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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23726/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta nel 1998 in sede concorsuale, di ammissione al passivo di un credito fatto valere da un fondo pensioni nei confronti di una banca poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Il credito corrispondeva, per la parte qui rilevante, al valore attuale delle future prestazioni che la banca, in base all’art. 27 dello statuto del fondo, avrebbe dovuto continuare a fornire gratuitamente, consistenti nella messa a disposizione del personale, dei locali e degli altri mezzi necessari per l’amministrazione autonoma del fondo. Il tribunale rigettò la domanda; la corte d’appello confermò il rigetto quanto al credito azionato e, per le spese, compensò i gradi di merito. Il fondo propose ricorso principale per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell’art. 59 legge fallimentare, degli artt. 83, comma 2, e 86 T.U.B., dell’art. 5 del d.lgs. 20 novembre 1990 n. 357 e dell’art. 27 dello statuto del fondo. Secondo il ricorrente, l’art. 59 l. fall. avrebbe imposto di ammettere al passivo anche un credito non ancora maturato al momento dell’apertura della procedura, capitalizzandone il valore attuale, poiché si trattava di prestazioni che la banca non avrebbe più potuto adempiere a causa della procedura concorsuale. La banca resistette e propose ricorso incidentale lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l’asserita carenza di adeguata motivazione sulla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondata l’interpretazione estensiva dell’art. 59 legge fallimentare proposta dal fondo. Ha affermato che quella norma serve a tradurre in una somma di denaro crediti di valore o non pecuniari già esistenti alla data di apertura della procedura, non a trasformare in credito concorsuale un diritto futuro ancora non sorto. Nel caso di specie, infatti, la pretesa riguardava il valore di prestazioni gratuite future, non ancora maturate alla data della liquidazione coatta, e la loro anticipata capitalizzazione sarebbe incompatibile con la par condicio creditorum. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulle spese non superava il vaglio di legittimità: la motivazione della corte d’appello, basata sulla peculiarità e complessità della controversia, è stata ritenuta sufficiente secondo il parametro del minimo costituzionale. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 59 legge fall.

    I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento

    La norma consente di convertire in valore monetario crediti di valore o non pecuniari già esistenti alla data di apertura della procedura, ma non legittima l’ammissione al passivo di un diritto futuro non ancora sorto.

  • art. 83, comma 2, T.U.B.

    È richiamato come norma che rende applicabile, nella liquidazione coatta amministrativa bancaria, la disciplina dell’art. 59 legge fallimentare.

  • art. 86 T.U.B.

    È richiamato nel ricorso principale come norma della disciplina bancaria, ma la Corte non vi sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 5 d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357

    È richiamato nel ricorso principale insieme ad altre norme, senza una autonoma ratio decidendi ad esso riferita.

  • art. 27 dello statuto del Fondo Pensioni

    gratuitamente il personale, i locali e gli altri mezzi necessari per l’amministrazione autonoma del Fondo

    La Corte precisa che l’obbligo statutario esisteva, ma la questione era la sua sorte dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa; lo statuto non è stato trattato come autonomamente decisivo sulla sorte del credito in procedura.

  • art. 55 legge fall.

    La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio

    Richiamato in combinato con l’art. 59 l. fall. per spiegare il funzionamento del concorso e la cristallizzazione della situazione debitoria alla data di apertura della procedura.

  • art. 55, comma 2, legge fall.

    I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data dichiarazione di fallimento

    Serve a chiarire che la disciplina concorsuale opera sulla base della situazione esistente alla data di apertura della procedura.

  • art. 60 legge fall.

    È richiamato come esempio di disciplina speciale della capitalizzazione della rendita perpetua o vitalizia, giustificata da una norma civilistica che fa sorgere il diritto al riscatto in caso di insolvenza del debitore.

  • art. 1868 c.c.

    nel caso di insolvenza del debitore

    La Corte lo utilizza per spiegare che, nel caso della rendita, la capitalizzazione del credito concorsuale è coerente perché il diritto al pagamento immediato nasce già dalla norma civile.

  • artt. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla regolazione delle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la compensazione delle spese deve essere motivata; tuttavia, la motivazione può essere censurata in cassazione solo entro il perimetro del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel ricorso principale e in quello incidentale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione, ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dell’obbligo, per entrambe le parti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’art. 59 legge fallimentare, applicabile anche alle procedure bancarie richiamate dal T.U.B., ha la funzione di monetizzare ai fini del passivo crediti di valore o non pecuniari già esistenti alla data di apertura della procedura; non consente invece di ammettere come credito concorsuale il valore attuale di una prestazione futura ancora non maturata.
  • La sopravvenienza della procedura concorsuale impedisce la pretesa di anticipare a titolo di credito concorsuale diritti che avrebbero dovuto nascere solo in futuro, perché ciò altererebbe la par condicio creditorum.
  • La disciplina della capitalizzazione dei crediti concorsuali può essere estesa solo quando la stessa fonte normativa sostanziale attribuisca già al creditore un diritto immediato alla liquidazione monetaria; in difetto, la norma fallimentare non può trasformare un’obbligazione futura in un credito già esistente.
  • La compensazione delle spese di lite, se motivata con riferimento alla peculiarità e complessità della controversia, non è sindacabile in cassazione oltre il limite del minimo costituzionale della motivazione.
  • In sede di legittimità, la censura sulla regolazione delle spese deve confrontarsi con il regime processuale concretamente applicabile e con i limiti del controllo ex art. 360, n. 5, c.p.c., non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla rilevanza della complessità della causa.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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