Cassazione Civile, Ordinanza n. 11179/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un sollecito di pagamento relativo a contributi di bonifica e di irrigazione per l’anno 2019. Il giudice di primo grado aveva accolto l’impugnazione; la commissione tributaria regionale aveva poi confermato l’annullamento del sollecito, ritenendolo autonomamente impugnabile ma privo di adeguata motivazione, perché non indicava la natura del contributo richiesto, il quantum, il piano di classifica vigente e il perimetro di contribuenza. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il contribuente, avendo ottenuto prima della scadenza del termine per ricorrere copia dell’avviso di pagamento e degli atti presupposti, aveva comunque acquisito piena conoscenza della pretesa e poteva difendersi compiutamente; (2) violazione dell’art. 156 c.p.c., assumendo che l’eventuale difetto di motivazione fosse stato comunque sanato per raggiungimento dello scopo, poiché il contribuente aveva potuto contestare nel merito l’atto in modo tempestivo e dettagliato.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo motivo, osservando che la decisione di appello aveva già considerato irrilevante la circostanza dell’accesso agli atti e della successiva conoscenza dell’avviso di pagamento, fondando l’annullamento sulla mancanza originaria di adeguata motivazione del sollecito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, in tema di atti impositivi, il difetto di motivazione non è sanabile ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo, poiché la motivazione serve anche a delimitare il thema decidendum e a garantire una difesa piena e certa; inoltre l’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 non consente di applicare la disciplina civilistica della sanatoria delle nullità processuali alla nullità motivazionale dell’atto tributario. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il contribuente è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro evocato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte esclude che ricorra un omesso esame quando la questione è stata già valutata dal giudice di merito e ritenuta irrilevante.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro evocato per denunciare violazione di legge; la Corte esamina la censura ma la ritiene infondata perché la sanatoria per raggiungimento dello scopo non opera per i vizi motivazionali dell’atto impositivo.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo non si applica al difetto di motivazione dell’atto tributario, poiché la motivazione tutela la difesa certa e la delimitazione del thema decidendum.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il rinvio al codice di procedura civile è limitato alle norme compatibili con il processo tributario e non consente di estendere l’art. 156 c.p.c. alla sanatoria delle nullità motivazionali degli atti impositivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Rileva ai fini dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto in misura pari al contributo unificato già previsto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’atto impositivo deve essere motivato in modo da consentire al contribuente di conoscere la pretesa fiscale e di difendersi compiutamente, anche con riferimento alla delimitazione del thema decidendum.
- La successiva conoscenza in fatto della pretesa o la partecipazione del contribuente al merito della controversia non sanano il vizio originario di difetto di motivazione dell’atto tributario.
- L’art. 156 c.p.c. non è applicabile per sanare la nullità motivazionale di un atto impositivo, poiché la disciplina del raggiungimento dello scopo riguarda gli atti processuali e non può essere estesa, tramite il rinvio dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, ai vizi dell’atto sostanziale tributario.
- Non configura omesso esame di un fatto decisivo la mancata valorizzazione di una circostanza che il giudice di merito abbia espressamente ritenuto irrilevante ai fini della decisione.
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