Cassazione Civile, Sentenza n. 23739/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ristrutturazione di uno studio dentistico con installazione di un impianto di riscaldamento-condizionamento. Dopo il lamentato malfunzionamento dell’impianto, furono avviati accertamento tecnico preventivo e poi giudizio di merito. In primo grado venne dichiarata parzialmente risolta la commessa tra committente e società installatrice, con condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni; il professionista incaricato della progettazione fu ritenuto responsabile dell’errore di dimensionamento dell’impianto e condannato a tenere indenne la società appaltatrice. Furono invece respinte le domande del professionista verso la propria assicuratrice e verso il perito della compagnia. In appello la decisione fu sostanzialmente confermata. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto, in sintesi: nullità della clausola di polizza che escludeva la copertura se l’assicurato ammetteva responsabilità, per difetto di specifica approvazione e per contrarietà a norme imperative; abuso del diritto e violazione di buona fede da parte dell’assicuratrice nell’invocare la decadenza; violazione delle regole processuali sulla novità della domanda nei confronti dell’assicuratrice per fatto dell’ausiliario; responsabilità del perito della compagnia; vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali sulla ripartizione delle responsabilità tra progettista e appaltatore; errata liquidazione del danno per avere incluso il costo di entrambi i macchinari senza considerare la restituzione/riacquisto e il principio della compensatio lucri cum damno; omessa ammissione di prove testimoniali decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità della clausola di polizza che subordinava la copertura assicurativa al fatto che nessun assicurato ammettesse o si assumesse responsabilità. Ha ritenuto assorbiti i primi cinque motivi e il nono, ha rigettato il sesto e il settimo, ma ha accolto l’ottavo motivo relativo alla liquidazione del danno. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame limitatamente alla censura accolta e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la validità e l’efficacia delle clausole vessatorie e per la necessità di specifica approvazione delle condizioni sfavorevoli.
Richiamato in tema di contratti conclusi mediante condizioni generali e modulo/formulario.
art. 166 Codice delle assicurazioni private
Invocato dal ricorrente per sostenere che le clausole limitative o decadenziali debbano essere evidenziate con particolare rilievo grafico.
art. 2 Cost.
Usato dalla Corte come fondamento del dovere di solidarietà e della buona fede oggettiva, con funzione di controllo dell’autonomia privata e dei comportamenti abusivi.
La buona fede/correttezza è assunta come dovere inderogabile che impedisce di pretendere dall’assicurato una condotta disleale o mendace.
Richiamato insieme agli artt. 1175 e 1375 c.c. quale criterio di interpretazione e integrazione del contratto secondo buona fede.
La Corte lo valorizza come norma imperativa espressiva della solidarietà contrattuale, incompatibile con clausole che impongano all’assicurato di negare la propria responsabilità.
Richiamato dal ricorrente sulla responsabilità dell’appaltatore; la Corte ne esclude l’applicazione al rapporto tra appaltatore e progettista, qualificato invece come contratto d’opera.
Ritenuto norma di ordine pubblico, poiché impone all’assicurato il dovere di salvataggio; la clausola che punisce l’ammissione di responsabilità contrasta con tale obbligo.
Richiamato dal ricorrente per la responsabilità aquiliana del perito; la Corte non accoglie la censura sul punto.
Esclusa la sua applicazione perché la Corte ritiene che il danno, nel rapporto rilevante, sia imputabile al solo progettista.
Richiamato dal ricorrente per affermare la diligenza qualificata del professionista; la Corte non accoglie la censura sulla responsabilità del perito della compagnia.
Usato come criterio di liquidazione del danno; la Corte ritiene che dovesse considerarsi l’effettiva perdita patrimoniale, anche in relazione alla restituzione o disponibilità dei macchinari.
Richiamato dal ricorrente; la Corte esclude la sua applicazione nel caso concreto per assenza di colpa del danneggiato.
Richiamato per gli effetti della risoluzione contrattuale.
Richiamato per gli effetti restitutori della risoluzione contrattuale.
Invocato per lamentare omessa pronuncia e ultra/extra petita nella qualificazione della domanda verso l’assicuratrice.
Richiamato per vizio di motivazione apparente o mancante.
Richiamato in relazione alla asserita novità della domanda proposta in appello.
Norma processuale che delimita i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente.
Richiamato nel procedimento di rinvio a nuovo ruolo e nella fase di trattazione delle questioni rilevabili d’ufficio.
art. 101, secondo comma, c.p.c.
Usato per il contraddittorio sulle questioni di nullità rilevabili d’ufficio.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione e al giusto processo.
Massime di principio
- È nulla la clausola di polizza che subordina la copertura assicurativa alla mancata ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato, quando essa lo costringa a negare il vero o a tacere il falso per conservare l’indennizzo, perché contraria ai doveri di correttezza, buona fede e solidarietà e agli obblighi di salvataggio.
- La buona fede oggettiva, come espressione del principio di solidarietà costituzionale, opera anche come limite all’autonomia contrattuale e può condurre alla nullità di una clausola che imponga comportamenti incompatibili con la lealtà dovuta nel rapporto obbligatorio.
- La clausola che penalizza l’ammissione di responsabilità è incompatibile con l’art. 1914 c.c. se induce l’assicurato a resistere al giudizio o a non cooperare per evitare il danno, esponendolo anche al rischio di aggravamento della pretesa risarcitoria.
- Se il giudice di merito spiega in modo intellegibile perché ritiene irrilevanti o non decisive le conclusioni del consulente tecnico, non sussiste vizio di motivazione solo perché la parte avrebbe preferito una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
- In tema di appalto e progettazione, l’appaltatore risponde verso il committente dei difetti dell’opera anche se originati da errori progettuali, quando abbia assunto contrattualmente l’onere di acquisire il progetto o comunque la responsabilità dell’intervento; nei rapporti interni con il progettista, però, il giudizio sulla ripartizione delle responsabilità dipende dalla qualificazione concreta del rapporto e dalle risultanze di merito.
- Nel rapporto tra appaltatore e professionista incaricato del progetto, se il rapporto è qualificato come contratto d’opera, il committente professionale non ha l’obbligo di controllare la bontà tecnica della prestazione del progettista come farebbe un appaltatore rispetto al progetto altrui.
- Nella liquidazione del danno da inadempimento o risoluzione contrattuale occorre considerare l’effettiva perdita patrimoniale, tenendo conto dei beni restituiti o comunque recuperabili; il costo di un bene non può essere integralmente posto a carico del responsabile se il bene è tornato nella sfera patrimoniale del danneggiato o è comunque rimasto disponibile, salvo prova dell’inutile perdita di valore o dell’impossibilità di recupero.
- La qualificazione giuridica della domanda e la sua eventuale novità in appello dipendono dal mantenimento del fatto costitutivo e del petitum sostanziale, non dalla mera diversa norma invocata per sostenere la pretesa.
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