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Sentenza

Sentenza del 22/07/2016 n. 2090 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - agevolazioni ex art. 33, comma 3, l. n. 388/00 - mancata utilizzazione edificatoria nel termine del quinquennio - inadempimento della Pubblica amministrazione ad obblighi di bonifica dell'area - causa di forza maggiore - è tale - decadenza dalle agevolazioni fiscali - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La decadenza dalle agevolazioni fiscali non è stata riconosciuta. La mancata utilizzazione edificatoria del terreno nel quinquennio non è imputabile al contribuente, poiché resa oggettivamente impossibile dall'inadempimento della Pubblica amministrazione rispetto agli obblighi di bonifica. Di conseguenza, il contribuente conserva il beneficio dell'imposta di registro agevolata e non è dovuto il recupero della maggiore imposta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione aveva ritenuto che il contribuente fosse decaduto dalle agevolazioni perché, entro il termine di cinque anni dall'acquisto, non aveva provveduto all'utilizzazione edificatoria del terreno. La mancata edificazione, tuttavia, dipendeva dall'omessa esecuzione, da parte della Pubblica amministrazione, delle opere di bonifica dell'area, alle quali essa si era obbligata entro un termine determinato. Il contribuente ha quindi sostenuto che l'inadempimento pubblico costituiva una causa di forza maggiore, estranea alla propria volontà e idonea a impedire l'adempimento dell'obbligo di edificazione.

Norme richiamate

  • Art. 33, comma 3, legge n. 388/2000

    La norma prevede agevolazioni in materia di imposta di registro per l'acquisto di aree destinate all'edificazione, subordinate alla loro utilizzazione edificatoria entro il termine previsto. L'obbligo non può tuttavia comportare la decadenza quando l'edificazione sia stata impedita da una causa di forza maggiore non imputabile al contribuente.

  • Principio della forza maggiore

    L'inadempimento di un obbligo essenziale di bonifica da parte della Pubblica amministrazione, quando questa si sia impegnata a eseguirlo entro un termine determinato, costituisce un fatto esterno, imprevedibile o comunque non controllabile dal contribuente, idoneo a escludere la decadenza dall'agevolazione fiscale.

Massime di principio

  • La decadenza da un'agevolazione fiscale collegata al rispetto di un termine non si verifica automaticamente se l'adempimento è stato reso impossibile da una causa oggettiva, esterna e non imputabile al contribuente.
  • L'inadempimento della Pubblica amministrazione può costituire forza maggiore quando riguarda un'attività indispensabile per rendere edificabile o utilizzabile il bene e l'amministrazione aveva assunto uno specifico obbligo entro un termine determinato.
  • Il contribuente deve dimostrare il nesso causale tra l'omissione dell'amministrazione e l'impossibilità di rispettare il termine, oltre ad avere mantenuto una condotta diligente e non aver contribuito autonomamente all'impedimento.
  • La semplice inerzia del contribuente o difficoltà economiche e organizzative, invece, non sono normalmente sufficienti a escludere la decadenza: occorre un impedimento concreto, oggettivo e documentabile.

Testo integrale

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