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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31345/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale (CCNL Case di Cura Private) per il periodo intercorrente tra la scadenza del contratto collettivo (31/12/2005) e la nuova sigla (15/9/2010), con riferimento ad un presunto accordo sindacale del 31/1/2013 che avrebbe previsto una erogazione una tantum per il periodo intermedio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il documento del 31/1/2013 fosse un mero verbale di incontro sindacale e non un accordo idoneo a costituire obblighi patrimoniali vincolanti. Ha inoltre ritenuto assente prova dell'inadeguatezza complessiva della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. e ha escluso che il giudice possa sostituirsi alla libera determinazione sindacale in assenza di norma imperativa. Spese del giudizio di legittimità compensate; annotazione sulla possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n.115/02.

Norme richiamate

  • art. 1226 c.c.

    Citato nel primo motivo in relazione alla disciplina delle obbligazioni e alla presunta obbligatorietà del verbale; la Corte ha ritenuto che il verbale di incontro non costituisce fonte di obbligazioni civili vincolanti in assenza di consenso perfezionato.

  • art. 1362 e ss. c.c. (interpretazione del contratto)

    Richiamati in ordine all'interpretazione del verbale sindacale: la Corte ha escluso che dal verbale possa desumersi un accordo vincolante, ritenendo corretta l'interpretazione della Corte d'appello che aveva accertato l'assenza di un'intesa definitiva.

  • art. 1355 c.c.

    Richiamato rispetto alla formazione del contratto e alle prove; la Corte ha ritenuto che mancasse prova certa dell'accordo sostanziale che potesse obbligare la datrice di lavoro.

  • art. 36 Cost.

    Invocato dal ricorrente come fondamento di un diritto alla retribuzione minima adeguata; la Corte ha chiarito che il principio rileva sul trattamento economico complessivo e che il ricorrente non ha fornito prova specifica dell'inadeguatezza della retribuzione percepita.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo (sulla retribuzione); la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata la perdita del diritto salari e che non si potesse usare l'art. 2099 per imporre un'integrazione salariale in mancanza di accordo collettivo o norma imperativa.

  • art. 38, co. 2 Cost.

    Richiamato dalla Corte per distinguere la fattispecie da situazioni di diritto pubblico (es. trattamenti pensionistici) e per affermare che il caso riguarda rapporti di diritto privato e la disciplina del contratto collettivo.

  • art. 366 c.p.c.

    Citato indirettamente in relazione ai requisiti di autosufficienza e specificità della documentazione probatoria: la Corte ha osservato che il ricorso difetta di elementi probatori specifici richiesti per il riesame.

  • art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115/02 (L. 24.12.12 n.228)

    Richiamato nella parte finale per quanto riguarda l'eventuale integrazione del contributo unificato dovuto dal ricorrente; la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l'eventuale versamento aggiuntivo.

Massime di principio

  • Un verbale di incontro sindacale, se non formato come accordo vincolante e privo di elementi che indichino consenso definitivo delle parti, non costituisce di per sé fonte di obbligazioni patrimoniali opponibili al datore di lavoro.
  • Il giudice civile non può sostituirsi alle parti sociali nella determinazione della retribuzione stabilita collettivamente in assenza di una norma imperativa che imponga un'indennità o un'integrazione.
  • La tutela ex art. 36 Cost. riguarda il trattamento economico complessivo: per far valere un vizio di adeguatezza è necessaria prova specifica e comparativa dell'insufficienza del complessivo compenso percepito.
  • Chi agisce per ottenere una prestazione retributiva derivante da presunti accordi collettivi o sindacali deve fornire prova puntuale e documentale del contenuto e della volontà vincolante dell'accordo; la mera evocazione di un verbale non è sufficiente.
  • In giudizi di legittimità la Corte può compensare le spese quando la questione è tecnica o presenta profili di novità; ciò non altera l'onere probatorio a carico del ricorrente.

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