Cassazione Penale, Sentenza n. 26300/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per la riparazione dell'ingiusta detenzione subita dal 26/02/2018 (custodia cautelare in carcere) e successivamente dal 27/06/2018 al 15/09/2018 (arresti domiciliari) in esecuzione di ordinanza del GIP del Tribunale di Roma per reati connessi allo stupefacente (art. 110 c.p. e art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309). I fatti: la Rimmel era stata arrestata con il compagno Simonelli dopo che i Carabinieri, intervenuti al bar dove la ricorrente lavorava, avevano rinvenuto gr. 51 di cocaina nel contenitore della spazzatura del cortile interno; in primo grado la ricorrente fu condannata (rito abbreviato), in appello fu invece assolta (sentenza 17/10/2019, divenuta irrevocabile). Il giudice della riparazione aveva rigettato la domanda ritenendo che nella condotta della Rimmel sussistessero comportamenti "gravemente imprudenti" e indizi di connivenza idonei a configurare dolo o colpa grave ostativi all'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia indicato in termini generici la possibile connivenza o grave imprudenza della ricorrente ma non abbia puntualmente descritto in quali atti o elementi tale condotta si fosse manifestata né quale fosse il nesso causale tra tali comportamenti e l'adozione e il mantenimento della misura cautelare. Per tali carenze motivazionali l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio, con disposizione sulla regolamentazione delle spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen. (citato nel testo come parametro per la riparazione)
La norma disciplina l'indennizzo per ingiusta detenzione e prevede l'esclusione quando la detenzione sia stata determinata dal dolo o dalla colpa grave del detenuto; la Corte richiama la distinzione tra colpa grave "extraprocessuale" e "processuale" quale limite al riconoscimento dell'indennizzo.
Norma richiamata per la contestazione della partecipazione a reato (concorso di persone); nel contesto istruttorio è il titolo di reato originario che aveva portato agli arresti.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti, indicata quale norma sostanziale contestata all'origine del procedimento penale che ha determinato la misura cautelare.
Massime di principio
- L'assoluzione o la revoca della misura cautelare non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: va valutata l'eventuale sussistenza di dolo o colpa grave dell'interessato che abbia concorso a determinare la detenzione.
- La "colpa grave" ostativa può essere extraprocessuale (es. frequentazioni ambigue, contiguità apparente con soggetti criminali) o processuale (es. autoincriminazione, silenzio consapevole su alibi); tuttavia l'organo giudicante deve motivare puntualmente quali comportamenti concretamente integrino tale colpa e come abbiano inciso causalmente sulla misura cautelare.
- Non basta una affermazione generica di connivenza o grave imprudenza: è necessario indicare gli elementi di fatto dai quali tale valutazione deriva e la loro efficacia causale rispetto all'adozione o al mantenimento della misura cautelare.
- Nei procedimenti per partecipazione a reato o concorso, atteggiamenti percepibili come manifestazioni di contiguità con attività illecite possono giustificare un diniego dell'indennizzo solo se emergono prove o elementi concreti che rendano credibile la consapevolezza del soggetto circa l'attività criminosa altrui.
- Quando la motivazione della decisione di rigetto è carente sotto il profilo della specificazione degli elementi e del nesso causale, la decisione è annullabile e la questione va rimessa al giudice territoriale per un nuovo esame motivato.
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