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Sentenza

Sentenza del 22/07/2016 n. 2088 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - società esterovestita - presunzione legale - art. 73, comma 5, d.P.R. n. 917/86 - contraddittorio - contribuente - delega - è sufficiente. -- Accertamento - società esterovestita - questionari dell'Agenzia delle Entrate - funzione conoscitiva - lesione del contraddittorio - non sussiste. -- Accertamento - società esterovestita - elusione fiscale - art. 37 bis, d.P.R. n. 600/73 - garanzie per il contribuente - art. 12, comma 7, l. n. 212/00 - richiesta di chiarimenti alla parte - non è necessaria - facoltà per il contribuente - è tale - omissione - non rileva. -- Accertamento - società esterovestita - art. 73, comma 5, d.P.R. n. 917/86 - costituzione anteriore al 2006 - non rileva - violazione del principio di irretroattività - non sussiste - applicazione anni di imposta successivi - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la legittimità dell'accertamento sostenendo, in particolare, che il contraddittorio non fosse stato validamente instaurato con un soggetto munito di poteri rappresentativi; che l'invio dei questionari dell'Agenzia delle Entrate avesse leso il diritto di difesa; che, nell'ambito dell'accertamento antielusivo, l'Amministrazione avrebbe dovuto richiedere preventivamente chiarimenti; e che l'applicazione della presunzione legale di esterovestizione prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986 fosse irretroattiva, poiché la società era stata costituita prima dell'entrata in vigore della norma.

La decisione

Le contestazioni della società sono state respinte. È stato ritenuto valido il contraddittorio svolto con un soggetto munito di apposita delega, poiché la delega aveva consentito un'effettiva conoscenza delle operazioni e un'adeguata difesa, comprese le acquisizioni documentali. I questionari inviati dall'Agenzia dopo il verbale della Guardia di Finanza sono stati considerati strumenti con funzione conoscitiva, non lesivi del contraddittorio. Nell'accertamento antielusivo, le garanzie difensive dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente costituiscono una facoltà esercitabile dal contribuente, senza che l'Amministrazione abbia l'obbligo generale di richiedere chiarimenti. Infine, l'applicazione dell'art. 73, comma 5, ai periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore non viola il principio di irretroattività, anche se la società era stata costituita anteriormente.

Norme richiamate

  • Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La disposizione introduce una presunzione legale collegata alla sede dell'amministrazione o all'oggetto principale dell'attività, utilizzabile per accertare l'esterovestizione societaria. La sua applicazione ai periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore non è retroattiva, anche se la società è stata costituita prima.

  • Art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    La norma, applicabile agli accertamenti antielusivi dell'epoca, consentiva di contestare operazioni prive di valide ragioni economiche e dirette a conseguire indebiti vantaggi fiscali. Il contribuente poteva esercitare le proprie facoltà difensive, senza che fosse imposto all'Amministrazione un obbligo generalizzato di richiesta preventiva di chiarimenti.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000

    La disposizione tutela il contribuente nell'ambito delle verifiche fiscali e gli consente di presentare osservazioni e richieste dopo la consegna del processo verbale di constatazione. La garanzia è una facoltà difensiva del contribuente e non implica necessariamente un obbligo dell'Amministrazione di sollecitare ulteriori chiarimenti.

  • Art. 10-bis legge n. 212/2000

    È la disciplina attualmente sostitutiva dell'art. 37-bis in materia di abuso del diritto ed elusione fiscale, richiamata come evoluzione normativa del quadro applicabile.

  • Principio di irretroattività delle norme tributarie

    Non è violato quando una norma vigente viene applicata a periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore. È irrilevante, ai fini dell'irretroattività, che la società sia stata costituita anteriormente.

Massime di principio

  • Nel procedimento tributario il contraddittorio può essere validamente svolto con un delegato, purché la delega sia effettiva e consenta al contribuente di conoscere gli atti, fornire documenti e articolare una difesa concreta.
  • L'invio di questionari o richieste documentali da parte dell'Agenzia delle Entrate ha normalmente funzione istruttoria e conoscitiva; non costituisce, di per sé, una violazione del contraddittorio.
  • Quando la legge riconosce al contribuente una facoltà di presentare osservazioni o chiarimenti, l'omesso esercizio di tale facoltà non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento, salvo specifici obblighi procedurali previsti dalla legge o dalla giurisprudenza.
  • Per valutare la retroattività di una norma tributaria occorre guardare al periodo d'imposta cui l'accertamento si riferisce, non soltanto alla data di costituzione della società o di realizzazione dell'operazione.
  • In materia di esterovestizione, la sede formale all'estero non è necessariamente decisiva: l'Amministrazione può valorizzare elementi che dimostrino che la direzione effettiva o il centro decisionale si trovavano in Italia, con applicazione della presunzione legale prevista dalla normativa vigente.
  • La validità dell'accertamento dipende anche dall'effettività delle garanzie difensive: la presenza formale di un delegato non basta se, in concreto, il delegato non ha potuto conoscere gli atti o interloquire utilmente con l'Amministrazione.

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