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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4226/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Volgher Bortolazzi, acquirente di un immobile gravato da ipoteca derivante da pagherò cambiari, propose opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso precetto notificatogli da Fedluc s.r.l., eccependo la prescrizione dell'azione cambiaria e l'inopponibilità dell'iscrizione ipotecaria per errore del Conservatore dei Registri Immobiliari nella tavola alfabetica. Dopo accoglimento in primo grado, la Corte d'appello di Bologna ha riformato respingendo l'opposizione. Volgher ha proposto ricorso per cassazione; la Corte ha poi ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate presso l'Avvocatura Generale dello Stato. La rinnovazione e il deposito sono però stati effettuati oltre i termini assegnati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività della rinnovazione della notifica ordinata (mancato rispetto del termine di 60 giorni e dei successivi termini di deposito, tenuto conto che le opposizioni all'esecuzione non sono assoggettate alla sospensione feriale). Di conseguenza ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale, proposto tardivamente. Ha condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (euro 1.500 per compensi) in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha disposto l'obbligo, per il ricorrente principale, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, avendo rilevato la sussistenza dei presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Norma invocata per l'opposizione all'esecuzione promossa dal ricorrente contro il precetto basato sui titoli cambiari.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio senza richiesta di discussione orale, e per la funzionalità delle conclusioni motivate del P.G.

  • art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    Usato insieme alla L. n. 742/1969 per affermare che le opposizioni all'esecuzione non sono soggette alla sospensione feriale dei termini processuali.

  • artt. 1 e 3, legge 7 ottobre 1969, n. 742

    Interpretati nel senso che sottraggono alla sospensione feriale le 'opposizioni all'esecuzione', estendendo la non sospensione a tutte le fasi e gradi del giudizio oppositivo.

  • ordinanza Corte di Cassazione n. 19193/2022 (misura cautelare procedurale)

    Ordinanza che aveva imposto la rinnovazione della notifica del ricorso presso l'Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni: la mancata osservanza ha portato all'inammissibilità.

  • art. 371-bis cod. proc. civ.

    Applicata in interpretazione estensiva per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la mancata esecuzione tempestiva dell'ordine di rinnovazione della notifica; la Corte ha ritenuto che l'inottemperanza giustifica l'inammissibilità e non solo l'improcedibilità.

  • art. 291 cod. proc. civ.

    Richiamato quale norma che legittima l'ordine di rinnovazione della notificazione disposto dalla Corte.

  • artt. 325, secondo comma e 327, primo comma, cod. proc. civ.

    Riferiti ai termini per proporre il ricorso incidentale e alla rilevanza della tardività del ricorso incidentale rispetto all'inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 334 cod. proc. civ.

    Richiamato per dichiarare l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo in caso di inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (e art. 1-bis)

    Applicato per disporre l'obbligo, a carico del ricorrente principale, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le notificazioni disfunzionali dirette all'Avvocatura Distrettuale invece che all'Avvocatura Generale dello Stato devono essere rinnovate nei termini impartiti dalla Corte; il mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • I giudizi di opposizione all'esecuzione non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini: termini decadenziali e perentori devono essere rispettati anche nel periodo estivo.
  • Se la Corte ordina la rinnovazione della notifica con termine perentorio, la tempestività va calcolata rigidamente: la rinnovazione e il deposito successivo devono avvenire entro i termini assegnati o il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • Il ricorso incidentale proposto oltre i termini ordinari è inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile; la tardività dell'incidentale non può sortire effetti diversi se il principale non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche: condanna alle spese e possibili obblighi aggiuntivi relativi al contributo unificato quando ricorrono i presupposti normativi.

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