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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25987/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il saldo negativo di conti correnti ai quali l'istituto aveva receduto. Dopo il rigetto dell'opposizione e dell'appello, la società poi ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, respinto con ordinanza. Con il successivo ricorso per revocazione la società ha dedotto un errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di cassazione avesse supposto inesistente la prova della conoscenza, da parte della banca, della cessione d'azienda prima dell'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese, mentre in atti vi era una comunicazione bancaria del 1° luglio 2011 che attestava la cessione. La censura mirava a rimettere in discussione la decorrenza del termine per il recesso del contraente ceduto dai contratti relativi all'azienda, che la ricorrente assumeva dovesse farsi risalire a una data anteriore all'iscrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non ricorresse un errore di percezione decisivo, perché l'ordinanza impugnata aveva già esaminato la documentazione anteriore al settembre 2011 e aveva fondato il rigetto sul diverso e decisivo accertamento di merito secondo cui le parti del trasferimento d'azienda avevano pattuito convenzionalmente che gli effetti traslativi decorressero dall'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese. Ne consegue che la notizia rilevante per il recesso non poteva essere ancorata alla mera esistenza di documenti anteriori, e che la doglianza tendeva in realtà a rimettere in discussione la valutazione di merito e l'interpretazione degli atti, attività non consentite in sede di revocazione per errore di fatto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è ammessa solo per errore di fatto risultante da svista percettiva decisiva, non per contestare la valutazione o l'interpretazione del materiale di causa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 2436 c.c.

    L'iscrizione delle modifiche dello statuto societario ha efficacia costitutiva; tale effetto è distinto da quello della cessione d'azienda.

  • art. 2556, secondo comma, c.c.

    L'iscrizione dell'atto di cessione d'azienda ha efficacia dichiarativa ai fini dell'opponibilità ai terzi.

  • art. 2193 c.c.

    L'iscrizione nel registro delle imprese produce gli effetti di pubblicità dichiarativa previsti dalla norma.

  • art. 2558, secondo comma, c.c.

    Il contraente ceduto può recedere dai contratti relativi all'esercizio dell'azienda entro tre mesi dalla notizia del trasferimento.

  • art. 2444 c.c.

    Richiamato per distinguere i profili societari dell'effettività dell'aumento di capitale, ma ritenuti estranei al thema decidendum.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stato disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva immediatamente verificabile, decisiva e non controversa; non ricorre quando la censura mira a contestare la valutazione giuridica o probatoria compiuta dalla Corte.
  • In sede di revocazione di un'ordinanza della Cassazione, l'errore di fatto deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità ed essere autonomo, cioè incidente direttamente sulla decisione della Corte di cassazione.
  • La 'notizia' del trasferimento d'azienda rilevante per il recesso del contraente ceduto è un dato di fatto da accertare in concreto; tuttavia, la sua decorrenza può essere disciplinata convenzionalmente dalle parti, con conseguente possibile coincidenza del termine con l'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
  • Se il giudice di merito accerta che le parti hanno pattuito il differimento degli effetti traslativi del trasferimento d'azienda all'iscrizione nel registro delle imprese, il termine per il recesso ex art. 2558, secondo comma, c.c. decorre da tale momento e non da una conoscenza anteriore dedotta da documenti non decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasporto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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