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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26053/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo, sia impeditivo sia finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, disposto su somme ritenute profitto di quindici ipotesi di truffa aggravata e di una ipotesi di indebita compensazione. L'indagato, legale rappresentante di una società edile, era accusato di avere acquisito un numero molto elevato di commesse per lavori di rifacimento facciate in un arco temporale ristretto, emettendo fatture entro il 31 dicembre 2021 per consentire ai committenti di maturare il credito d'imposta del bonus facciate e poi acquisire tali crediti, successivamente compensati con debiti fiscali e contributivi. Il ricorso in Cassazione articolava cinque motivi: omessa o apparente motivazione sul fumus dei capi di truffa; erronea sussunzione dei fatti nella truffa aggravata, sostenendosi che l'emissione anticipata delle fatture fosse lecita e che la maggior parte dei lavori fosse stata eseguita; omessa motivazione sulla consulenza difensiva relativa alla capacità organizzativa e produttiva della società; carenza di motivazione sulla ritenuta indebita compensazione, sostenendosi la liceità dei crediti e la loro successiva monetizzazione/compensazione; mancanza o apparenza di motivazione sul periculum in mora necessario per il sequestro finalizzato alla confisca.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che, nei sequestri cautelari reali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e ai vizi motivazionali radicali, non potendo rivalutare il merito. Ha ritenuto adeguata la motivazione del riesame sul fumus della truffa, valorizzando il quadro indiziario sul carattere totale o parziale della fittizietà di numerosi cantieri, sul numero sproporzionato di commesse rispetto alla struttura aziendale, sull'ingente fatturato concentrato nel 2021 e sulla brusca interruzione dei lavori. Ha poi ritenuto corretta la sussunzione nella truffa aggravata, richiamando l'orientamento secondo cui la creazione di crediti fiscali fittizi mediante operazioni inesistenti e sconto in fattura/cessione integra il reato consumato. Ha considerato congrua la motivazione sul delitto di indebita compensazione, precisando che solo una parte dei crediti portati in F24 era illecita e che la consumazione si colloca con la presentazione dell'F24 di compensazione. Infine, ha giudicato sufficiente la motivazione sul periculum in mora, fondata sulla spregiudicatezza del soggetto, sulla monetizzazione di gran parte dei crediti e sulla riduzione dei crediti residui nel cassetto fiscale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro misure cautelari reali il controllo di legittimità è circoscritto alla violazione di legge e ai vizi motivazionali radicali; non è consentita una nuova valutazione del merito o della attendibilità del compendio indiziario.
  • In tema di sequestro preventivo, la motivazione sul fumus è sufficiente quando il giudice espone un quadro indiziario coerente e non contraddittorio che consenta di comprendere la sussistenza del reato, anche mediante integrazione tra ordinanza genetica e provvedimento del riesame.
  • La creazione di crediti fiscali fittizi mediante emissione di fatture per lavori inesistenti o solo parzialmente eseguiti, con successiva opzione per sconto in fattura o cessione del credito, può integrare la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, consumata al momento dell'ottenimento del vantaggio o della sua monetizzazione/compensazione.
  • Ai fini della truffa fiscale rileva la formazione di una falsa rappresentazione della realtà idonea a indurre in errore l'amministrazione o i soggetti coinvolti nel meccanismo agevolativo; la sola formale astratta liceità dello strumento normativo non esclude la fraudolenza della concreta operazione.
  • Nell'indebita compensazione la consumazione si realizza con la presentazione del modello F24 con cui si utilizzano crediti inesistenti o non spettanti per estinguere debiti tributari.
  • La motivazione sul periculum in mora nel sequestro finalizzato alla confisca può fondarsi su elementi oggettivi e soggettivi, quali la natura dei beni, la loro consistenza nel patrimonio del destinatario e la concreta condotta del soggetto, senza che tutti gli indici debbano necessariamente concorrere.

Come è indicizzato

MaterieTruffaSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioniSequestro preventivo
RamiDelitti contro il patrimonioReati tributariProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiNesso di causalitàConfiscaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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