Cassazione Penale, Sentenza n. 12825/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di dissequestro della somma di euro 33.660,00 sequestrata durante perquisizione domiciliare. Nel domicilio dell'indagato erano stati rinvenuti, oltre alla somma (nascosta nella culla del figlio), gr. 59,73 di cocaina, un bilancino e un'agenda con cifre e nominativi. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in riferimento all'art. 125, comma 3 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente richiamato l'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990, il comma 7-bis dell'art. 73 del d.P.R. 309/1990 e l'art. 240-bis c.p., norme che a suo avviso non si applicano al caso perché la confisca allargata e l'art. 240-bis richiedono la condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti e il comma 7-bis dell'art. 73 riguarda beni che rappresentano prezzo/prodotto/profitto del reato, elementi che il ricorrente riteneva non sussistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, rilevando che il ricorrente non si era confrontato con entrambe le autonome e autosufficienti ragioni del provvedimento impugnato. La Corte ha confermato che il sequestro era stato disposto su due distinti presupposti: (i) sequestro anticipatorio finalizzato alla futura confisca ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 richiamante l'art. 240-bis c.p. (confisca per sproporzione) e (ii) sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p., per il pericolo che il denaro potesse essere impiegato per commettere altri delitti della stessa specie. In via di merito la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo del ricorrente secondo cui la confisca per sproporzione richiederebbe pertinenzialità o prova della derivazione dai proventi del singolo reato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che individua tra i motivi di ricorso per cassazione la violazione di legge; il ricorso invocava questa violazione ma la Corte lo ha ritenuto generico e non confrontato con il provvedimento impugnato.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in combinato con l'art. 606 c.p.p.; la Corte ha ritenuto però che il ricorso non avesse specificamente contestato le ragioni decisive del provvedimento impugnato.
Richiama la disciplina della confisca per sproporzione prevista dall'art. 240-bis c.p.; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tale norma come base per un sequestro anticipatorio in vista di futura confisca.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990
Regola la confisca degli strumenti, del prezzo, del prodotto o del profitto del reato. La Corte ha osservato che nel caso concreto tale disposizione non era stata applicata come titolo del sequestro, essendo invece invocata la confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p.
Prevede la confisca per sproporzione (confisca allargata) in caso di sproporzione tra beni e redditi o proventi dichiarati; la Corte ha precisato che questa confisca non richiede la prova che i beni costituiscano il prodotto o il prezzo del singolo reato.
art. 321, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.
Comma 1 disciplina il sequestro impeditivo (per impedire l'impiego dei beni per commettere altri reati); comma 2 disciplina il sequestro finalizzato alla confisca (sequestro anticipatorio). La Corte ha ritenuto che entrambi i presupposti ricorressero nel caso di specie e costituissero autonome e sufficienti ragioni del provvedimento.
Norma che prevede l'onere delle spese processuali per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa disposizione.
decreto Primo Presidente Corte di Cassazione n. 68 del 28/4/2016
Predispone la possibilità di redigere motivazioni in forma semplificata; la Corte ha redatto la motivazione in forma semplificata richiamando tale decreto.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione all'eventuale condanna al versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ne ha tenuto conto per escludere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, disponendo comunque un versamento equitativo di 3.000 euro.
Massime di principio
- Quando un bene viene sequestrato in funzione sia di prevenzione (impedire ulteriore uso criminoso) sia in vista di una futura confisca per sproporzione, ciascuna di tali motivazioni costituisce una 'ratio decidendi' autonoma: il ricorrente deve confrontarsi esplicitamente con entrambe, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità.
- La confisca per sproporzione ex art. 240-bis c.p. non richiede la dimostrazione che i beni siano il prezzo, il prodotto o il profitto del singolo reato; è sufficiente dimostrare la sproporzione tra patrimonio e redditi dichiarati o proventi dell'attività economica, salvo giustificazione credibile della provenienza.
- Il sequestro anticipatorio finalizzato alla confisca può essere disposto anche prima della condanna, per garantire l'effettività della futura confisca per sproporzione.
- Nel caso di sequestro di denaro trovato in prossimità di stupefacenti e strumenti di pesatura, l'autorità può legittimamente invocare sia il pericolo di reinvestimento per l'acquisto di droghe sia la futura confisca per sproporzione; la difesa deve fornire argomentazioni puntuali per confutare entrambi i rischi.
- In sede di cassazione è necessario dettagliare e specificare le censure rispetto a ciascuna motivazione decisoria autonoma; censure generiche o non riferite ai passaggi decisivi del provvedimento impugnato espongono il ricorrente a dichiarazioni di inammissibilità.
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