Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47701/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca della convalida del sequestro relativo al reato ex art. 44 D.P.R. 309/90. Ha sollevato due motivi: 1) vizio ex art. 606 lett. b) c.p.p. contestando il fumus del reato e la motivazione del Tribunale che avrebbe ritenuto la demolizione integrata nella fattispecie contestata, nonostante il ricorrente sostenesse che l'art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001 includa tra le ipotesi di ristrutturazione anche la demolizione e ricostruzione e che fosse in suo possesso un titolo abilitativo per la ristrutturazione con previa demolizione; 2) vizio ex art. 606 lett. c) c.p.p. per carenza di motivazione in ordine al periculum in mora, osservando come, nel caso di edificio già demolito, non fosse stato spiegato in che modo la libera disponibilità di un immobile potesse agevolare la commissione di altri reati.

La decisione

Il ricorrente ha presentato una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p.p. A seguito della rinuncia, e dovendo ritenersi intervenuta la revoca del sequestro, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata pronunciata senza onere per il ricorrente, poiché la causa della rinuncia non è imputabile allo stesso. La Corte non si è pronunciata nel merito delle censure relative alla qualificazione dell'intervento edilizio o al periculum in mora.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 44

    Norma che definisce il reato per il quale è stato disposto il sequestro; la Corte non ha esaminato nel merito l'effettivo inquadramento della condotta ai sensi di questa norma a causa della rinuncia all'impugnazione.

  • D.P.R. 380/2001, art. 3 comma 1 lett. d)

    Norma del testo unico sull'edilizia richiamata dal ricorrente per sostenere che la demolizione e ricostruzione possano rientrare nelle fattispecie di ristrutturazione; tale censura è stata illustrate dal ricorrente ma non decisa dalla Corte per effetto della rinuncia.

  • Codice di procedura penale, artt. 274 e 275

    Previsioni procedurali richiamate dal Tribunale nella motivazione (probabilmente in tema di misure cautelari/sequestro); la Corte di legittimità non ha valutato la fondatezza della loro applicazione a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 606 (comma 1 lett. b e lett. c)

    Norma che individua i motivi di impugnazione in Cassazione: lett. b) vizio di motivazione/fumus, lett. c) mancanza o insufficienza della motivazione (es. periculum in mora). Le censure sono state sollevate ma non valutate nel merito per effetto della rinuncia.

  • Codice di procedura penale, art. 589 comma 2

    Norma che disciplina la rinuncia all'impugnazione; la Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso quando è intervenuta la rinuncia del ricorrente e la causa della rinuncia (la revoca del sequestro) non è imputabile allo stesso, con la conseguenza che non sono addebitati oneri.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p.p. determina, quando interviene, l'inammissibilità del ricorso in Cassazione: la Corte non entra nel merito delle questioni sottese (es. qualificazione del fatto o motivazione del periculum) se la causa della rinuncia è sopravvenuta e non imputabile al ricorrente.
  • Se l'obiettivo è ottenere una pronuncia di merito (es. sulla qualificazione di un intervento edilizio o sulla sussistenza del fumus/periculum), occorre evitare la rinuncia o la revoca del presupposto dell'impugnazione; la rinuncia impedisce il vaglio di merito in Cassazione.
  • Nelle impugnazioni avverso sequestro preventivo è essenziale che il ricorrente contestando il fumus del reato dimostri in modo puntuale il titolo e la normativa applicabile (es. titolo abilitativo che legittima demolizione e ricostruzione) per mettere in crisi la valutazione del giudice di merito.
  • La giustificazione del periculum in mora deve essere specifica: quando l'immobile è già demolito o la condizione di fatto rende difficilmente riscontrabile il rischio di ulteriori illeciti, il difensore deve chiedere al giudice una motivazione chiara su come la disponibilità dell'immobile possa agevolare nuovi reati.
  • Le censure di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 devono collegare in modo concreto i profili di diritto alle risultanze di fatto emerse nel giudizio di merito; in mancanza di tale collegamento la Cassazione, se chiamata a decidere, può ritenere i motivi infondati o inammissibili (salvo che non intervenga una rinuncia).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.