Cassazione Civile, Ordinanza n. 04559/2026 del 28/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La lite origina da un’azione proposta da un creditore contro alcuni coniugi e i loro figli per far dichiarare la nullità, oppure in subordine l’inefficacia revocatoria, di un accordo di separazione omologato che prevedeva il trasferimento della nuda proprietà di un immobile e di beni mobili ai familiari. Il Tribunale aveva accolto la domanda di nullità della clausola di trasferimento, con assorbimento della revocatoria. In appello i convenuti hanno ottenuto la riforma: la Corte territoriale ha escluso la nullità e ha invece dichiarato l’inefficacia dell’atto ai sensi dell’art. 2901 c.c., anche a favore dei successori a titolo particolare del creditore originario e dell’interveniente autonoma cessionaria di altro credito. In cassazione i soccombenti hanno dedotto: 1) violazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte d’appello liquidato spese anche in favore di soggetti che, a loro dire, sarebbero stati terzi chiamati dalla controparte e non parti autonome; 2) violazione dell’art. 2901 c.c. perché mancherebbero i presupposti della revocatoria; 3) vizio di motivazione e di valutazione delle prove sulla scientia damni e sulla dichiarazione di inefficacia; 4) violazione dell’art. 346 c.p.c. nei confronti della cessionaria interveniente, assumendo che essa non avesse riproposto la domanda revocatoria in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate o comunque non autosufficienti le censure dei ricorrenti principali: sulle spese ha osservato che il successore a titolo particolare non è terzo rispetto alle altre parti e che, in mancanza di estromissione del dante causa, entrambi restano legittimamente nel processo; sulla revocatoria ha ribadito che l’atto di trasferimento pattuito in sede di separazione consensuale è revocabile se pregiudica un creditore preesistente e che l’accordo di separazione non costituisce titolo idoneo a sottrarlo all’art. 2901 c.c.; sulla scientia damni ha rilevato che la valutazione presuntiva del giudice di merito è insindacabile in cassazione se congruamente motivata; sulla censura ex art. 346 c.p.c. ha evidenziato la carenza di specificità e autosufficienza del motivo. In conseguenza dell’inammissibilità dei ricorsi, ha condannato i ricorrenti principali al pagamento delle spese in favore di AMCO, ha compensato le spese tra i ricorrenti principali e il difensore della ricorrente incidentale Credeco per difetto di valida procura speciale, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La soccombenza comporta la condanna alle spese anche in favore di parti che siano successori a titolo particolare e rimangano legittimamente nel processo; le spese vanno rapportate alla posizione processuale di ciascuna parte.
L’azione revocatoria è esperibile contro il trasferimento immobiliare disposto in esecuzione di patti di separazione consensuale, quando l’atto pregiudichi un credito preesistente e ricorrano gli ordinari presupposti dell’azione.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni fase del processo e non è terzo rispetto alle altre parti.
Nel giudizio di cassazione la procura deve essere speciale e validamente riferibile al ricorso.
La procura speciale per il giudizio di legittimità deve essere congiunta al ricorso, materialmente o tramite strumenti informatici, e non può essere anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato né successiva alla notificazione del ricorso.
Richiamato con riferimento all’intervento volontario adesivo svolto nel giudizio di primo grado.
La censura di vizio motivazionale è stata ritenuta inammissibile perché diretta, in realtà, a contestare valutazioni di merito e l’accertamento della scientia damni.
La doglianza è stata reputata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché non era adeguatamente indicato l’atto da cui emergerebbe la mancata riproposizione della domanda.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, pena l’inammissibilità.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- L’atto con cui un coniuge trasferisce beni in esecuzione di un accordo di separazione consensuale può essere soggetto ad azione revocatoria ordinaria se, pur inserito in un contesto familiare, arreca pregiudizio a un creditore anteriore e non ricorre una causa di esenzione dall’azione.
- Nell’azione revocatoria, la libera determinazione del coniuge nella regolazione patrimoniale della separazione impedisce di qualificare automaticamente il trasferimento come atto dovuto e quindi insensibile alla revocatoria.
- Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è un terzo estraneo al processo: può intervenire o essere chiamato in causa e, se il dante causa non è estromesso, le spese possono essere regolate anche nei confronti di entrambi.
- La prova della scientia damni può essere desunta anche per presunzioni e la relativa valutazione appartiene al giudice di merito, risultando insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici o giuridici.
- In cassazione le censure devono essere autosufficienti: quando si deduce la mancata riproposizione di una domanda o la violazione di un onere processuale, occorre indicare specificamente l’atto e il passaggio rilevante su cui la doglianza si fonda.
- La procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere specificamente riferibile al giudizio di legittimità e congiunta al ricorso; in difetto, il ricorso incidentale è inammissibile e l’attività del difensore non produce effetti per la parte rappresentata.
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