Cassazione Penale, Sentenza n. 44394/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che, confermando la decisione del G.U.P. nel rito abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole per aver effettuato pagamenti preferenziali in qualità di amministratore delegato della societa Tuco s.r.l. (fallita): pagamenti a favore di Connections s.r.l. per euro 10.372,00 e a favore dello studio legale Pirola-Pennuto-Zei associati per complessivi euro 243.000 (collegati ai liquidatori). Il ricorso per cassazione si fondava su quattro motivi principali: (1) violazione e travisamento di norme fallimentari (artt. 223 e 216 co. 3 L.F.) e del codice civile (art. 2572 c.c.), con contestazione della natura privilegiata dei crediti e della data/causa dei pagamenti; (2) vizio di motivazione e mancata valutazione dell'elemento soggettivo (art. 42 cod. pen.); (3) utilizzo di documentazione acquisita dopo l'ordinanza di ammissibilita del rito abbreviato (art. 191 c.p.p.); (4) omessa valutazione di prove decisive (testimonianze e ruoli societari, ad es. che il ricorrente fosse solo formalmente amministratore delegato o che i pagamenti fossero stati disposti da altro amministratore).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: non era possibile sindacare in questa sede rivalutazioni di merito o contrastanti valutazioni probatorie; in particolare la Corte territoriale aveva escluso la prova che i pagamenti a Connections fossero dovuti a un'attivita di mediazione (quindi la questione della natura privilegiata del credito non rilevava) e aveva correttamente escluso per i pagamenti allo studio legale la qualifica di credito professionale individuale, applicando l'orientamento giurisprudenziale dominante (in assenza di prova che la prestazione fosse stata resa in via esclusiva o prevalente da un singolo professionista). Le censure generiche sulla motivazione e sull'utilizzo dei documenti sono state ritenute a-specifiche e quindi inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 223 Legge Fallimentare (L.F.)
Norma richiamata in relazione alle ipotesi di pagamento preferenziale: la Corte ha valutato la sussistenza del pagamento preferenziale sulla base della prova della causa del pagamento, escludendo che il pagamento a Connections avesse causa comprovata di mediazione e quindi ricadendo nelle vicende previste dall'art. 223 L.F.
art. 216 comma 3 Legge Fallimentare (L.F.)
Richiamato insieme all'art. 223 L.F. in tema di effetti di atti compiuti prima del fallimento e della loro eventuale revocabilita o qualificazione come pagamenti preferenziali; la Corte territoriale ha motivato che, in assenza di prova della causa, non può riconoscersi il carattere legittimante del pagamento.
art. 2751-bis n. 2 Codice Civile
Norma sul privilegio dei crediti professionali: la Corte ha applicato il principio secondo cui il credito vantato da uno studio associato non gode automaticamente del privilegio previsto dall'art. 2751-bis n.2 c.c., salvo prova che la prestazione sia stata resa esclusivamente o prevalentemente dal singolo professionista; in mancanza, il credito è chirografario e il pagamento può assumere natura preferenziale.
Richiamato nel motivo relativo all'elemento soggettivo: la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura insufficiente poiché generica e non indicativa della specifica doglianza relativa alla configurazione del dolo.
art. 191 Codice di Procedura Penale
Articolo relativo all'acquisizione e utilizzazione di documenti e prove: il rimprovero sull'utilizzo di documenti acquisiti dopo l'ordinanza di ammissibilita del rito abbreviato è stato ritenuto a-specifico dalla Corte, che ha richiamato l'onere difensivo di indicare i singoli atti viziati e la loro incidenza sul compendio probatorio.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione delle prove: censure che si risolvono in una diversa ricostruzione dei fatti o in una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti sono inammissibili.
- Per configurare un pagamento come non preferenziale o legittimo rispetto alla par condicio creditorum, è necessario dimostrare la causa specifica del pagamento (ad es. l'effettiva prestazione di mediazione) con prove documentali o certi elementi probatori; l'assenza di prova della causa rende irrilevante la discussione sulla natura privilegiata del credito.
- Il credito di uno studio associato non gode automaticamente del privilegio dei crediti professionali: serve prova che la prestazione sia stata resa in via esclusiva o prevalente dal singolo professionista per applicare l'art. 2751-bis n.2 c.c.; in mancanza il credito è chirografario e il pagamento può essere qualificato come preferenziale.
- Le doglianze processuali sulla utilizzabilità di documenti acquisiti tardivamente devono indicare specificamente quali atti sono viziati e dimostrare l'incidenza decisiva di tali elementi sul convincimento conclusivo, altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- Per contestare la valutazione del dolo o dell'elemento soggettivo occorre formulare censure puntuali e specifiche; una mera affermazione generica di mancata replica della Corte d'appello non è sufficiente in Cassazione.
- La data di esecuzione del pagamento non è automaticamente decisiva: rileva la prova della causale e dell'autorizzazione all'atto del compimento e l'effettiva disponibilità di chi disponeva il pagamento; contestazioni solamente calendariali, senza prova della diversa causalità, sono inidonee.
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