Cassazione Penale, Ordinanza n. 30672/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato, aveva condannato due imputati per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, in relazione a condotte di cessione di ketamina. Uno dei due ricorrenti era specificamente ritenuto responsabile della cessione di 60 grammi di ketamina. I ricorsi per cassazione deducevano: 1) violazione degli artt. 125 e 192 c.p.p. e dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, contestando la ricostruzione probatoria relativa alla cessione della sostanza; 2) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo la configurabilità della fattispecie di lieve entità per la cessione dei 60 grammi di ketamina; 3) violazione dell'art. 62-bis c.p., in punto di diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava, sotto veste di violazione di legge e vizio di motivazione, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché costituiva una mera reiterazione di una censura già esaminata e disattesa in appello, mentre la motivazione di merito aveva correttamente escluso la lieve entità valorizzando quantità, qualità della droga, circostanze dell'azione, presenza di bustine per il confezionamento e indici di professionalità criminale. Il terzo motivo è stato respinto in quanto il diniego delle attenuanti generiche risultava ampiamente motivato sulla base della gravità del fatto e dell'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato le condanne già pronunciate nei confronti dei due imputati per il delitto di traffico/cessione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990, senza modificare il trattamento sanzionatorio. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna per cessione di sostanza stupefacente; la Corte richiama anche la disciplina del comma 5 per escluderne l'applicazione in ragione della concreta offensività della condotta.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità è configurabile solo quando la condotta presenti minima offensività valutata complessivamente alla luce di quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se gli indici concreti escludono la tenuità, la qualificazione non è applicabile.
È invocato insieme all'art. 192 c.p.p. per censurare la motivazione e la valutazione probatoria, ma il ricorso viene ritenuto inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
Richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione del compendio probatorio compete al giudice di merito e non può essere sostituita in sede di legittimità.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi gli elementi di segno ostativo ritenuti prevalenti; non è richiesta una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva, né le attenuanti costituiscono un diritto dell'imputato.
È richiamato come parametro generale di commisurazione della pena e di valutazione degli elementi rilevanti ai fini delle attenuanti generiche.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Non è espressamente citato nel testo fornito.
La censura sul vizio motivazionale è dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente dedotto come violazione di legge o vizio di motivazione, persegua in realtà una rivalutazione del compendio probatorio e delle testimonianze, attività riservata al giudice di merito.
- La contestazione della non lieve entità della condotta in materia di stupefacenti va esaminata in modo complessivo, considerando quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la presenza di uno solo di tali indici in senso negativamente assorbente può escludere il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello e puntualmente respinte, senza offrire una critica argomentata specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato, ma richiedono la presenza di elementi positivi di particolare rilievo; il giudice di merito può negarle valorizzando gli elementi ostativi prevalenti senza dover confutare singolarmente ogni deduzione difensiva.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30652/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30653/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30655/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30656/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30659/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30660/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →