Cassazione Civile, Sentenza n. 31366/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Condò impugnava la delibera di decadenza dall'incarico di Direttore Generale della ASL RM E (delib. G.R. n.22/16.01.2009 e D.P. regionale n. T0010/23.01.2009), sostenendo che la decadenza fosse illegittima perché il rapporto di lavoro era stato previamente sciolto dallo "spoil system" (legge regionale) e non era mai stato di fatto reintegrato, per cui la Regione non avrebbe potuto adottare una nuova decadenza basata su una verifica posteriore dei risultati; denunciava altresì violazioni del diritto di difesa e tardività del procedimento di verifica e della comunicazione degli addebiti.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso del Condò confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto legittima la decadenza del 2009. La Corte ha ritenuto che: a) la nuova decadenza riguarda i risultati della gestione fino al 2005 e pertanto è legittima anche se il reintegro non è stato attuato materialmente; b) il rapporto di Direttore Generale è di natura autonoma (contratto di diritto privato) e poteva essere soggetto a nuova risoluzione per motivi diversi anche dopo l'annullamento dello spoil system; c) la tardività del procedimento non è provata perché la necessità di motivazione è sopravvenuta in seguito alle pronunce di incostituzionalità; d) le censure sul contraddittorio erano generiche e inammissibili. Il ricorso è stato rigettato e il Condò condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 7, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione
La Corte ha ritenuto che la norma consente la dichiarazione di decadenza anche successivamente rispetto a un precedente provvedimento di decadenza poi dichiarato illegittimo, quando il ripristino del rapporto sussista solo in diritto e la nuova decadenza si fondi su motivi diversi e autonomi rispetto al primo.
Legge Regione Lazio 11 novembre 2004, n.1 (art. 55, comma 4 - "spoil system")
La disciplina regionale sullo "spoil system" era stata dichiarata incostituzionale; la Corte ha considerato che l'effetto di tale illegittimità produceva il ripristino del rapporto in diritto, consentendo comunque alla Regione di adottare successivamente un nuovo provvedimento motivato.
Sentenze Corte Costituzionale n. 104/2007 e n. 351/2008
Le pronunce di incostituzionalità hanno reso il precedente atto decadenziale "tamquam non esset", con effetto di ripristino del rapporto in diritto; la Corte di legittimità ha applicato i principi derivanti da tali pronunce per valutare la legittimità della successiva decadenza.
DPCM 19 luglio 1995, n. 502 (art. 1, comma 7, come sostituito dal DPCM 31 maggio 2001, n. 319)
per quanto non previsto dagli artt. 3 e 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e dal medesimo DPCM, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile
Conferma la natura privatistica del rapporto del Direttore Generale e l'applicazione delle norme del codice civile al contratto di natura autonoma.
d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 (art. 9 e art. 2)
La norma ha successivamente riformulato l'ipotesi di decadenza: la Corte ha richiamato il nuovo schema normativo per dire che la possibilità di decadenza in presenza di gravi motivi o grave disavanzo si inserisce in un quadro che non esclude la possibilità di adottare decadenze successive fondate su diverse ragioni.
art. 7 legge n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) e artt. 1175 e 1375 cod. civ.
La Corte ha osservato che l'art. 7 L.300/1970 si applica al lavoro dipendente e non al rapporto autonomo del Direttore Generale; i richiami agli artt. 1175 e 1375 c.c. (buona fede e correttezza) sono risultati non adeguatamente specificati dal ricorrente.
Massime di principio
- In casi di decadenza da incarico di Direttore Generale di ASL/Azienda ospedaliera, il rapporto va interpretato come contratto di diritto privato di natura autonoma; quindi la giurisdizione compete al giudice ordinario.
- La dichiarazione di incostituzionalità di norme che avevano determinato una rimozione "automatico" (spoil system) produce il ripristino del rapporto in diritto; tuttavia la pubblica amministrazione può successivamente adottare un nuovo provvedimento di decadenza fondato su motivi distinti e motivati relativi alla gestione.
- La mancata attuazione materiale del reintegro disposto in giudizio non impedisce che il rapporto sia considerato riattivato in diritto e che la Regione eserciti successivamente poteri di verifica e, se del caso, di decadenza per gravi motivi.
- La tardività del procedimento di verifica puo' essere giustificata ove la necessità di motivazione sia sopravvenuta per effetto di pronunce costituzionali o giurisdizionali; l'onere per il ricorrente è dimostrare concretamente l'illegittimità per ritardo.
- Le doglianze relative al difetto del contraddittorio o della difesa devono essere specificamente provate; censure generiche vengono dichiarate inammissibili.
- Non sono applicabili le tutele del lavoro subordinato (es. art. 7 L.300/1970) al rapporto di lavoro autonomo del direttore generale; perciò bisogna valutare l'illegittimità della decadenza alla luce della disciplina speciale e del contratto privatistico.
- I risultati oggettivi della gestione (es. grave disavanzo, rilievi del Collegio sindacale o della Corte dei conti) possono costituire di per sé motivo legittimo di decadenza, purché siano adeguatamente motivati nell'atto amministrativo.
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