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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33881/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per plurime censure, riassumibili in: carenza/illogicità della motivazione (soprattutto in ordine alla determinazione della pena e alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90); erronea applicazione di norme penali e processuali (art. 129 c.p.p., artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, artt. 132, 133 e 62-bis c.p., ecc.); richiesta di riesame di circostanze attenuanti o della continuazione; contestazioni relative all'applicazione della procedura di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. (compresa la rilievo di illegittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p.); contestazione di specifiche determinazioni sanzionatorie (aumento per continuazione, pena accessoria interdizione dai pubblici uffici, mancato riconoscimento delle attenuanti, diniego della detenzione domiciliare sostitutiva). Un ricorrente (Belgiorno) ha presentato il ricorso personalmente senza la firma di un difensore iscritto all'albo speciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per le seguenti ragioni principali: (i) inammissibilità per i ricorrenti che avevano concordato la pena in appello ex art. 599-bis c.p.p., poiché l'accesso al 'concordato in appello' comporta rinuncia alle doglianze diverse da quelle espressamente riservate (es. illegittimità della pena, formazione della volontà, consenso del P.M., contenuto difforme della pronuncia); (ii) inammissibilità del ricorso presentato personalmente da Belgiorno per violazione dell'art. 613 c.p.p. (mancata sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale); (iii) nel merito, le censure residue (es. su Franceschino e Privitera) sono state esaminate e respinte come infondate: la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sussistenza della partecipazione all'associazione di spaccio, il diniego di attenuanti e della sostitutiva domiciliare era fondato su elementi di fatto e precedenti, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è stata correttamente applicata avendo la pena concreta superato tre anni; (iv) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. è stata ritenuta manifestamente infondata o priva di rilievo nel giudizio concreto. Conseguentemente, tutti i ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili e condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato che l'accesso al concordato in appello comporta la rinuncia, da parte dell'imputato, a dedurre in Cassazione doglianze diverse da quelle espressamente riservate; quindi molte impugnazioni sono inammissibili perché attengono a profili rinunciati con l'accordo.

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    La norma che prevede la dichiarazione 'de plano' di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze ex art. 599-bis è stata considerata dal Collegio manifestamente conforme agli indirizzi già consolidati: la questione costituzionale sollevata è stata ritenuta infondata o irrilevante.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato personalmente (Belgiorno) perché, dopo la modifica legislativa, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Lamentate cause di proscioglimento ex art. 129 sono state ritenute rinunciate dagli imputati che hanno aderito al concordato in appello; ove non rinunciate, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato.

  • art. 74 d.P.R. 309/90 (commi 1,2 e 6)

    Le richieste di riqualificazione dei fatti ai sensi del comma 6 sono state esaminate e respinte: la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo la qualificazione come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, anche con riferimento a 'facta concludentia'.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    Contestazioni relative alla punibilità per il traffico di stupefacenti sono state valutate nel complesso probatorio: i giudici di merito hanno motivato l'entità e la partecipazione alle condotte di spaccio.

  • art. 29 cod. pen.

    La Corte ha confermato che per l'applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici si considera la pena principale concreta risultante dopo riduzioni e attenuanti; nel caso il livello della pena concreta giustificava l'interdizione per cinque anni.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamata come criterio di commisurazione della pena e per valutare la 'congruità' degli aumenti per continuazione; la Corte ha ritenuto motivazione sufficiente anche con formule sintetiche quando la pena è nei limiti medi edittali.

  • art. 62 n.4 e art. 62-bis cod. pen.

    Le censure sull'applicabilità dell'attenuante per lucro di speciale tenuità o delle attenuanti generiche sono state valutate come questioni di fatto motivo per cui la Corte ha ritenuto non applicabili le attenuanti date le circostanze concrete (contesto organizzato, intensità dello spaccio, precedente pericolosità).

  • art. 81 cod. pen.

    Rilevata la disciplina della continuazione; la Corte ha ritenuto legittima la scelta del giudice di individuare come reato 'più grave' quello già valutato in sentenza irrevocabile e di applicare aumenti per i reati satellite nei limiti stabiliti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorsi inammissibili, non emergendo assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi.

  • art. 568, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'interesse ad impugnare: la Corte ha confermato che l'interesse deve essere attuale e concreto e correlato ad un effetto utile per il ricorrente; in mancanza di tale interesse la doglianza è inammissibile.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come rimedio straordinario esperibile avverso la dichiarazione di inammissibilità 'de plano', posto che la procedura semplificata non priva totalmente di rimedi il ricorrente.

Massime di principio

  • Accedendo al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. si rinuncia, salvo specifiche eccezioni, a far valere in Cassazione doglianze relative ai profili di merito e alla determinazione della pena: prima di accettare l'accordo valutare attentamente quali censure si intendono preservare.
  • I ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti da difensori iscritti all'albo speciale (art. 613 c.p.p.); i ricorsi depositati personalmente dal detenuto o autenticati senza la firma formale del difensore sono inammissibili.
  • Le questioni di legittimità costituzionale relative alla procedura di inammissibilità 'de plano' prevista dall'art. 610, comma 5-bis c.p.p. sono, secondo giurisprudenza consolidata, difficilmente ammesse come fondate; il legislatore può prevedere procedure semplificate per sentenze concordate.
  • L'applicazione di pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) si effettua guardando alla pena concreta risultante dopo le riduzioni; contestare l'accessorio richiede dimostrare l'errore nel computo della pena effettiva.
  • Le decisioni del giudice di merito su riconoscimento o diniego di attenuanti generiche o di misure sostitutive sono, essendo valutazioni in gran parte prognostiche e di fatto, sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o illogicamente motivate.
  • In tema di reato continuato, il giudice può individuare come reato 'più grave' uno già deciso con sentenza irrevocabile e quantificare gli aumenti per i reati satellite: la motivazione può essere sintetica quando la pena resta entro limiti medi edittali.
  • Per rendere ammissibile una doglianza sull'appello del P.M. occorre un interesse concreto e attuale: la rinuncia del P.M. in udienza che viene poi superata dal concordato elimina spesso l'utilità pratica della declaratoria d'inammissibilità.
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve valutare preliminarmente i vincoli processuali derivanti da accordi difensivi in appello; molte impugnazioni rischiano l'inammissibilità e l'addebito di spese e sanzioni pecuniarie in caso di esito negativo.

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