Cassazione Civile, Ordinanza n. 22431/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
Un soggetto aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di una società per il pagamento di una somma ingente, sulla base di un assegno bancario protestato e di 31 effetti cambiari emessi in un arco temporale di alcuni anni. La società aveva proposto opposizione al decreto e, a sostegno della propria tesi difensiva, aveva chiamato in causa un terzo. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione e confermato il monitorio, ma la corte d'appello aveva invece revocato il decreto e rigettato la domanda creditoria, ritenendo non provata l'autenticità delle sottoscrizioni e insufficiente il materiale probatorio offerto dal creditore, anche perché le consulenze tecniche svolte in un diverso procedimento penale non erano state prodotte integralmente né risultavano idonee a sostituire le scritture di comparazione necessarie per la verificazione. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 214, 216 e 220 c.p.c. e degli artt. 1988 ss. e 116 c.p.c., oltre a omesso esame e contraddittorietà della motivazione, sostenendo in sostanza che la corte territoriale avesse erroneamente escluso la produzione delle scritture di comparazione e avesse mal valutato l'atto di riconoscimento del debito e le consulenze tecniche del procedimento penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente rubricati come violazioni di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e dell'apprezzamento delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la corte d'appello aveva motivato in modo congruo e logicamente coerente sia sull'insufficienza delle scritture di comparazione e delle consulenze penali, sia sull'assenza di una prova adeguata dell'autenticità delle firme e del riconoscimento del debito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in relazione al disconoscimento della scrittura privata e alla verificazione della sottoscrizione; la censura che lo invocava è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito dell'accertamento
richiamato in tema di verificazione della scrittura privata; la Corte ribadisce che grava su chi chiede la verificazione l'onere di provare l'autenticità della sottoscrizione
menzionato nel primo motivo, ma la Corte non entra nel dettaglio applicativo perché reputa la censura inammissibile come richiesta di nuovo giudizio di merito
richiamato con riferimento al riconoscimento di debito; la Corte esclude che, nel caso concreto, l'atto produrre prova sufficiente della debenza delle somme azionate
invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
la Corte osserva che la deduzione di violazione di legge è stata usata in modo improprio per far valere vizi di fatto e ottenere una rivalutazione del merito
richiamato per omesso esame e contraddittorietà; la Corte esclude il vizio perché la motivazione d'appello era congrua e non apparente
norma processuale sul rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in collegamento al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
evocato implicitamente nel passaggio sull'onere della prova gravante su chi ha prodotto il documento disconosciuto e chiede la verificazione
Massime di principio
- Nel giudizio di verificazione di una scrittura privata disconosciuta, chi produce il documento e chiede la verificazione ha l'onere di provare l'autenticità della sottoscrizione, anche mediante altri mezzi di prova, ma deve offrire un apparato probatorio effettivamente idoneo e non meramente apparente.
- Le scritture di comparazione devono essere specificamente indicate e prodotte; non è sufficiente un rinvio generico ad atti di altro giudizio o la mera produzione di consulenze tecniche svolte in un diverso procedimento, specie se non eseguite in contraddittorio con la parte civile del giudizio in corso.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e di diversa ponderazione del merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia congrua, coerente e non presenti omissioni decisive o contraddizioni rilevanti.
- Il riconoscimento di debito, per assumere efficacia probatoria nel caso concreto, deve essere letto nel suo contenuto effettivo e può essere ritenuto insufficiente se non attribuisce in modo univoco alla parte l'obbligazione specificamente azionata.
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