Cassazione Civile, Sentenza n. 31323/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Vodafone ha impugnato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia, nei confronti di Alessandra Gerotto, del contratto di cessione di ramo d'azienda tra Vodafone e Comdata e aveva ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra la lavoratrice e Vodafone, con ordine di ripristino del rapporto e adibizione a mansioni equivalenti. Vodafone ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., sostenendo che il ramo ceduto fosse dotato di autonomia funzionale (continuità del servizio, trasferimento di team leader, assenza di interruzioni, capacità di erogare il servizio con propri mezzi) e chiedendo, in via preliminare, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Comdata ha aderito e ha proposto un ricorso incidentale con doglianze analoghe.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi principale e incidentale. Ha confermato il principio consolidato secondo cui l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. richiede l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo ceduto, valutazione che è essenzialmente di merito e insindacabile in cassazione salvo errori di diritto o omesso esame di fatto decisivo. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato l'assenza di autonomia funzionale (continua interdipendenza organizzativa, conservazione di sistemi informatici e direttive gestionali nella cedente, mancata autonomia dei dipendenti), che giustificava l'inefficacia della cessione nei confronti della lavoratrice. Ha inoltre respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ritenendola non necessaria alla decisione. Le parti ricorrenti (Vodafone e Comdata) sono state condannate alle spese di lite; la sentenza di merito resta pertanto confermata con gli obblighi di ripristino del rapporto a favore di Gerotto.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
La norma disciplina la successione dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di ramo d'azienda: per operare occorre che il ramo ceduto sia un'entità dotata di autonomia funzionale e, secondo la giurisprudenza consolidata, che tale autonomia preesista al trasferimento; la verifica è di fatto e spetta al giudice di merito
Direttiva 2001/23/CE
Definisce il trasferimento come il trasferimento di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per svolgere un'attività economica: la giurisprudenza comunitaria richiede valutazione complessiva e la nozione di preesistenza dell'entità trasferita
art. 267 TFUE (rinvio pregiudiziale)
L'obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice nazionale di ultima istanza alla Corte di Giustizia sussiste solo se necessario; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non fosse necessario perché la giurisprudenza comunitaria è già consolidata e la questione era risolvibile con la valutazione di fatto del giudice nazionale
art. 32 d.lgs. n. 276/2003
Modifica la disciplina interna collegata all'art. 2112 c.c.; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso che l'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo rimangono requisiti essenziali per l'applicabilità della tutela
Massime di principio
- La qualificazione del trasferimento di ramo d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c. richiede una valutazione complessiva di molteplici elementi (personale, organizzazione, beni, clientela, sistemi informatici, continuità del servizio); nessun elemento è decisivo da solo.
- L'autonomia funzionale e la preesistenza del ramo ceduto sono requisiti essenziali: il ramo deve essere in grado di svolgere autonomamente l'attività già prima del trasferimento senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.
- La verifica di tali requisiti è principalmente una quaestio facti riservata al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo i vizi di diritto, l'omesso esame di fatto decisivo o la motivazione radicalmente carente.
- La mera sottoscrizione di contratti di fornitura fra cedente e cessionario, la conservazione di software, la collocazione territoriale o la monocommittenza non escludono automaticamente il trasferimento, ma pesano nella valutazione globale: se il cedente mantiene il controllo operativo essenziale, è più probabile che non si configuri un trasferimento.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è dovuto solo se la questione giuridica non è già chiarita dalla giurisprudenza comunitaria o è rilevante per la decisione; se l'interpretazione comunitaria è consolidata e la decisione richiede valutazione di fatto, il rinvio può essere rifiutato.
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