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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20781/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'11/09/2022 del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del GIP di rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n.1029/2020. Il rigetto in primo grado si fondava su presunte incongruenze del tenore di vita dichiarato, su due precedenti condanne per reati contro il patrimonio e su procedimenti pendenti per spaccio; la difesa contestava la motivazione, sostenendo che l'accertamento presuntivo di redditi illeciti sulla base di precedenti penali può riguardare solo condanne definitive e denunciando violazioni di norme processuali e civili (artt. 76 e 96 DPR 115/2002; artt. 2727 e 2729 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi formali nella modalità di proposizione: il ricorrente aveva adottato le regole del processo civile (notificando l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura dello Stato e depositando il ricorso nella cancelleria della Corte di Cassazione), mentre per le impugnazioni relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del rito penale. Perciò il ricorso avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p. Alla inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., atteso che non risultavano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 115/2002

    Richiamate dalla difesa per contestare la motivazione sul tenore di vita e sui mezzi di sussistenza; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito delle questioni di merito in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizi formali.

  • Codice civile

    Richiamati dalla difesa in relazione alla valutazione probatoria delle presunzioni; anche su questi profili la Corte non si è pronunciata nel merito per effetto dell'inammissibilità procedurale.

  • Codice di procedura penale

    Interpretati dalla Corte nel senso che le impugnazioni contro le ordinanze che decidono sull'opposizione al rigetto dell'istanza di gratuito patrocinio devono essere presentate nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ossia secondo le regole del rito penale.

  • Codice di procedura penale

    art. 591, comma 1, lett. c)

    Richiamato per spiegare che l'inosservanza delle disposizioni sui tempi e modi di presentazione dell'impugnazione determina la sanzione dell'inammissibilità.

  • Codice di procedura penale

    Applicato per la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità è dipesa da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata come parametro per valutare l'entità della colpa e la decisione di imporre l'onere pecuniario alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole di procedimento penale; pertanto le impugnazioni devono essere proposte e depositate secondo gli artt. 582 e 583 c.p.p.
  • La violazione delle modalità e dei termini di proposizione dell'impugnazione previste dal codice di procedura penale comporta l'inammissibilità del ricorso (art. 591 c.p.p.).
  • L'inammissibilità per motivi formali può comportare, se sussiste colpa, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante verificare con attenzione la corretta modalità di impugnazione.
  • Se si intende contestare l'uso di precedenti penali o di procedimenti pendenti per presumere redditi illeciti, occorre prima assicurarsi che tali censure siano fondate su condanne definitive o adeguatamente documentate, e comunque rispettare le regole processuali per non pregiudicare la possibilità di ottenere un esame di merito.
  • Prima di proporre ricorso per cassazione in materia di gratuito patrocinio è consigliabile consultare la normativa processuale penale e, in caso di dubbi sulla parte resistente o sui soggetti da notificare, preferire il deposito presso la cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento o rivolgersi all'Avvocatura competente per la notifica quando previsto dalle regole penali.

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