Cassazione Penale, Ordinanza n. 03130/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza di appello e si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte, ovvero a contestare la valutazione di merito sul diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per una violazione dell'art. 116, comma 15, del codice della strada. Con tre motivi ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità penale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi e terzi motivi fossero meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello, senza confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, e che il secondo motivo fosse volto a contestare una valutazione di merito congruamente motivata e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei precedenti gradi di merito.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata del provvedimento impugnato; la mancanza di specificità conduce all'inammissibilità.
La carenza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, se adeguatamente motivato e coerente con le risultanze processuali, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del merito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata specificamente rivolta contro la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza confutare le ragioni del giudice di secondo grado, determina l'inammissibilità.
- È inammissibile il motivo che si limiti ad allegare in modo generico carenze o illogicità motivazionali senza confrontarsi con gli argomenti effettivamente spesi nella decisione impugnata.
- Le valutazioni di merito sul riconoscimento o diniego delle circostanze attenuanti generiche, se sorrette da motivazione logica e coerente con gli elementi processuali, non sono sindacabili in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano specifiche ragioni di esonero.
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