Sentenza del 22/07/2016 n. 2093 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Avviso di accertamento - società - atto presupposto - annullamento in autotutela - avviso di accertamento per il socio - nullità - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
F ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al proprio reddito di partecipazione, sostenendo principalmente che esso era stato notificato prima della valida notifica dell'avviso presupposto emesso nei confronti della società. L'avviso originario relativo alla società era stato infatti notificato erroneamente a F in proprio e successivamente annullato in autotutela, con emissione di un nuovo avviso correttamente notificato alla società. Il ricorrente ha inoltre dedotto di aver esercitato il recesso dalla società e di non aver quindi percepito redditi di partecipazione nell'anno considerato.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello di F. Ha stabilito che l'avviso di accertamento nei confronti della società costituisce l'unico e fondante atto presupposto dell'accertamento del reddito di partecipazione del socio. Il suo annullamento in autotutela produce effetti ex tunc e determina l'effetto caducante, ossia la nullità o perdita di validità, dell'atto conseguente emesso nei confronti del socio. La successiva emissione di un nuovo avviso, avente contenuto identico ma notificato correttamente alla società, non sana automaticamente l'avviso già emesso nei confronti del socio. L'Amministrazione avrebbe dovuto annullare anche quest'ultimo e procedere, se ancora nei termini, a una nuova riedizione del potere di accertamento. Il secondo motivo di appello è rimasto assorbito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Principio del rapporto tra atto presupposto e atto consequenziale
l'atto impositivo nei confronti della società rappresenta l'unico e fondante presupposto del successivo avviso di accertamento nei confronti del singolo socio
Quando l'accertamento del reddito della società costituisce l'unico presupposto dell'accertamento del reddito imputato al socio, l'invalidità o l'annullamento dell'atto societario si riflette necessariamente sull'atto emesso nei confronti del socio.
Effetti dell'annullamento in autotutela
Poiché l'annullamento produce effetti ex tunc
L'annullamento in autotutela opera retroattivamente, come se l'atto annullato non fosse mai validamente esistito. Se tale atto era presupposto indispensabile di un altro provvedimento, anche quest'ultimo perde il proprio fondamento.
Effetto caducante dell'atto presupposto sull'atto conseguente
in caso di annullamento dell'atto presupposto si verifica effetto caducante anche dell'atto conseguente
L'atto consequenziale non può sopravvivere quando dipende in modo esclusivo e indissolubile dall'atto presupposto annullato. La successiva sostituzione dell'atto presupposto non convalida automaticamente l'atto consequenziale già viziato.
Obbligo di riedizione del potere di accertamento
L'agenzia avrebbe dovuto procedere in modo analogo anche per l'avviso di accertamento al contribuente
Quando l'Amministrazione riconosce un vizio originario dell'accertamento, deve annullare gli atti dipendenti e, ove possibile e nei termini, emettere nuovi atti autonomamente validi, rispettando i destinatari e le regole di notificazione.
Massime di principio
- In presenza di un accertamento societario e di un conseguente accertamento al socio per reddito di partecipazione, il primo costituisce normalmente l'atto presupposto del secondo.
- Se l'atto presupposto viene annullato in autotutela con efficacia retroattiva, l'atto conseguente fondato esclusivamente su di esso può risultare invalido ab origine.
- La successiva emissione dello stesso accertamento nei confronti del destinatario corretto non sana automaticamente l'atto conseguente già notificato al socio.
- L'Amministrazione deve rinnovare il procedimento anche nei confronti del socio, adottando un nuovo atto e rispettando i termini di decadenza applicabili.
- La conoscenza di fatto del contenuto dell'atto da parte del contribuente non elimina un vizio relativo al destinatario, alla notificazione o alla validità dell'atto presupposto.
- In casi simili è essenziale verificare la sequenza temporale delle notifiche, l'eventuale annullamento in autotutela e il collegamento motivazionale tra accertamento societario e accertamento del socio.
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