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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31486/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico in base alla maggiore retribuzione accertata in una precedente sentenza che aveva riconosciuto l'indennità di mobilità comprensiva di indennità di trasferta; il ricorrente sostiene che tali voci debbano concorrere integralmente (o almeno al 50%) alla retribuzione pensionabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la nozione di retribuzione rilevante per il calcolo della pensione è quella prevista dall'art. 12 della legge n. 153/1969 che include l'indennità di trasferta solo nei limiti del 50%, e non la nozione richiamata dal ricorrente (norme sul calcolo dell'indennità di mobilità o fiscali). Ha inoltre escluso il giudicato favorevole sul profilo della pensionabilità, rilevando che il precedente giudizio non aveva affermato la pensionabilità delle voci considerate; la domanda di riliquidazione fondata su diversa causa petendi è stata qualificata come nuova e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 12, legge 10 aprile 1969, n. 153

    quanto all'indennità di trasferta, la include nella base di computo nei limiti del 50%

    La norma individua la nozione di retribuzione parametro per la determinazione della pensione e prevede che l'indennità di trasferta concorra al computo pensionistico solo fino al 50%; quindi non consente l'automatica inclusione integrale delle trasferte ai fini pensionistici.

  • art. 7, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223

    Riferita dal ricorrente come norma rilevante per la definizione della retribuzione ai fini dell'indennità di mobilità (retribuzione globale di fatto); la Corte ha ritenuto che tale nozione non si sovrapponga a quella prevista per il calcolo della pensione.

  • art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 314/1997

    Norma richiamata dal ricorrente nel contesto delle regole sul calcolo della retribuzione per altre prestazioni; la Corte ha escluso la sua applicabilità automatica al computo pensionistico.

  • art. 51, commi 5 e 6, d.P.R. n. 917/1986

    Norme fiscali richiamate in tema di rilevanza di indennità e rimborsi nel reddito, che non determinano di per sé la regola applicabile per la pensionabilità delle voci retributive ai fini del calcolo della pensione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato: la Corte ha ritenuto che il precedente giudizio non avesse deciso la pensionabilità delle voci, per cui non opera il giudicato nel senso invocato dal ricorrente.

  • art. 345 c.p.c.

    Riferita alla qualificazione della domanda in sede d'appello: la Corte ha ritenuto che la richiesta di rideterminazione del rateo pensionistico, fondata su diversa causa petendi, costituisse nuova domanda inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato da versare in sede di impugnazione; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente.

Massime di principio

  • Distinguere sempre la nozione di "retribuzione" applicabile: la definizione utilizzata per il calcolo di un'indennità (es. indennità di mobilità basata sulla retribuzione globale di fatto) può differire da quella prevista per il calcolo della pensione (es. art. 12 L. n. 153/1969). Non è possibile trasportare automaticamente la qualificazione retributiva da un ambito all'altro.
  • Il giudicato formatosi in un precedente processo vincola solo sulle questioni effettivamente decise. Se il primo giudizio non ha espressamente affermato la pensionabilità di specifiche voci, non opera il preclusivo effetto di giudicato su quel profilo.
  • Le domande di riliquidazione pensionistica devono essere fondate sulla normativa previdenziale specifica; fare leva su norme fiscali o su regole applicabili ad altri istituti può risultare insufficiente.
  • Modifiche del petitum in sede di gravame possono essere considerate come nuove domande e quindi essere inammissibili: eventuali rideterminazioni devono essere tempestivamente prospettate e formalmente conformi alla causa petendi originaria.
  • Nelle controversie previdenziali è determinante indicare e provare la natura pensionabile delle singole voci retributive e il relativo regime di computo previsto dalla legge applicabile.
  • Prima di proporre l'azione di riliquidazione, valutare termini, prescrizioni e la correttezza dell'oggetto della domanda per evitare inammissibilità per errata causa petendi o tardività.

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