Cassazione Penale, Ordinanza n. 31050/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione abusiva di arma comune da sparo. Con il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che l'arma fosse risalente, già denunciata dal nonno in passato, e che non vi fossero elementi sufficienti per attribuirgli la detenzione illecita. Con il secondo motivo lamentava la mancanza assoluta di motivazione sulla richiesta di riqualificare il fatto nella contravvenzione di cui all'art. 697 c.p., prospettando una derubricazione del reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato logicamente la responsabilità: l'arma, pur denunciata dal nonno dell'imputato negli anni 1968 e 1981, non era stata rinvenuta presso l'abitazione dell'ascendente deceduto, ma in un garage di pertinenza dell'abitazione del ricorrente. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nel delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, è irrilevante il titolo di acquisto e rileva il possesso materiale dell'arma, a prescindere dalla formale titolarità. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, poiché la conferma della responsabilità per il delitto ex artt. 2 e 7 l. n. 895/1967 rendeva logicamente incompatibile la richiesta di riqualificazione nella contravvenzione di cui all'art. 697 c.p.; inoltre, la motivazione del giudice di merito, essendo concisa ma sufficiente, implicava il rigetto delle ragioni contrarie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895
Disciplinano il delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo; la responsabilità è ancorata al possesso dell'arma e non alla sua formale titolarità o al titolo dell'acquisto.
Invocato dal ricorrente per chiedere la derubricazione del fatto in contravvenzione; la Corte ha ritenuto la richiesta incompatibile con l'accertata sussistenza del delitto contestato.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, ciò che rileva è la disponibilità materiale dell'arma da parte del soggetto, mentre restano irrilevanti sia il titolo dell'acquisto sia la mera circostanza che l'arma sia stata in passato denunciata da altro soggetto.
- L'obbligo di denuncia dell'arma è connesso al possesso effettivo dell'arma stessa e non alla sua formale intestazione o titolarità.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie contravvenzionale è logicamente incompatibile quando il giudice conferma la sussistenza del più grave delitto contestato.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza di merito abbia espresso, anche in forma concisa, le ragioni del convincimento e le ragioni contrarie risultino implicitamente disattese perché incompatibili con la ricostruzione accolta.
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