Sentenza del 22/07/2016 n. 15195 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di recupero del credito d'imposta utilizzato negli anni 2003, 2004 e 2005, sostenendo che il condono tombale previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, impedisse all'Amministrazione finanziaria di recuperare il credito derivante dall'agevolazione della L. n. 388 del 2000, art. 8. In particolare, ha contestato la distinzione operata dalla CTR tra accertamento tributario, precluso dal condono, e recupero del credito d'imposta, ritenendo che anche quest'ultimo avesse natura accertativa e impositiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione. La Corte ha stabilito che l'atto di recupero del credito d'imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8, ha natura sostanzialmente accertativa e rientra, in linea di principio, nella preclusione prevista dal condono della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10. Tuttavia, l'effetto preclusivo opera soltanto se l'agevolazione è stata effettivamente inclusa nella dichiarazione integrativa oggetto del condono. Poiché tale verifica non era stata compiuta, il giudice del rinvio dovrà accertare se la dichiarazione integrativa comprendesse anche il credito d'imposta controverso e decidere nuovamente la causa, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Prevede l'agevolazione sotto forma di credito d'imposta utilizzabile dal contribuente. Il relativo recupero, quando il credito sia stato indebitamente utilizzato, costituisce un accertamento di una posizione debitoria del contribuente.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 9
La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni.
Il condono rende definitiva la posizione fiscale, comprese le agevolazioni, solo nei limiti di quanto indicato nella dichiarazione integrativa. Pertanto, l'effetto preclusivo rispetto al recupero del credito opera soltanto se il credito o la relativa agevolazione sono stati inclusi nella dichiarazione integrativa.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 10
Preclude all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di attività accertative relativamente alle annualità e alle fattispecie definite con il condono. La preclusione comprende anche l'atto di recupero del credito d'imposta avente natura sostanzialmente accertativa.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 421
Costituisce la base normativa per l'emissione degli atti di recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati; tali atti sono stati qualificati dalla Corte come sostanzialmente equiparabili agli avvisi di accertamento.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di proporre ricorso per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
È richiamato come ulteriore conferma della natura accertativa dell'atto di recupero del credito d'imposta, al quale sono applicabili le garanzie proprie dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Un atto con cui l'Amministrazione recupera un credito d'imposta indebitamente utilizzato può avere natura sostanzialmente accertativa e non essere considerato una mera richiesta di pagamento.
- Il condono fiscale può impedire il recupero di un credito d'imposta agevolativo, ma solo se l'agevolazione o il credito risultano compresi nella dichiarazione integrativa oggetto della definizione.
- La semplice adesione al condono non basta, di per sé, a bloccare ogni successiva attività dell'Amministrazione: occorre verificare il contenuto concreto della dichiarazione integrativa e l'annualità interessata.
- La distinzione tra crediti d'imposta agevolativi e crediti IVA inesistenti è rilevante: i principi elaborati per il recupero di crediti IVA inesistenti non si applicano automaticamente ai crediti derivanti da agevolazioni fiscali.
- Quando manca la verifica sull'inclusione dell'agevolazione nel condono, la decisione può essere cassata con rinvio affinché il giudice accerti tale circostanza in fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 lug 2016Sentenza del 22/07/2016 n. 2086 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 lug 2016Sentenza del 22/07/2016 n. 2088 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 lug 2016Sentenza del 22/07/2016 n. 2090 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 lug 2016Sentenza del 22/07/2016 n. 2092 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 lug 2016Sentenza del 22/07/2016 n. 2093 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 lug 2016Sentenza del 22/07/2016 n. 2094 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →