Cassazione Civile, Ordinanza n. 00801/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di varie cartelle esattoriali relative a imposte dirette, IVA e imposta di registro per più annualità. La commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente e, per due cartelle notificate via PEC, aveva ritenuto la notificazione inesistente o comunque nulla: in un caso perché l'atto era stato allegato in formato PDF anziché P7M; in un altro perché mancava la ricevuta di accettazione della PEC, ritenuta necessaria come prova della notifica. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005, sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato come inesistente la notifica solo perché il file era in PDF e non in P7M; 2) violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 1 d.P.R. 68/2005 e 23 d.lgs. 82/2005, perché la CTR aveva ritenuto inesistente la notifica per il solo fatto che non fosse noto il formato elettronico dell'atto; 3) violazione degli artt. 45 e 48 d.lgs. 82/2005, perché la CTR aveva preteso la ricevuta di accettazione della PEC, anziché considerare sufficiente la ricevuta di consegna come prova della notifica telematica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, ha accolto tutti i motivi di ricorso, affermando che per la notifica telematica della cartella esattoriale è equivalente l'invio di un file PDF rispetto al P7M e che la prova della notifica deriva dalla ricevuta di consegna della PEC, non dalla ricevuta di accettazione. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha escluso che la mancata trasmissione in formato P7M, invece che PDF, renda di per sé inesistente la notificazione della cartella via PEC, valorizzando l'equivalenza funzionale dei formati ammessi.
Il rinvio alla disciplina delle notificazioni consente di applicare regole e rimedi propri del processo civile anche alla notifica della cartella esattoriale.
art. 1, lett. f), d.P.R. 68/2005
Richiamato insieme alle norme sul processo telematico per sostenere l'equivalenza tra modalità/formati di comunicazione elettronica.
art. 1, lett. 1-ter, d.lgs. 82/2005
Richiamato come parte del quadro normativo sul documento informatico e sulle notifiche telematiche.
La Corte ha ritenuto che la prova della notificazione telematica sia fornita dalla ricevuta di consegna PEC.
Richiamato per affermare che il messaggio PEC e i suoi allegati risultano certificati dalla ricevuta di consegna.
art. 12 decreto dirigenziale 16 aprile 2014
Le firme digitali CAdES e PAdES sono considerate equivalenti, con estensioni .p7m e .pdf.
Norma di raccordo richiamata per il processo telematico e la validità delle firme digitali.
Regolamento UE n. 910 del 2014
Richiamato per il principio di equivalenza tra firme digitali e relativi formati.
decisione di esecuzione n. 1506 del 2015
Richiamata nel medesimo quadro sull'equivalenza dei formati di firma digitale.
Richiamato in tema di autenticazione della procura speciale nel processo civile telematico.
art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011
Richiamato per la disciplina della firma digitale e dell'autenticazione.
art. 19 bis, commi 2 e 4, decreto dirigenziale 16 aprile 2014
Richiamato a supporto dell'equivalenza tra firme/formati digitali.
L'irritualità della notifica in formato PDF anziché P7M può essere sanata per raggiungimento dello scopo.
Massime di principio
- Nel sistema delle notificazioni telematiche, i formati di firma digitale CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf) possono essere equiparati quando la normativa tecnica li ammette espressamente, sicché il solo uso del PDF non comporta automaticamente l'inesistenza della notificazione.
- La cartella di pagamento, pur avendo natura sostanziale, può essere disciplinata anche tramite norme processuali quando la normativa tributaria vi rinvia espressamente; pertanto, un vizio formale della notifica telematica può essere sanato per raggiungimento dello scopo.
- Nella notifica via PEC della cartella esattoriale, la prova dell'avvenuta notificazione è data dalla ricevuta di avvenuta consegna, non dalla ricevuta di accettazione; l'eventuale contestazione dell'effettivo recapito richiede la prova contraria di specifici errori tecnici del sistema.
- L'assenza di uno specifico formato elettronico dell'atto notificato non basta, da sola, a dimostrare l'inesistenza della notifica se risulta comunque la trasmissione del documento e la sua ricezione tramite PEC.
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