Cassazione Penale, Sentenza n. 3089/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che, pur avendo riformato in parte il primo grado riconoscendo la truffa aggravata (art. 640 comma 2 n.1 c.p.) in relazione al capo a), aveva ritenuto il reato di natura istantanea e quindi prescritto. Il PG contestava la qualificazione temporale del reato (sostenendo che si tratta di consumazione protratta/permanente perché l'ente pubblico ha mantenuto per lungo tempo lo status di presunto debitore) e l'esclusione della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001. I ricorsi degli imputati (Antro Alviero e Antro Erasmo) denunciavano vizi di motivazione della Corte d'appello, violazione dell'art. 192 c.p.p. e mancata valutazione di prove favorevoli (es. sentenza di revoca decreto ingiuntivo a favore della Provincia) sollevando questioni sulla sussistenza del nesso causale tra artificio e danno subito dalla Provincia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale e inammissibili i ricorsi di Antro Alviero e Antro Erasmo, confermando nella sostanza la sentenza di appello. In particolare la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della vicenda come un'unica truffa a consumazione prolungata fino all'ultima cessione del credito (quindi il reato va fatto decorrere dall'ultimo atto necessario alla consumazione) e ha condiviso la valutazione di merito sulla mancata prova della responsabilità amministrativa degli enti secondo l'art.5 D.Lgs.231/2001. Sono confermate le statuizioni civili in favore delle parti civili; i ricorrenti Antro Alviero ed Antro Erasmo sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 comma 2 n.1 cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante per il delitto di truffa nei confronti dell'ente pubblico; ha inoltre chiarito la nozione di consumazione prolungata collegata alla cessione dei crediti, stabilendo che la consumazione si completa con l'ultimo atto di cessione che crea l'obbligazione.
artt. 110, 81 cpv., 61 n.7 e 11 cod. pen.
Richiamati per la riqualificazione e per le circostanze aggravanti e concorrenti; la Corte li ha applicati nella determinazione della fattispecie e delle aggravanti personali e contestuali.
Norme riferite ai reati di falsificazione di documenti e uso di documenti falsi, menzionate nei capi di imputazione; la Corte d'appello ha affrontato la qualificazione delle condotte secondo tali disposizioni nelle loro parti rilevanti.
Riferito a illeciti relativi alla diffamazione/reati a tutela della riservatezza (citato nel capo e)); la Corte ha dichiarato intervenuta prescrizione per taluni capi indicati.
Il Procuratore generale contestava l'errata esclusione della responsabilità amministrativa degli enti. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia valutato i fatti e le prove e che la decisione di non riconoscere la responsabilità ex D.Lgs.231/2001 fosse sostenuta dalle risultanze, non ravvisando vizio di diritto.
Richiamato dal Procuratore generale in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello non fosse manifestamente illogica rispetto alla qualificazione della consumazione del reato.
Invocato dai difensori degli imputati per lamentare presunte violazioni del canone probatorio e lacune motivazionali. La Cassazione ha giudicato le censure generiche e inconferenti, essendo intervenuta riqualificazione della fattispecie.
Applicato per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti in cassazione e per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende a fronte dell'inammissibilità e di profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.
Massime di principio
- La nozione di consumazione prolungata vs. reato istantaneo: quando il danno e il profitto derivano da un unico complesso di atti (es. cessione seriale di crediti originata da un unico comportamento fraudolento), la consumazione può ritenersi protratta e il termine di prescrizione decorre dall'ultimo atto necessario alla consumazione.
- Per la configurabilità della truffa in danno di un ente pubblico non è necessaria la corrispondenza formale tra chi è indotto in errore e chi subisce il danno patrimoniale; è sufficiente il rapporto di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno, anche se il terzo (es. banca) abbia rapporti con l'ente.
- La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 richiede accertamento puntuale dei presupposti di fatto e del vantaggio conseguito dall'ente; l'assenza di elementi probatori certi sull'arricchimento o sull'uso delle somme da parte della società può portare all'esclusione della responsabilità.
- Le censure in Cassazione che si limitano a rimproverare vizi generici di motivazione o richiedere nuovo esame delle prove (senza specificare errori di diritto o elementi decisivi trascurati) sono spesso dichiarate inammissibili o infondate.
- La permanenza di pretese di pagamento da parte di terzi (es. banche) non prolunga automaticamente la consumazione del reato all'infinito; la decorrenza della prescrizione può dipendere dagli atti compiuti dagli imputati che completano la fattispecie criminosa.
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