Cassazione Civile, Sentenza n. 23489/2026 del 18/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato l’annullamento di tre avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2009-2011, riconoscendo alla contribuente l’esenzione per abitazione principale. La controversia riguardava il requisito dell’abitazione principale ai fini dell’esenzione ex art. 8 d.lgs. 504/1992: secondo l’ente, la CTR aveva erroneamente trascurato che il coniuge della contribuente aveva trasferito la residenza anagrafica in altro comune e aveva comunque ritenuto spettante l’agevolazione, anche facendo leva sul regolamento comunale. In corso di giudizio, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 112/2025, il comune ha annullato in autotutela gli atti impositivi e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La contribuente ha resistito, ma il cuore della decisione è divenuto l’effetto dell’autotutela e, sul piano nomofilattico, la corretta interpretazione dell’esenzione ICI dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che richiedeva la dimora anche dei familiari.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, perché il comune ricorrente ha annullato in autotutela gli avvisi di accertamento oggetto di causa, eliminando integralmente il contrasto tra le parti. Contestualmente, in funzione nomofilattica ex art. 363 c.p.c., ha enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell’esenzione ICI per abitazione principale, dopo la sentenza costituzionale n. 112/2025 non è necessario che nell’immobile dimori abitualmente anche il nucleo familiare del contribuente, essendo sufficiente la dimora abituale del solo contribuente possessore. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La disposizione sull’esenzione ICI per abitazione principale, come modificata nel 2006, va letta nel senso che il beneficio spetta in relazione all’immobile nel quale il contribuente dimora abitualmente, senza che sia necessario il requisito della dimora abituale dei familiari, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 112/2025.
art. 1, comma 173, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296
La modifica ha introdotto una presunzione relativa di coincidenza tra residenza anagrafica e dimora abituale, ma non può essere letta nel senso di richiedere anche la convivenza dei familiari per l’esenzione.
art. 8 del regolamento ICI del Comune di Desenzano del Garda
La CTR aveva valorizzato la previsione regolamentare sul requisito della residenza anagrafica; la Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo regolamentare rispetto alla fonte primaria e alla declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato formalmente proposto per violazione o falsa applicazione di legge.
La Corte, pur dichiarando estinto il giudizio, ha enunciato d’ufficio il principio di diritto nell’interesse della legge, trattandosi di questione di particolare importanza e di ampia incidenza nomofilattica.
È stata richiamata la facoltà delle parti di depositare memorie in prossimità dell’udienza.
artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della previsione che subordinava l’esenzione alla dimora abituale anche dei familiari, per violazione del principio di eguaglianza, della tutela della famiglia e della capacità contributiva.
Massime di principio
- In materia di ICI, l’esenzione per abitazione principale richiede che l’immobile sia dimora abituale del contribuente possessore, non essendo più necessario che vi dimori anche il nucleo familiare; la verifica della dimora abituale resta però un accertamento in fatto suscettibile di prova contraria.
- Quando l’atto impositivo viene annullato in autotutela nel corso del giudizio tributario, viene meno ogni contrasto tra le parti e il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma tributaria di agevolazione rimuove il precedente orientamento consolidato incompatibile con la Carta e impone una lettura della disciplina coerente con il nuovo quadro costituzionale.
- Nel processo tributario l’ente impositore che intenda negare un’agevolazione fondata sulla residenza/dimora deve confrontarsi con il regime probatorio previsto dalla norma, compresa l’eventuale presunzione relativa a favore del contribuente.
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