Cassazione Penale, Sentenza n. 8742/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino (20/04/2022) che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Torino (15/11/2019) per: 1) detenzione e messa in commercio di 49 cosmetici contenenti sostanze dannose (art. 3 d.lgs. n. 204/2015); 2) esercizio abusivo della professione di farmacista per detenzione di 28 confezioni di medicinali utilizzabili come antibatterici, antinfiammatori, fungicidi (art. 348 c.p.); 3) messa in commercio di medicinali senza autorizzazione (art. 147, comma 2, d.lgs. n. 219/2006 e art. 6 d.lgs. n. 219/2006); 4) detenzione per la vendita di 5 confezioni di medicinali scaduti (art. 443 c.p.). La difesa deduceva, in sintesi: mancata prova del dolo (sosteneva che la Ndu era soltanto una commessa senza autonomia, non la titolare), motivazione carente e contraddittoria, errore nel qualificare la condotta come dolosa invece che colposa, e errori nella determinazione della pena e nella valutazione delle circostanze attenuanti e delle condizioni personali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto condivisibile e logica la motivazione della Corte territoriale che ha valorizzato sia elementi formali (partita IVA "Amy Boutique di Ndu Patricia") sia materiali (testimonianza secondo cui la Ndu, chiamata sul posto, si è presentata come titolare mostrando la documentazione). Quanto al dolo, la Corte ha ritenuto che la macroscopicità delle omissioni dimostri l\'accettazione del rischio, configurando almeno dolo eventuale. Anche la dosimetria della pena è stata ritenuta congrua e le massime di esperienza richiamate dalla difesa non provate. Conseguentemente il ricorso è stato respinto (inammissibile) e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 204/2015
Rileva la responsabilità penale per chi detiene e pone in commercio cosmetici dannosi; la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie sulla base della materiale disponibilità dei prodotti nell\'esercizio risultante attribuito alla ricorrente
art. 348 cod. pen.
Sancisce il reato di esercizio abusivo della professione (farmacista); la detenzione e vendita di medicinali ritenuta incompatibile con l\'assenza di autorizzazione professionale è stata attribuita alla ricorrente
art. 147, comma 2, d.lgs. n. 219/2006
Proibisce la messa in commercio di medicinali privi dell\'autorizzazione prevista; la Corte ha confermato la responsabilità per commercializzazione senza autorizzazione
art. 6 d.lgs. n. 219/2006
Norma richiamata come riferimento all\'obbligo autorizzatorio per la commercializzazione dei medicinali; la sua violazione è stata ritenuta integrata
art. 443 cod. pen.
Sanziona la detenzione per la vendita di medicinali scaduti; la presenza di confezioni scadute è stata considerata elemento costitutivo del reato
art. 43 cod. pen.
Richiamato nella censura sulla distinzione dolo/colpa; la Corte ha interpretato le omissioni come accettazione del rischio configurante dolo eventuale
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla quantità e tipologia dei prodotti rinvenuti
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia prodotto elementi concreti per ottenere un\'ampia concessione
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiama il potere dell\'Ufficio requirente nella fase di requisitoria in Cassazione; il P.M. ha chiesto l\'inammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche dell\'inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e la somma per la Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto assente colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha comunque applicato le conseguenze di cui all\'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- La mera intestazione formale dell\'esercizio (partita IVA, documentazione) unita a comportamenti materiali (presentarsi come titolare, essere chiamati sul posto e mostrare documenti) può fondare la responsabilità penale per il commercio di prodotti vietati o non autorizzati
- Per la qualificazione del dolo, la Corte può ritenere sufficiente il dolo eventuale quando vi siano omissioni macroscopiche che denotano accettazione del rischio rispetto alla presenza di prodotti pericolosi o non conformi
- La qualità di "dipendente" va provata con elementi concreti che dimostrino assenza di autonomia decisionale: se emergono fatti che indicano esercizio di poteri tipici del titolare, la responsabilità non è esclusa
- Le massime di esperienza invocate dalla difesa (per esempio, che l\'approvvigionamento sia sempre deciso dal fornitore) richiedono prova e non possono sostituire elementi probatori specifici
- Nella dosimetria della pena il giudice territoriale ha ampia discrezionalità: la Corte di Cassazione verifica la logicità e congruità ma non sostituisce il proprio apprezzamento se la motivazione è coerente
- Per difendersi efficacemente in casi simili è utile produrre documentazione che provi i ruoli (contratti, deleghe, ordini d\'acquisto, corrispondenza con fornitori) e dimostrare l\'assenza di autonomia nelle scelte commerciali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8734/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8735/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8736/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8737/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8738/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8739/2023 del 01/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →