Cassazione Civile, Sentenza n. 31419/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le OO.SS. ricorrenti hanno convenuto Poste Italiane chiedendo il riconoscimento dei diritti sindacali previsti dagli artt. 23, 24 e 30 della L. n.300/1970 e dai contratti collettivi nazionali (in particolare il monte ore per permessi sindacali come da accordi), nonché il risarcimento per comportamenti antisindacali della società che avrebbero impedito l'esercizio di tali diritti. La controversia verteva in particolare sulla estensione di diritti riconosciuti a confederazioni maggiormente rappresentative anche alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori appartenenti alle minoranze linguistiche di Bolzano e sull'obbligo di Poste di concedere i permessi non fruiti a partire dall'origine del ricorso (20.10.2003) fino alla sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Poste Italiane. Ha confermato l'interpretazione secondo cui le norme (D.P.R. n.58/1978, art.9 e art.5-bis del D.L. n.148/1993 conv. L. n.236/1993) estendono "ope legis" i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali alle associazioni sindacali delle minoranze linguistiche aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative, senza necessità di ulteriori parametrizzazioni in base alla consistenza numerica. Ha ritenuto ammissibile la condanna anche con riguardo a permessi non concessi successivamente alla originaria domanda quando la condotta antisindacale si sia protratta. I motivi di cassazione di Poste (contestazione dell'estensione automatica, dedotta novità della domanda, mancato esame di presunte previsioni sull'utilizzo annuale delle ore, doglianza sulle spese) sono stati respinti o dichiarati inammissibili. Poste è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione e al versamento del contributo unificato addizionale previsto.
Norme richiamate
Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali, i diritti riconosciuti da norme di legge alle Associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
La Corte interpreta la norma come previsione di estensione automatica dei diritti sindacali riconosciuti alle confederazioni maggiormente rappresentative anche alle associazioni delle minoranze linguistiche indicate, senza richiedere una parametrizzazione in base alla loro consistenza numerica
D.L. n.148/1993, art.5-bis (conv. L. n.236/1993)
Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, di cui al D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, art. 9, sono estesi i diritti e le prerogative riconosciuti dai contratti collettivi nazionali di lavoro alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
Conferma e rafforza il principio dell'estensione dei diritti collettivi nazionali alle associazioni sindacali delle minoranze linguistiche; la Corte lo applica in senso estensivo in favore delle tutele sindacali
Legge n.300/1970 (Statuto dei Lavoratori), artt.23,24,30
Queste disposizioni costituiscono la base normativa per la tutela della libertà e attività sindacale e per il sindacato; sono richiamate come fondamento delle pretese delle OO.SS. e del riconoscimento di condotta antisindacale
Costituzione, art.6
La tutela delle minoranze linguistiche è principio costituzionale che guida l'interpretazione normativa in senso favorevole alle associazioni delle minoranze, giustificando un'interpretazione estensiva delle norme di estensione dei diritti sindacali
Codice di procedura civile: art.384, art.437, art.366
Gli artt. citati sono stati invocati dalla ricorrente per doglianze procedurali (es. ammissione di nuova domanda o omissione di esame di fatti decisivi). La Corte ha ritenuto tali motivi infondati o inammissibili: non si è ravvisata violazione procedurale né introduzione illegittima di nuova domanda rilevante ai fini di cassazione
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater (come modificato dalla L. 24.12.12 n.228)
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte della ricorrente dell'importo aggiuntivo previsto
Massime di principio
- Le norme regionali e statali di estensione (D.P.R. 58/1978 art.9 e art.5-bis D.L. 148/1993) vanno interpretate in modo favorevole alla tutela delle minoranze linguistiche: i diritti sindacali riconosciuti alle confederazioni maggiormente rappresentative si estendono "ope legis" alle associazioni costituite esclusivamente da lavoratori delle minoranze senza necessità di ulteriori parametri numerici
- Se la qualità di "aderente a confederazione maggiormente rappresentativa" non è contestata, il diritto all'estensione opera automaticamente; l'onere della prova o della contestazione rilevante grava su chi eccepisce l'assenza di tale requisito
- In materia di condotta antisindacale, la pronuncia può avere efficacia anche rispetto a comportamenti protratti successivamente alla domanda originaria: è ammissibile condannare per violazioni continuate e ordinare il riconoscimento di permessi non fruiti anche per il periodo successivo al deposito dell'originaria domanda
- Contestazioni procedurali in cassazione (nuove domande, omissione di esame di fatti) richiedono specificità e autosufficienza argomentativa; censure generiche o non adeguatamente documentate rischiano di essere dichiarate inammissibili
- Le doglianze sulle spese di lite devono essere supportate da indicazione puntuale delle voci e degli importi che si ritengono erroneamente liquidati, altrimenti sono inammissibili o destinate a essere rigettate
- In situazioni analoghe, privilegiare l'interpretazione costituzionalmente orientata a favore della tutela delle minoranze linguistiche può condurre alla estensione automatica di diritti collettivi riconosciuti a livelli nazionali
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