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Sentenza

Sentenza del 22/07/2016 n. 2094 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisdizione tributaria - impugnazione - cartella di pagamento - atto di pignoramento presso terzi - art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/92 - non è tale - validità appello - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la cartella di pagamento, cioè il titolo esecutivo posto a fondamento della riscossione, impugnandola contestualmente a un atto di pignoramento presso terzi. Quest'ultimo è un atto dell'esecuzione forzata e, in quanto tale, è estraneo alla giurisdizione tributaria. La questione riguardava quindi se l'impugnazione congiunta di un atto non tributario potesse rendere invalido l'appello.

La decisione

L'impugnazione congiunta non ha inficiato la validità dell'appello. La controversia aveva come oggetto principale la cartella di pagamento, ossia il titolo esecutivo tributario, mentre il pignoramento era stato contestato solo unitamente ad essa. Poiché tale circostanza non incideva sulla decisione relativa alla cartella, l'appello è stato ritenuto valido. Il giudice tributario non può invece conoscere direttamente delle contestazioni riguardanti il pignoramento, che devono essere eventualmente proposte davanti al giudice competente per l'esecuzione.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

    Sono soggette alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie.

    La giurisdizione tributaria comprende le controversie relative ai tributi e agli atti tributari, ma non si estende agli atti dell'esecuzione forzata, come il pignoramento presso terzi. L'esclusione dell'atto esecutivo, tuttavia, non rende invalida l'impugnazione della cartella quando quest'ultima costituisce l'oggetto principale della controversia.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento è un atto tributario impugnabile davanti al giudice tributario, mentre il pignoramento presso terzi è un atto esecutivo estraneo, in linea generale, alla giurisdizione tributaria.
  • L'impugnazione congiunta di un atto tributario e di un atto esecutivo non comporta automaticamente l'inammissibilità o l'invalidità del ricorso o dell'appello: occorre verificare quale sia l'oggetto principale della controversia.
  • Se la contestazione riguarda il titolo della riscossione, come la cartella o il tributo, la causa resta di competenza del giudice tributario; se riguarda esclusivamente le modalità o la legittimità dell'esecuzione, deve essere proposta davanti al giudice competente per l'esecuzione.
  • Per evitare problemi processuali è opportuno distinguere chiaramente, nell'atto difensivo, le censure rivolte alla cartella da quelle eventualmente rivolte al pignoramento e indirizzare ciascuna contestazione al giudice competente.

Testo integrale

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