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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31451/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Vodafone impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato l'inefficacia, nei confronti delle lavoratrici, del contratto di cessione di ramo d'azienda tra Vodafone e Comdata e aveva ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato delle lavoratrici con Vodafone, ordinandone il ripristino. Il motivo di ricorso principale denunciava violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2112 c.c. sostenendo che il complesso trasferito costituiva un'unità autonoma (ramo d'azienda), che i team leader e supervisor erano stati trasferiti, che non vi fu soluzione di continuità nel servizio e che la mera messa a disposizione di beni/software non escludeva il trasferimento; Vodafone e Comdata chiedevano anche, preliminarmente, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Vodafone e dell'eventuale ricorso incidentale di Comdata, confermando la decisione della Corte d'appello. La Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito secondo cui il ramo ceduto non aveva autonomia funzionale né preesistenza autonoma: i servizi ceduti (back office consumer, back office corporate, gestione del credito) erano strettamente integrati con la struttura Vodafone, rimanevano sotto il controllo organizzativo e direttivo di Vodafone, venivano eseguiti con gli stessi dipendenti senza know‑how autonomo, in locali locati da Vodafone e con software/strumenti rimasti nella disponibilità della cedente. Per tali ragioni la cessione risultò inefficace nei confronti delle lavoratrici e restò l'obbligo di Vodafone al ripristino della concreta funzionalità del rapporto. La Corte ha inoltre ritenuto non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ritenendo il quadro di diritto dell'UE già sufficientemente chiarito e applicato correttamente. Le ricorrenti sono condannate alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La norma disciplina il trasferimento di ramo d'azienda e la tutela dei rapporti di lavoro. La Corte ha interpretato l'art. 2112 c.c. richiedendo per l'operatività del regime la sussistenza di un 'ramo' dotato di autonomia funzionale e, di fatto, preesistente all'atto di trasferimento; la verifica di tali requisiti è rimessa al giudice di merito

  • Direttiva 2001/23/CE

    "è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica"

    La Corte richiama l'interpretazione della CGUE che richiede una valutazione globale degli elementi fattuali per verificare se l'entità trasferita conservi la propria identità e abbia autonomia funzionale preesistente

  • art. 32 d.lgs. n. 276/2003

    Rilevante ratione temporis per l'applicazione della disciplina nazionale post-2003: la modifica ha ribadito la necessità che il ramo ceduto sia autonomo e funzionalmente capace di operare con i propri mezzi

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE non è stata ritenuta necessaria: la Cassazione ha ritenuto che la giurisprudenza comunitaria sul tema sia consolidata e che la questione non fosse pregiudiziale al decidere

Massime di principio

  • Per qualificare un trasferimento come cessione di ramo d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c. occorre che il complesso trasferito sia dotato di autonomia funzionale: cioè la capacità, già prima del trasferimento, di svolgere autonomamente una funzione economica con propri mezzi organizzativi
  • La 'preesistenza' del ramo è requisito chiave: non si può fondare l'applicazione della disciplina sulla mera creazione ad hoc di una struttura al momento della cessione o su una qualificazione negoziale delle parti
  • La valutazione è fattuale e complessiva: bisogna considerare insieme elementi quali il trasferimento del personale e del suo know‑how, dei programmi informatici e dei beni strumentali, il mantenimento della clientela, il management, la sede e il grado di integrazione con l'impresa cedente; nessuno di tali elementi ha valore autonomo e decisivo se preso isolatamente
  • La presenza di un contratto di fornitura/servizio contestuale che lasci alla cedente il controllo organizzativo e direttivo e la gestione degli elementi essenziali è un indice forte contro l'autonomia del ramo e dunque contro l'applicazione dell'art. 2112
  • Il giudice del merito ha ampia discrezionalità nell'accertamento dei fatti; il sindacato di legittimità della Cassazione è limitato: la censura deve anzitutto configurarsi come errore di diritto o come omesso esame di fatto decisivo nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.
  • In situazioni analoghe, se dopo la cessione i lavoratori continuano a operare senza know‑how autonomo, con strumenti e direttive della cedente e in forte integrazione operativa, è probabile che il trasferimento non sia riconosciuto come cessione di ramo d'azienda e che i lavoratori mantengano il rapporto con la cedente

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