Cassazione Civile, Ordinanza n. 07750/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Una proprietaria di fondo sosteneva di avere un fondo intercluso e chiedeva la costituzione di una servitù di passaggio coattiva a carico della contigua proprietà condominiale e di altri comproprietari. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato la decisione. I convenuti soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 1051 c.c. per errata ritenuta sussistenza dei presupposti della servitù coattiva; 3) violazione degli artt. 1051 e 1054 c.c. per mancata corresponsione dell'indennità e per asserita rinuncia al beneficio da parte dell'attrice; 4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla possibilità di chiedere il passaggio sul residuo fondo del dante causa al momento dell'acquisto; 5) violazione dell'art. 1051 c.c. per mancato rilievo dell'accessibilità del fondo tramite area comunale a verde pubblico; 6) omesso esame del fatto decisivo sulla mancanza di assoluta interclusione; 7) ulteriore nullità della sentenza per motivazione apparente; 8) violazione dell'art. 1051 c.c. per mancata applicazione del criterio del minimo aggravio del fondo servente. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la corte d'appello aveva motivato solo in modo generico, limitandosi a richiamare la sentenza di primo grado e la consulenza tecnica senza esaminare compiutamente le specifiche censure di appello, rendendo non percepibile la ratio decidendi. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà esaminare specificamente tutti i motivi di appello e rendere una motivazione comprensibile e completa, idonea a esprimere il percorso logico-argomentativo seguito.
Norme richiamate
La sentenza è nulla se la motivazione è meramente apparente e non consente di percepire la ratio decidendi; la motivazione deve superare il minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale, tra cui l'art. 1051 c.c. e l'art. 1054 c.c.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio è ristretto al minimo costituzionale della motivazione; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza.
Disciplina la servitù di passaggio coattiva; il giudice di merito deve verificare la reale interclusione e l'eventuale esistenza di accessi alternativi adeguati o meno gravosi.
Rileva nei casi di interclusione derivante da alienazione o divisione, con possibile incidenza sul diritto al passaggio senza indennità.
art. 12 delle preleggi
Richiamato per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.
Ha convertito il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, introducendo la nuova formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
La sua riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è letta come riduzione del sindacato di legittimità al minimo costituzionale.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione e non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice.
- In sede di impugnazione, il giudice non può limitarsi a un richiamo generico alla sentenza di primo grado o alla consulenza tecnica, ma deve esaminare le censure specifiche dedotte con l'atto di appello e confutarle in modo intellegibile.
- Quando si controverte sulla costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il giudice deve verificare in concreto la sussistenza dell'interclusione e l'eventuale presenza di accessi alternativi alla pubblica via, spiegando perché siano inidonei o più gravosi.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione, dopo la riforma del 2012, è limitato alle anomalie che incidono sull'esistenza stessa della motivazione e non comprende il mero difetto di sufficienza o di persuasività.
- Se viene accolto il vizio di motivazione apparente, restano assorbite le ulteriori censure che investono il merito della decisione impugnata.
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