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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1147/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Perugia che, nell'opposizione allo stato passivo promossa dalla banca, aveva ammesso il credito della banca ma dichiarato inefficace l'ipoteca concessa dalla società fallita trasformando il credito in chirografario per effetto dell'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore (art. 66 l.f. richiamante art. 2901 c.c.). La banca sosteneva l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 67, terzo comma, lett. d) della legge fallimentare alle garanzie concesse in esecuzione di un piano di risanamento e deduceva, fra l'altro, la validità del mutuo fondiario anche in presenza di profili disciplinari (art. 38 e 39 d.lgs. 385/1993). Il curatore contestava la legittimità della garanzia per aver favorito alcuni creditori a danno degli altri e proponeva ricorso incidentale chiedendo la dichiarazione di nullità/frode.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, affermando il principio secondo cui le esenzioni previste dall'art. 67, terzo comma, della legge fallimentare possono trovare applicazione anche all'azione revocatoria ordinaria (esercitata dal curatore o dal singolo creditore e poi proseguita), purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla norma (es. che l'atto sia stato compiuto in esecuzione di un piano di risanamento e che il piano "appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria"). Di conseguenza il decreto del Tribunale che aveva escluso l'applicabilità dell'esenzione è stato cassato e la causa rinviata al Tribunale di Perugia, in diversa composizione, per nuovo esame (anche sulla effettiva idoneità e datazione del piano). La Corte ha altresì dichiarato inammissibili alcuni motivi della banca, ha rigettato il ricorso incidentale del curatore (che chiedeva la nullità per frode) e ha precisato che la violazione di norme imperative come l'art. 216 l.f. non determina necessariamente la nullità del mutuo, essendo previsto il rimedio della revocatoria; altri profili vanno riesaminati in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) art. 67, terzo comma, lett. d)

    «appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria"

    La Corte interpreta l'esenzione prevista da tale disposizione come operante anche rispetto all'azione revocatoria ordinaria, purché sussistano le condizioni richieste dalla norma (atto compiuto in esecuzione del piano e idoneità del piano). L'esenzione non è limitata all'azione revocatoria fallimentare ma si applica, alle stesse condizioni, anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore o da terzi.

  • d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) artt. 38 e 39, comma 4

    Richiamati dalla banca per sostenere la natura fondiaria del mutuo e l'esenzione da revocatoria; la Corte osserva che la violazione di tali norme non determina automaticamente la nullità del contratto, e che il rimedio ordinario è la revocatoria/inefficacia piuttosto che la nullità assoluta.

  • legge fallimentare art. 66 in combinato con art. 2901 cod. civ.

    La disposizione disciplinante la revocatoria ordinaria (richiamata dal Tribunale) è il riferimento per le azioni di revoca promosse dal curatore; la Corte però chiarisce che le esenzioni dell'art. 67, terzo comma, possono comunque operare anche in tale ambito se sono verificate le condizioni normative.

  • codice civile art. 2704

    Richiamato in relazione alla prova della data certa di scritture private; la Corte ribadisce che in assenza di data certa la data può essere accertata con mezzi presuntivi o testimonianze.

  • codice civile art. 2697

    Norma sulla distribuzione dell'onere della prova; la Corte ricorda l'esigenza che chi afferma determinati fatti probatori li dimostri, e censura l'assenza di adeguata prova su alcuni elementi decisivi nel decreto impugnato.

  • codice civile art. 1418 e art. 1344

    La Corte precisa che l'eventuale illiceità della causa o la violazione di norme non comportano automaticamente la nullità del negozio quando l'ordinamento prevede rimedi speciali (es. revocatoria). L'art. 1344 è richiamato per spiegare che la sanzione prevista può essere l'inefficacia revocatoria e non la nullità, salvo diverso disposto di legge.

  • legge 27 gennaio 2012, n. 3 art. 12, comma 5

    Utilizzata dalla Corte per argomentare analogie sistematiche: la specificazione di richiamo all'art. 67 nella legge sulle composizioni della crisi suggerisce che l'esenzione è riferita all'art. 67 e non necessariamente limitata alla revocatoria fallimentare.

  • d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 18 (modifica art. 217-bis l.f.)

    Citato per sottolineare la distinzione tra discipline civilistiche e penalistiche della tutela contro pagamenti in danno della par condicio creditorum e per evidenziare l'autonomia dei diversi ambiti di tutela.

  • codice di procedura civile art. 132, art. 112; art. 118 disp. att.; Costituzione art. 111; legge fall. art. 99

    Richiamate in relazione ai vizi di motivazione e alle questioni procedurali sollevate dalle parti; la Corte ha dichiarato inammissibili vari motivi per carenza di interesse o perché estranei alla ratio decidendi.

Massime di principio

  • Le esenzioni previste dall'art. 67, terzo comma, della legge fallimentare possono operare anche con riferimento all'azione revocatoria ordinaria (esercitata dal curatore o dal singolo creditore e poi proseguita), ma solo se sono soddisfatte le condizioni specifiche richieste dalla norma (es. atto in esecuzione di un piano di risanamento e piano idoneo).
  • La valutazione dell'idoneità del piano di risanamento è da compiersi ex ante, alla luce della situazione esistente alla data di adozione del piano; la sua data certa può essere provata anche con mezzi presuntivi o testimonianze se non sussiste documentazione con data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.
  • La violazione di norme imperative bancarie (es. disposizioni sul mutuo fondiario) non implica necessariamente la nullità immediata del contratto: l'ordinamento prevede strumenti speciali (es. revocatoria) che possono rendere l'atto inefficace senza automaticamente dichiararne la nullità.
  • Per dichiarare inefficace un'ipoteca per revocatoria occorre provare il pregiudizio concreto arrecato agli altri creditori e, ove rilevante, la consapevolezza del terzo circa lo stato di crisi; l'onere della prova grava su chi allega tali fatti.
  • Le questioni processuali sulla motivazione (contraddittorietà, omesso esame) sono rilevanti ma possono risultare inammissibili se i passi censurati non incidono sulla ratio decidendi o sono stati svolti ad abundantiam; è quindi importante formulare impugnazioni centrate su profili decisivi.
  • Se si contesta l'operatività dell'esenzione ex art. 67 l.f., il giudice dovrà prima accertare la veridicità e la datazione del piano e l'effettiva esecuzione dell'atto in funzione del piano prima di pronunciarsi sulla revocatoria.

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