione della misura a euro 50/23 e mancata motivazione sui criteri di applicazione). In sintesi: censura della legittimazione di Trenitalia a esercitare poteri accertativi/sanzionatori e dell'entità/qualificazione della sopratassa/penalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: la disciplina storica è stata radicalmente modificata (richiamata sentenza Corte Cost. n.194/2014) e Trenitalia, quale gestore di un pubblico servizio, mantiene poteri accertativi e sanzionatori richiamati dall'art. 23 D.P.R. 753/1980, dal Regolamento UE (art.9 del Reg. CE 1371/2007) e dalle condizioni generali di trasporto; il verbale redatto dal personale di Trenitalia ha efficacia probatoria privilegiata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità: la questione della riduzione della clausola penale (art. 1384 c.c.) non era stata sollevata nei gradi di merito e non poteva essere introdotta in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 DPR 753/1980, originariamente espressa in lire, è stata aggiornata dalla legge n. 94/2009 (art.114 l.689/1981) ai limiti odierni (euro 20-50); inoltre le condizioni generali prevedono la struttura tassativa di sopratasse (50/100/200 a seconda dei termini) e la commisurazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice entro i limiti normativi. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 11/07/1980, n. 753, art. 23

    I viaggiatori devono prendere posto nei treni... Può essere ammessa la regolarizzazione in corso di viaggio... I viaggiatori che, ove ammesso, non provvedano a regolarizzare la loro posizione vengono fatti scendere... ed assoggettati al pagamento delle tasse e sopratasse stabilite, mediante formale invito di pagamento... In difetto del pagamento nel termine fissato... il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000

    Fondamento normativo per il potere accertativo e per l'applicazione di tasse, sopratasse e sanzioni in caso di viaggio senza titolo: disciplina rimasta vigente e collegata alle condizioni generali di trasporto; legittima l'irrogazione di sopratasse e sanzioni da parte del gestore del servizio.

  • Regolamento (CE) 23/10/2007, n. 1371/2007, art. 9 (allegato 1)

    Sin dall'inizio del viaggio, il viaggiatore deve essere munito di un titolo di trasporto valido... Le condizioni generali di trasporto possono stabilire: a) che un viaggiatore che non presenta un titolo di trasporto valido deve pagare una sovrattassa oltre al prezzo del trasporto; b) ...

    Consente alle condizioni generali di prevedere una sovrattassa oltre al prezzo del biglietto; non contrasta con l'applicazione di sopratasse e sanzioni previste dalle condizioni operative del vettore.

  • D.M. 16/01/2009

    Autorizza Trenitalia alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalle irregolarità di viaggio e dalle sanzioni conseguenti; conferisce strumento di esazione coattiva dei crediti accertati.

  • Legge 17/05/1985, n. 210 (art. 16)

    Ha trasformato l'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato in ente pubblico con devoluzione alle competenze degli organi dell'ente delle condizioni generali e tariffe: ha contribuito a trasferire la determinazione di condizioni generali/tariffe nell'autonomia regolamentare dell'ente gestore.

  • Art. 1679 c.c.

    Richiama l'applicabilità delle condizioni generali di trasporto (stabilite o autorizzate per chi esercita trasporto di persone) come fonti regolamentari efficaci nei confronti degli utenti del servizio di linea; sostiene la natura regolamentare (non meramente contrattuale) delle condizioni generali.

  • R.D.L. n. 1948 del 1934

    Norma storica che prevedeva una sopratassa pari al prezzo del biglietto; la Corte ha ritenuto che tale disciplina sia stata superata/integrata dalle successive riforme e dall'autoregolamentazione del gestore del servizio.

  • Legge n. 94/2009 (modifica art. 114 l. n. 689/1981)

    Art. 3 della L. n. 94/2009 ha sostituito le parole a lire quattromila/a lire diecimila con: a euro 20 e a euro 50

    Aggiornamento degli importi minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie: oggi la sanzione prevista rientra tra euro 20 e euro 50.

  • Art. 114 l. n. 689/1981

    Norma quadro sulle sanzioni amministrative pecuniarie; i limiti minimo/massimo richiamati dall'art.23 DPR 753 sono stati aggiornati dalla L.94/2009.

Massime di principio

  • Una società esercente un servizio pubblico di linea (es. Trenitalia) può essere legittimata ad accertare irregolarità di viaggio e ad irrogare/salvare sanzioni e sopratasse se la normativa primaria e secondaria e le condizioni generali di trasporto lo prevedono; la trasformazione in S.p.A. non esclude funzioni di natura pubblicistica svolte dal gestore.
  • Le condizioni generali di trasporto, quando disciplinate/approvate nell'ambito del servizio pubblico, hanno efficacia regolamentare e possono prevedere sovrattasse e modalità di regolarizzazione in corso di viaggio; tali previsioni non sono automaticamente riconducibili a mero diritto contrattuale.
  • Le sanzioni amministrative previste in combinato disposto con l'art. 23 DPR 753/1980 sono state aggiornate dalla legge n. 94/2009: i limiti attuali della sanzione pecuniaria sono in euro 20-50.
  • Il verbale redatto dal personale addetto al controllo ha efficacia probatoria privilegiata in giudizio; chi impugna deve contestare tempestivamente nei gradi di merito le ragioni di fatto o proporre querela di falso se intende contestarne l'attendibilità.
  • In sede di cassazione non sono ammissibili questioni nuove (es. dedurre per la prima volta la natura di clausola penale e chiederne la riduzione ai sensi dell'art.1384 c.c.) che non siano state svolte nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il giudice valuta la misura della sanzione entro i limiti normativi: ha discrezionalità per commisurarla alla gravità del fatto concreto e non è obbligato a dettagliare tutti i criteri di valutazione purché risulti complessivamente motivata.

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