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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34267/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La fondazione, gestore di due strutture socio-sanitarie, aveva erogato prestazioni ad anziani sulla base di convenzioni stipulate nel 2013 con l'azienda sanitaria provinciale competente. Ritenendo che una quota della retta giornaliera fosse a carico del Fondo sociale regionale, ha chiesto la condanna della Regione al pagamento di euro 735.403,65, a titolo di saldo del corrispettivo o, in subordine, di indennizzo per indebito arricchimento. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado, escludendo che la Regione fosse parte della convenzione e quindi obbligata al pagamento. Con il ricorso per cassazione la fondazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione degli artt. 112, 132 e 156 c.p.c. e ultrapetizione, per asserita mancata specificazione dei capi riformati e per difetto di corrispondenza tra motivi di appello e decisione; 2) violazione degli artt. 1372 c.c., 1, comma 10, D.L. 324/1993 conv. in L. 423/1993 e 345 c.p.c., sostenendo che tale disposizione renderebbe la Regione obbligata al pagamento quale ente finanziatore delle aziende sanitarie; 3) violazione di varie norme regionali calabresi che avrebbero disciplinato la copertura dei debiti pregressi delle strutture socio-sanitarie e varrebbe come riconoscimento di una legittimazione passiva diretta della Regione; 4) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e della medesima normativa statale, sostenendo che l'azione verso l'ASP sarebbe preclusa e che pertanto ricorrerebbero i presupposti della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché cumulativo e non specifico, oltre che non autosufficiente, poiché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e non riproduceva in modo idoneo i passaggi dell'appello denunciati come viziati. Ha inoltre ritenuto inammissibili, esaminati congiuntamente, il secondo, il terzo e il quarto motivo, perché la controversia era già stata risolta in senso conforme da un consolidato orientamento di legittimità: nei rapporti relativi alle prestazioni socio-sanitarie in Calabria, la Regione ha funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza, mentre la concreta gestione e i rapporti contrattuali con le strutture accreditate fanno capo alle aziende sanitarie; le norme finanziarie regionali richiamate operano solo sul piano interno dei rapporti Regione-Azienda sanitaria e non fondano un'obbligazione diretta della Regione verso la struttura privata. È stato inoltre escluso che l'art. 1, comma 10, D.L. 324/1993 avesse pertinenza nel caso, poiché riguarda una diversa ipotesi di legittimazione passiva per debiti delle ASL quando la Regione abbia delegato un unico ente al pagamento. Infine, la domanda di arricchimento senza causa è stata giudicata improponibile per difetto del requisito di sussidiarietà, esistendo un'azione contrattuale verso l'ASP. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del denunciato vizio di ultrapetizione e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ne ha escluso la violazione per difetto di specificità della censura.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per contestare la struttura motivazionale della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata puntuale e sufficiente.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per sostenere un asserito difetto di forma della sentenza; la censura è stata ritenuta generica e non decisiva.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per affermare che la convenzione vincolasse la Regione; la Corte ha ribadito che la Regione era estranea al contratto stipulato con l'ASP.

  • art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993 conv. in L. n. 423/1993

    Ritenuto non pertinente al caso di specie, perché riferito a un diverso assetto di rapporti e comunque non idoneo a creare un'obbligazione diretta della Regione verso la struttura privata.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'introduzione di questioni nuove in appello; la Corte ha osservato che la questione della delibera regionale non era stata dedotta nei gradi di merito e, comunque, la censura non era correttamente impostata.

  • art. 1372 c.c.

    Invocato con riferimento alla pretesa efficacia diretta della normativa regionale sui rapporti con la struttura; la Corte ha escluso che norme finanziarie regionali potessero modificare i rapporti contrattuali stipulati dall'ASP.

  • art. 2041 c.c.

    L'azione di indebito arricchimento è stata esclusa per mancanza del requisito di sussidiarietà, essendo esperibile un'azione contrattuale verso la controparte negoziale.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2041 c.c.; la Corte ha ritenuto non proponibile l'azione sussidiaria in presenza del titolo contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato come norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di prestazioni socio-sanitarie, la mera previsione di un finanziamento regionale di una quota della retta non è sufficiente a fondare una responsabilità diretta della Regione verso la struttura erogatrice, quando il rapporto contrattuale sia stato concluso solo con l'azienda sanitaria competente.
  • Le norme che disciplinano la ripartizione e la destinazione di fondi tra Regione e aziende sanitarie operano, salvo diversa e specifica previsione, sul piano dei rapporti interni di finanza pubblica e non attribuiscono di per sé alla struttura privata un'azione diretta contro la Regione.
  • L'art. 1, comma 10, D.L. 324/1993 ha una funzione specifica e non può essere esteso oltre il diverso contesto per il quale è stato previsto, in assenza di un collegamento normativo espresso con la posizione della Regione nel rapporto dedotto in giudizio.
  • L'azione generale di indebito arricchimento è improponibile quando l'attore disponga di un'azione contrattuale verso il soggetto che ha assunto l'obbligazione, difettando così il requisito della sussidiarietà.
  • Nel ricorso per cassazione, censure cumulate, generiche o non autosufficienti rispetto alla sentenza impugnata sono inammissibili, specie quando non consentano alla Corte di individuare con precisione il vizio denunciato e i passaggi dell'atto o della decisione rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimentoAccollo ed espromissione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causa

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