Cassazione Civile, Sentenza n. 23701/2026 del 21/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La vicenda nasce da un processo penale per abuso edilizio e abuso d'ufficio in cui una persona si era costituita parte civile, deducendo di aver subito un pregiudizio quale confinante a causa della costruzione di un fabbricato ritenuto abusivo. Il tribunale penale aveva condannato gli imputati anche al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. In appello penale, però, gli imputati erano stati assolti. Dopo l'annullamento della decisione penale da parte della Cassazione con rinvio al giudice civile competente ex art. 622 c.p.p., la Corte d'appello civile di Messina aveva rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che essa si fondasse su un presupposto ormai insussistente, cioè una statuizione penale di colpevolezza, e comunque su fatti non provati, in particolare sulla titolarità di un diritto sul fondo confinante. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione della norma che vieta la presenza di giudici onorari ausiliari nei giudizi davanti alla Corte d'appello in unico grado, sostenendo che anche il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. fosse un giudizio di unico grado; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte territoriale considerato la nullità della sentenza penale di appello; 3) omessa pronuncia sulla domanda di rifusione delle spese del giudizio di legittimità precedente al rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente. Ha affermato che il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce il primo e unico grado di merito davanti al giudice civile sulla domanda risarcitoria traslata dal processo penale; perciò ad esso si applica il divieto di composizione del collegio con giudici onorari ausiliari previsto per i giudizi in unico grado dinanzi alla Corte d'appello. La partecipazione di un giudice non consentito integra un vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 622 c.p.p.
Il rinvio al giudice civile a seguito di annullamento della sentenza penale determina il trasferimento della domanda risarcitoria al giudice civile, che deve giudicarla come primo e unico grado di merito sulla pretesa civile.
art. 62, comma 2, d.l. n. 69 del 2013, conv. in L. n. 98 del 2013
Il divieto di presenza del giudice onorario ausiliario nei giudizi davanti alla Corte d'appello in unico grado si applica anche al giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., perché esso è l'unico grado di merito dinanzi al giudice civile.
art. 158 c.p.c.
La violazione del divieto di composizione del collegio mediante partecipazione di un giudice non legittimato integra un vizio di costituzione del giudice.
art. 404 c.p.c.
Richiamato nel quadro ricostruttivo della natura chiusa del giudizio di rinvio, in relazione alla possibilità del terzo di far valere un diritto autonomo soltanto nei limiti dell'opposizione di terzo.
art. 394 c.p.c.
Richiamato per evidenziare che il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. si svolge entro limiti processuali propri del rinvio, senza trasformarsi in un ordinario giudizio di impugnazione civile.
art. 126 disp. att. c.p.c.
Citato nel richiamo a precedenti che qualificano il giudizio di rinvio come traslatio della domanda civile, con applicazione delle regole processuali civili.
art. 110 c.p.
Norma incriminatrice richiamata solo per descrivere il titolo penale dell'originaria contestazione.
art. 323 c.p.
Norma incriminatrice richiamata solo per descrivere il titolo penale dell'originaria contestazione.
art. 44, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001
Norma urbanistico-edilizia richiamata solo per descrivere l'originaria contestazione penale di abuso edilizio.
Massime di principio
- Nel giudizio civile di rinvio conseguente ad annullamento della sentenza penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p., la causa risarcitoria traslata va trattata come primo e unico grado di merito davanti al giudice civile, non come un ordinario secondo grado di appello.
- Se la legge vieta la partecipazione di giudici onorari ausiliari nei giudizi in unico grado davanti alla Corte d'appello, tale divieto si estende al giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p., perché esso ha natura di unico grado di merito dinanzi al giudice civile.
- La presenza nel collegio di un magistrato non consentito determina un vizio di costituzione del giudice deducibile ex art. 158 c.p.c., con conseguente nullità della decisione.
- Nel giudizio ex art. 622 c.p.p. la domanda civile originaria viene trasferita al giudice civile, ma non possono essere introdotte domande del tutto nuove; il giudizio resta chiuso rispetto al perimetro soggettivo e oggettivo già delineato nel processo penale.
- Ai fini della responsabilità civile, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è regolato dalle norme processuali civili e non dai criteri di cognizione penalistici, ma la decisione può essere cassata quando il collegio non sia composto nel rispetto dei divieti legali di costituzione.
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