Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01093/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Le società ricorrenti avevano fornito merce e materiale edile a un ente aziendale regionale e avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di quattordici fatture asseritamente insolute. In opposizione, il tribunale revocava il decreto ma condannava comunque l’opponente a pagare una somma inferiore. La corte d’appello, accogliendo l’impugnazione dell’ente, rigettava integralmente la pretesa creditoria ritenendo, da un lato, che il tribunale avesse errato nel fondare la decisione su documenti prodotti tardivamente e, dall’altro, che i documenti tempestivamente prodotti non bastassero a provare il credito. In Cassazione le ricorrenti hanno censurato: 1) l’ammissibilità dell’appello, sostenendo che il deposito cartaceo dell’originale dell’atto introduttivo in appello, anziché telematico, dovesse comportare improcedibilità; 2) la ritenuta sanabilità della costituzione in appello tramite deposito della sola copia dell’atto di citazione (velina), deducendo che l’originale andasse depositato subito e che l’omissione integrasse improcedibilità ai sensi dell’art. 348 c.p.c.; 3) la decisione sulla prova del credito, sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto valutare come nuova e indispensabile la documentazione depositata tardivamente in primo grado e non limitarsi a escluderla.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso che, nel regime applicabile, il successivo deposito cartaceo dell’originale dell’atto di appello dovesse essere qualificato come atto autonomo soggetto obbligatoriamente al deposito telematico, osservando che la norma sul processo telematico in appello riguardava i depositi delle parti già costituite e non poteva essere estesa agli atti di costituzione già compiuti in forma cartacea. Ha poi ribadito che la costituzione dell’appellante con la sola copia dell’atto di citazione non determina improcedibilità, ma soltanto nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, specie quando la controparte si sia costituita e abbia difeso il merito. Infine, ha ritenuto corretta l’esclusione della documentazione tardiva, perché la produzione in appello di documenti non tempestivamente prodotti in primo grado è consentita solo se la parte dimostri di non aver potuto produrli prima per causa a sé non imputabile; tale allegazione e prova mancavano. Il ricorso è stato quindi respinto, senza statuizione sulle spese perché la controparte era rimasta intimata, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 165 c.p.c.

    La costituzione dell’appellante deve rispettare le forme previste; il deposito della sola copia dell’atto integra una nullità formale sanabile, non una improcedibilità.

  • art. 347 c.p.c.

    In appello si osservano, per quanto compatibili, le forme del giudizio di primo grado; ciò non consente di estendere retroattivamente l’obbligo di deposito telematico agli atti di costituzione già effettuati in forma cartacea.

  • art. 348 c.p.c.

    L’omesso deposito dell’originale dell’atto di appello non determina improcedibilità automatica quando la parte si sia comunque costituita con la copia e il vizio sia sanabile.

  • art. 348, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per escludere che la sola costituzione con velina comporti improcedibilità del gravame.

  • art. 350, comma 3, c.p.c.

    Le verifiche sulla regolarità dell’appello possono essere completate all’udienza di trattazione, anche ai fini del deposito dell’originale su invito del giudice.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa solo se la parte dimostra di non aver potuto produrli prima per causa non imputabile; in mancanza, la produzione resta inammissibile.

  • art. 16-bis del D.L. 179/2012

    La norma sul deposito telematico in appello riguarda gli atti e documenti delle parti già costituite e non gli atti di costituzione già eseguiti in forma cartacea.

  • D.L. 90/2014

    Ha introdotto il comma 9-ter dell’art. 16-bis, anticipando l’operatività del processo telematico nei procedimenti civili in appello.

  • L. 221/2012

    Conversione del D.L. 179/2012, nel quadro normativo richiamato sulla disciplina del deposito telematico.

  • L. 114/2014

    Conversione del D.L. 90/2014, che ha aggiunto la disciplina sul deposito telematico in appello.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’esito.

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la soluzione adottata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il deposito dell’originale dell’atto introduttivo non va automaticamente qualificato come atto autonomo soggetto al regime del deposito telematico quando la costituzione sia già avvenuta validamente in forma cartacea secondo il regime temporale applicabile.
  • La costituzione dell’appellante mediante deposito della sola copia notificata dell’atto di citazione integra una nullità per inosservanza delle forme, non una improcedibilità del gravame, ed è sanabile se il vizio raggiunge comunque lo scopo processuale e la controparte si costituisce e difende nel merito.
  • La produzione tardiva di documenti in appello è ammissibile solo se la parte dimostra specificamente l’impossibilità non imputabile di produrli in primo grado; in difetto di tale allegazione e prova, il giudice d’appello non può sanare d’ufficio la produzione inammissibile.
  • La mera contestazione generica della parte convenuta non basta, di per sé, a superare i limiti di ammissibilità e tempestività delle produzioni documentali regolati dall’art. 345 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.