Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36337/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La ricorrente, subentrata a una banca nella titolarità di un credito derivante da un mutuo ipotecario di 100.000 euro, garantito da ipoteca iscritta il 21 dicembre 2004 per 200.000 euro su un immobile sito a Bagheria poi confiscato, aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo per 128.202,34 euro. Il Giudice delegato aveva escluso il credito e il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, con provvedimento del 22 gennaio 2026 aveva respinto l’opposizione. La creditrice ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) violazione dell’art. 52 d.lgs. 159/2011, perché il Tribunale avrebbe desunto la strumentalità del credito dalla contemporaneità tra mutuo e pericolosità, senza accertare se quest’ultima fosse manifesta e percepibile al momento dell’erogazione; 2) erronea distribuzione dell’onere probatorio e confusione tra strumentalità del credito e buona fede del creditore; 3) vizio e carenza di motivazione, contestando che le anomalie indicate dal Tribunale — importo del mutuo superiore al prezzo dell’immobile, diversa località della filiale erogante, compravendita tra padre e figlio e successiva contrazione dei redditi — dimostrassero la strumentalità o la mala fede; 4) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per l’utilizzo di atti del procedimento di prevenzione non messi a disposizione della creditrice; 5) violazione di legge nella valutazione della documentazione a sostegno del credito, in particolare dell’estratto saldaconto e della certificazione del cessionario. La Corte ha accolto il ricorso quanto all’assenza di adeguata motivazione sulla strumentalità; gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2026. Ha precisato che il ricorso per cassazione contro la decisione sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi è proponibile per tutti i motivi previsti dall’art. 606 c.p.p. Quanto al merito, la strumentalità del credito rispetto all’attività illecita è una precondizione oggettiva da accertare prima di esaminare la buona fede del creditore. Il Tribunale non aveva ricostruito in modo analitico il nesso, né aveva chiarito quando fosse emersa la pericolosità del debitore e se fosse manifesta e percepibile all’epoca del mutuo. La mera iscrizione del debitore nel registro degli indagati nel 2004, essendo un’informazione riservata, non provava la conoscibilità della pericolosità da parte dei terzi; inoltre, le conversazioni richiamate erano del 2006 e il riferimento alla pericolosità del cognato non chiariva quella del debitore. Il Tribunale aveva invece sovrapposto strumentalità e buona fede, imponendo alla creditrice di provare l’assenza di strumentalità. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti. Rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio conforme ai principi esposti; non sono riportate ulteriori statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 9, d.lgs. 159/2011

    In tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge.

    Le decisioni sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nella procedura di prevenzione possono essere impugnate in cassazione per tutti i motivi previsti dall’art. 606 c.p.p., senza la limitazione alla sola violazione di legge prevista per altre impugnazioni in materia di prevenzione.

  • art. 606 c.p.p.

    In tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge.

    Nel ricorso per cassazione contro la decisione sull’opposizione allo stato passivo della procedura di prevenzione sono deducibili tutti i motivi di cui all’art. 606 c.p.p., compresi i vizi diversi dalla mera violazione di legge.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    In tema di confisca allargata, il cessionario di un credito ipotecario che si sia reso acquirente del diritto dopo il sequestro del bene dato in garanzia, per ottenere la tutela del proprio diritto ai sensi degli artt. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. e 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha l'onere di dimostrare la buona fede del creditore originario sull'assenza di strumentalità del credito all'attività illecita, nonché la propria buona fede, intesa quale mancanza di accordi fraudolenti con il destinatario della misura ablativa, mentre non rileva la conoscenza o la conoscibilità dell'applicazione della misura cautelare al momento del suo acquisto, in quanto egli subentra nella stessa posizione giuridica del cedente.

    Il cessionario subentra nella posizione giuridica del cedente e, per ottenere tutela, deve dimostrare la buona fede del creditore originario sull’assenza di strumentalità e la propria buona fede, intesa come assenza di accordi fraudolenti; la conoscenza o conoscibilità della misura cautelare al momento dell’acquisto non rileva.

  • art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 159/2011

    Questa Corte ritiene, viceversa, condivisibili i principi affermati nelle decisioni che hanno esaminato i temi della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, della ripartizione dell'onere probatorio e dell'onere motivazionale del giudice, pervenendo alla conclusione secondo cui l'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., anche a seguito delle modifiche operate dall'art. 20 legge 17 ottobre 2017, n. 161, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, "a meno che" - come recita il nuovo testo della disposizione - non risulti accertata la strumentalità del credito da insinuare rispetto all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, solo in tal caso incombendo sul creditore, ai fini dell'insinuazione al passivo della procedura, l'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata.

    I crediti di terzi anteriori al sequestro non sono pregiudicati dalla confisca salvo che sia accertata la loro strumentalità all’attività illecita o al suo frutto o reimpiego; solo dopo tale accertamento spetta al creditore dimostrare di avere ignorato in buona fede il nesso.

  • art. 52, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Il comma 3 prosegue precisando che, ai fini della valutazione della buona fede, il giudice deve tenere conto "delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi”.

    La valutazione della buona fede del creditore richiede di considerare le condizioni delle parti, i loro rapporti personali e patrimoniali, l’attività e il ramo del creditore, gli eventuali obblighi di diligenza precontrattuale e, se il creditore è un ente, le sue dimensioni.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni per cassazione delle decisioni sulle opposizioni allo stato passivo e sui crediti ammessi nella procedura di prevenzione patrimoniale sono deducibili tutti i motivi previsti dall’art. 606 c.p.p., non soltanto la violazione di legge.
  • Per escludere dalla tutela un credito anteriore al sequestro occorre accertare previamente e motivare analiticamente la sua strumentalità rispetto all’attività illecita del proposto, o al frutto o reimpiego di essa. Tale nesso non può essere dato per presupposto né desunto automaticamente dalla misura di prevenzione.
  • La contemporaneità tra erogazione del credito e manifestazione della pericolosità può consentire una presunzione semplice di strumentalità soltanto quando la pericolosità del debitore fosse manifesta e percepibile al momento dell’erogazione. La mera iscrizione nel registro degli indagati, in quanto informazione riservata, non dimostra di per sé la conoscibilità della pericolosità da parte del creditore.
  • Se al momento dell’erogazione la pericolosità era assente o occulta e la destinazione delle risorse appariva lecita, la strumentalità deve essere dimostrata positivamente; il giudice deve ricostruire la vicenda negoziale, le condotte e le cointeressenze del proposto e gli elementi fattuali che rivelerebbero la finalizzazione illecita del credito.
  • La buona fede del creditore è oggetto di esame successivo e condizionato all’accertamento della strumentalità. Solo dopo che tale nesso sia stato dimostrato grava sul creditore l’onere di provare di averlo ignorato in buona fede; non è legittimo trasferire sul creditore l’onere preliminare di dimostrare l’assenza di strumentalità.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.