Cassazione Civile, Ordinanza n. 16935/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di contributi alla Gestione separata per l'anno 2009 nei confronti di una professionista iscritta ad albo. La Corte d'appello aveva ritenuto non dovuti i contributi, valorizzando il fatto che il reddito annuo fosse inferiore a euro 5.000. L'INPS ha impugnato in cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, dell'art. 21, comma 8, l. n. 247/2010, e dell'art. 44, d.l. n. 269/2003, sostenendo che la soglia di euro 5.000 non esclude, di per sé, l'obbligo di iscrizione e contribuzione del professionista che eserciti abitualmente la professione, anche se non in via esclusiva; la soglia rileva invece per l'attività autonoma occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento; la soglia di euro 5.000 è invece rilevante solo per l'assoggettamento a contribuzione di attività autonomo-occasionale. Il basso reddito può al più costituire un indizio, da valutare insieme agli altri elementi, per escludere in concreto l'abitualità dell'attività, ma non è di per sé decisivo.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Norma base sulla Gestione separata; l'iscrizione obbligatoria per il professionista iscritto ad albo è collegata all'esercizio abituale della professione non coperta da contribuzione della cassa di riferimento.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Richiamato a sostegno della disciplina dell'obbligo contributivo, in coordinamento con le altre disposizioni invocate.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2010
Richiamato quale norma concernente il regime previdenziale degli avvocati e il coordinamento con la Gestione separata.
art. 44, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
La soglia di euro 5.000 rileva per il lavoro autonomo occasionale, non per escludere l'obbligo contributivo del professionista che svolga abitualmente l'attività.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non dipende automaticamente dall'ammontare del reddito prodotto, ma dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale non coperta dalla cassa di riferimento.
- La soglia reddituale di euro 5.000 non costituisce un criterio generale di esclusione dall'obbligo contributivo per il professionista abituale; essa rileva invece per qualificare e assoggettare a contribuzione l'attività di lavoro autonomo occasionale.
- Il reddito inferiore a euro 5.000 può avere solo valore indiziario, da valutare unitamente agli altri elementi di causa, ai fini dell'accertamento in concreto dell'abitualità dell'attività professionale.
- L'abitualità va apprezzata in chiave ex ante, come scelta organizzativa e professionale del soggetto, e non come conseguenza ex post ricavata dal solo reddito effettivamente conseguito.
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