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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09873/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive relativo all'anno d'imposta 2009, emesso nei confronti della società ricorrente quale coobbligata in solido in relazione all'attività svolta tramite un centro trasmissione dati gestito da un intermediario operante in Italia. La contribuente ha impugnato l'atto sostenendo: la necessità di disapplicare la disciplina nazionale per contrasto con gli artt. 49, 56 e 52 TFUE e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento; la nullità dell'accertamento per mancata traduzione in lingua inglese; l'erroneità della ricostruzione del vincolo solidale alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; l'insussistenza del presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta; l'incompatibilità del tributo con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE; l'applicabilità dell'esimente per obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori; e, infine, l'erronea regolazione delle spese di lite. La CTR aveva rigettato l'appello, salvo una limitata modifica sulle spese di primo grado, ritenendo dovuta l'imposta e applicabili le sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi tranne l'ottavo, relativo alle sanzioni. Ha ritenuto infondati i motivi sulla compatibilità unionale della disciplina, sulla mancata traduzione dell'atto, sul presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta e sulla pretesa incompatibilità con la disciplina IVA. Ha invece accolto il motivo sull'obiettiva incertezza normativa, riconoscendo che per l'annualità 2009 la disciplina era ancora oscillante quanto alla soggettività passiva del bookmaker estero operante tramite CTD, con conseguente non debenza delle sanzioni. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale punto e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso originario solo nella parte relativa alle sanzioni. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    disciplina l'imposta unica sulle scommesse; la Corte ne richiama la soggettività passiva secondo l'interpretazione autentica e la successiva ricostruzione costituzionale e unionale.

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    la disposizione, letta alla luce della normativa interpretativa del 2010, include anche chi gestisce scommesse per conto di terzi, compresi operatori privi di concessione; per il periodo anteriore al 2011 la sua formulazione si prestava a dubbio interpretativo rilevante per le sanzioni.

  • art. 1, comma 66, legge 13 dicembre 2010, n. 220

    norma interpretativa che chiarisce l'assoggettamento all'imposta unica anche delle ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione; per i rapporti precedenti al 2011 non consente la traslazione dell'imposta già cristallizzata nei rapporti negoziali.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    non impone la traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario; la tutela difensiva va apprezzata in concreto.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato in relazione alla motivazione e al vincolo solidale, ma non ritenuto violato.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    non osta al mantenimento o all'introduzione di imposte sui giochi e scommesse che non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari; il tributo in esame non è assimilabile all'IVA.

  • art. 267 TFUE

    non sussistono i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale alla CGUE, essendo la questione già decisa dalla Corte di giustizia.

  • art. 56 TFUE

    non osta a una normativa che assoggetti ad imposta i CTD stabiliti nello Stato membro e, in solido, gli operatori esteri mandanti, senza discriminazione rispetto agli operatori nazionali.

  • art. 49 TFUE

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa una violazione della libertà di stabilimento o della parità di trattamento.

  • art. 52 TFUE

    richiamato in chiave di giustificazioni delle restrizioni, ma non ritenuto determinante ai fini dell'illegittimità della disciplina nazionale.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    in combinato con il d.lgs. n. 472/1997, rileva sull'esimente per obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dalla ricorrente per la disciplina delle sanzioni e dei criteri di imputazione.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    l'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva, per il periodo anteriore alla norma interpretativa del 2010, comporta la non applicazione delle sanzioni.

  • art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di spese e rappresentanza in giudizio.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di spese di lite nei giudizi tributari.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese, ma la Corte compensa integralmente per la peculiarità e la risoluzione sopravvenuta della questione.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la possibile compensazione delle spese, poi disposta integralmente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può estendersi anche al gestore/intermediario che raccoglie le scommesse per conto di un bookmaker estero, purché l'attività di gestione e raccolta si svolga sul territorio nazionale.
  • La compatibilità della disciplina tributaria con il diritto dell'Unione va esclusa solo in presenza di una effettiva discriminazione o restrizione alla libera prestazione dei servizi; se il prelievo si applica indistintamente a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, non vi è violazione dell'art. 56 TFUE.
  • Il tributo speciale sulle scommesse non è un'imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA, purché non ne abbia la natura sostanziale.
  • La mancata traduzione dell'avviso di accertamento nella lingua del destinatario non determina automaticamente nullità dell'atto: il contribuente deve allegare e provare un concreto pregiudizio difensivo o l'impossibilità di comprendere il contenuto dell'atto.
  • L'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva, quando desumibile da un quadro normativo ambiguo e poi chiarito da norma interpretativa, esclude l'applicazione delle sanzioni per le annualità anteriori al chiarimento normativo.
  • Non è necessario un ulteriore rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione interpretativa è già stata risolta in modo puntuale dalla giurisprudenza unionale pertinente.
  • Ai fini del presupposto territoriale dell'imposta sulle scommesse rileva l'attività di organizzazione, registrazione e raccolta della scommessa svolta in Italia, non la mera localizzazione della sede del bookmaker.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpostazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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