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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45242/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava principalmente la nullità assoluta della sentenza di primo grado per difetto di capacità del giudice, poiché il processo era stato deciso da un giudice onorario di pace non legittimato a trattare quel procedimento (violazione delle limitazioni di assegnazione previste dal d.lgs. n.116/2017). In subordine si contestava la mancata rilevazione della prescrizione e si prospettavano profili di vizio di motivazione e di errata qualificazione del fatto (riqualificazione in contravvenzione ex art.4, comma 3, legge n.401/1989). Inoltre veniva rappresentato che, per effetto di una modifica normativa (legge n.4/2019), il reato contestato non rientrava più tra quelli giudicabili a citazione diretta, implicando l'udienza preliminare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la decisione in primo grado da parte del giudice onorario di pace, in assenza dei presupposti di supplenza dell'art.13 d.lgs. n.116/2017, ha comportato la violazione della capacità del giudice ex art.33 cod. proc. pen., con la conseguente nullità assoluta della sentenza di primo grado e, per effetto, della sentenza di appello. La Corte ha escluso l'esigenza di sollevare questioni di costituzionalità e ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, nonché assorbiti gli altri motivi. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 1 e 4-bis, legge n. 401/1989

    art. 4, commi 1 e 4-bis, legge n.401 del 1989

    Norma che definisce il reato contestato; il riferimento serve a descrivere la fattispecie e la pena applicabile al fatto.

  • art. 4, comma 3, legge n. 401/1989

    art. 4, comma 3, legge n.401 del 1989

    Richiamata nella prospettazione difensiva per la possibile riqualificazione in contravvenzione; la Corte ha ritenuto tale questione assorbita e non decisiva dopo l'annullamento per nullità del giudice.

  • art. 27, comma 6, legge 28 marzo 2019 n. 4

    art. 27, comma 6, legge 28 marzo 2019 n.4

    Modifica normativa che ha aumentato le pene per il reato, escludendolo dall'elenco di cui all'art.550 c.p.p. e pertanto incidendo sul rito (necessità dell'udienza preliminare). La Corte ha osservato la rilevanza del cambio di rito ma ha deciso sul tema prioritario della capacità del giudice.

  • art. 550 cod. proc. pen., comma 3

    art. 550, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che il vizio relativo alla mancata celebrazione dell'udienza preliminare sia sanabile solo se eccepito dalla parte nel termine previsto dall'art.491 c.p.p.; la Corte ha rilevato che questa eccezione non è stata proposta, rendendo quel vizio in gran parte precluso.

  • art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

    Fornisce i termini per proporre eccezioni di rito; la mancata eccezione ha escluso la rimozione del vizio procedurale sul rito.

  • art. 11, comma 6, lett. b), punto 1, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    art. 11, comma 6, lett. b), punto 1, d.lgs. 13 luglio 2017, n.116

    Stabilisce i procedimenti che non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace; la Corte ha ritenuto che il mancato rispetto di tale disciplina determina incapacità del giudice e nullità assoluta della decisione.

  • art. 12 e art. 13 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    art. 12 e art. 13 d.lgs. 13 luglio 2017, n.116

    L'art.12 disciplina la destinazione dei giudici onorari nei collegi; l'art.13 prevede ipotesi di supplenza in caso di assenza/impedimento del magistrato professionale. La Corte ha posto l'accento sul fatto che l'assegnazione al giudice onorario deve rispettare tali limiti e le condizioni di supplenza previste dall'art.13, altrimenti scatta la nullità.

  • art. 33 cod. proc. pen.

    Riguarda la capacità del giudice di conoscere e decidere il processo. La Corte ha interpretato la violazione delle regole di destinazione dei giudici onorari come una causa di incapacità del giudice ai sensi di questo articolo.

  • art. 179 in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    art. 179 in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Stabilisce che la violazione della capacità del giudice è causa di nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; la Corte ha applicato tale principio alla materia dei giudici onorari.

  • art. 550 cod. proc. pen. (elenco dei reati a citazione diretta)

    Elenca i reati procedibili a citazione diretta. La modifica normativa ha escluso il reato in questione dall'elenco, con conseguente impatto sul rito.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la prescrizione non è rilevabile d'ufficio salvo i casi previsti dalla norma; la Corte ha ritenuto infondato il motivo difensivo sulla prescrizione e ha confermato che, nella fattispecie, la prescrizione non era maturata.

Massime di principio

  • La destinazione di un procedimento a un giudice onorario di pace in violazione delle norme che ne limitano l'assegnazione (d.lgs. n.116/2017: art.11, art.12) comporta incapacità del giudice e determina nullità assoluta della decisione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • I vizi di rito (es. mancata celebrazione dell'udienza preliminare per effetto di un mutamento normativo) possono essere sanati solo se l'eccezione è proposta nei termini processuali (art.550 comma 3 e art.491 c.p.p.); in mancanza, tali vizi possono risultare preclusi, ma non sopperiscono all'incapacità del giudice.
  • La distinzione tra 'capacità del giudice' (art.33 c.p.p.) e vizi del rito è cruciale: la Corte privilegia la verifica della capacità del giudice come profilo prioritario e autonomo di nullità rispetto a eventuali preclusioni procedurali.
  • La prescrizione non è normalmente rilevabile d'ufficio (art.129 c.p.p.); pertanto, per ottenere l'annullamento su tale base è necessario che ricorrano i presupposti normativi che permettono la rilevazione d'ufficio o che la parte sollevi tempestivamente l'eccezione.
  • Quando una norma penale viene modificata con effetti sulle pene, va verificato l'impatto sul rito (esclusione dall'art.550 c.p.p. e necessità dell'udienza preliminare): però, anche se il rito risulta violato, ciò non esclude che una diversa nullità (es. per incapacitá del giudice) possa travolgere il processo.
  • In caso di dubbio sull'assegnazione ad un giudice onorario, è opportuno che il provvedimento di assegnazione (decreto) espliciti i presupposti di supplenza ex art.13 d.lgs. n.116/2017: l'assenza di tale motivazione può costituire elemento decisivo per la nullità.

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