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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02263/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva impugnato davanti al TAR la determina dirigenziale comunale che dichiarava la decadenza della convenzione per l’attuazione di un piano di iniziativa pubblica e disponeva l’escussione della polizza fideiussoria, deducendo che il Comune, dopo la stipula della convenzione, aveva unilateralmente modificato le prescrizioni del piano particolareggiato, rendendo impossibile la realizzazione di opere previste (tra cui una strada di 8 metri e un varo di alaggio dei natanti). Il TAR aveva rigettato il ricorso e il Consiglio di Stato aveva confermato il rigetto. In cassazione la società ha proposto due motivi ex art. 111, comma 8, Cost.: con il primo ha denunciato eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sostenendo che questi avrebbe sostituito il provvedimento di decadenza con una declaratoria di risoluzione ipso iure del rapporto; con il secondo ha sostenuto che, una volta ritenuta la risoluzione, avrebbe dovuto operare la clausola arbitrale e che la proposizione del ricorso al TAR non poteva valere come rinuncia a tale clausola.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura non deducesse un vero sconfinamento del giudice amministrativo nel merito, ma contestasse soltanto la qualificazione giuridica della fattispecie compiuta dal Consiglio di Stato, attività rientrante nella funzione giurisdizionale e quindi non censurabile come eccesso di potere giurisdizionale. Quanto al secondo motivo, ha affermato che la parte che abbia introdotto la causa davanti al giudice poi adito e sia rimasta soccombente nel merito non è legittimata a denunciare in cassazione il difetto di giurisdizione del giudice da essa stessa prescelto, poiché non soccombente su tale autonomo capo. Non sono state poste spese per mancata proposizione di controricorso; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato per eccesso di potere giurisdizionale

    La denuncia è ammessa solo se il giudice amministrativo sconfinia nel merito sostituendo la propria volontà a quella dell’amministrazione; non basta contestare la qualificazione giuridica della fattispecie.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    provvedimento ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.

    La Corte ha escluso l’adozione della misura, rilevando che il giudizio non era stato definito in conformità alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione

    Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato respinto, sussistono i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata come fonte dell’obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile soltanto per eccesso di potere giurisdizionale, ossia quando il giudice amministrativo travalichi i limiti del sindacato di legittimità e si sostituisca concretamente all’amministrazione nel merito.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale la critica rivolta alla qualificazione giuridica della fattispecie compiuta dal giudice amministrativo, perché tale attività appartiene fisiologicamente alla funzione giurisdizionale.
  • La parte che ha scelto di adire un determinato giudice e abbia perso nel merito non è legittimata a impugnare per difetto di giurisdizione il giudice da essa stessa prescelto, se non è risultata soccombente su tale specifico capo autonomo della decisione.
  • In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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