Cassazione Civile, Ordinanza n. 19972/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio ha notificato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per omesso versamento di ritenute alla fonte e relative sanzioni. La curatela del fallimento della società ha impugnato la cartella contestando, per quanto ancora rilevante, l'applicazione del regime sanzionatorio: sosteneva che dovesse operare il cumulo giuridico ex art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, mentre l'amministrazione riteneva applicabile la disciplina dell'art. 13 del medesimo decreto, con sanzione autonoma per ciascuna violazione. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo applicabile l'art. 12; la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che l'omesso versamento di ritenute regolarmente dichiarate non integra una violazione suscettibile di continuazione o cumulo giuridico, ma una distinta infrazione sanzionata autonomamente per ogni mancato pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR nella parte in cui aveva applicato l'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 al caso di omesso versamento di ritenute già dichiarate. Richiamando un orientamento già consolidato, ha affermato che le violazioni consistenti nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione non rientrano nella continuazione di cui all'art. 12, comma 2, perché attengono a un'imposta già liquidata; per tali condotte opera invece la disciplina sanzionatoria autonoma prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al principio di diritto indicato.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella di pagamento.
art. 12 D.Lgs. n. 472 del 1997
La Corte esclude la sua applicazione alle violazioni che si esauriscono nel tardivo o omesso versamento di imposte già dichiarate e liquidate; la continuazione riguarda violazioni incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo.
art. 13 D.Lgs. n. 472 del 1997
È la norma invocata dall'amministrazione per sostenere il regime sanzionatorio separato; la Corte valorizza in sostanza la disciplina dell'autonoma sanzione per ciascun mancato pagamento.
art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997
Individua il trattamento sanzionatorio proporzionale e autonomo per ciascun omesso o tardivo pagamento di imposta già liquidata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Le violazioni tributarie che consistono nel mero tardivo o omesso versamento di un'imposta già risultante dalla dichiarazione non sono assoggettabili al cumulo giuridico o alla continuazione di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997.
- La continuazione sanzionatoria dell'art. 12 presuppone condotte idonee a incidere sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, non il solo inadempimento del pagamento di un debito d'imposta già definito.
- Per l'omesso o tardivo pagamento di imposte già liquidate opera una sanzione autonoma per ciascuna infrazione, secondo la disciplina specifica prevista dalla normativa sanzionatoria tributaria.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è fondata quando il giudice di merito applichi il regime del cumulo giuridico a fattispecie che, per struttura e funzione, restano estranee alla continuazione sanzionatoria.
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