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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28067/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La società locatrice aveva promosso due giudizi tra le stesse parti in relazione al rilascio di un immobile concesso in locazione abitativa. Nel primo giudizio, poi proseguito in appello, aveva chiesto la convalida di sfratto per morosità o per finita locazione, ovvero la licenza di finita locazione, e poi, con memoria integrativa, la cessazione del rapporto di locazione; nel secondo giudizio aveva invece chiesto l'accertamento e la dichiarazione della risoluzione del contratto alla prima scadenza contrattuale per diniego di rinnovazione ex art. 3, lett. a), L. n. 431/1998, per destinare l'immobile a centro termale. Il Tribunale aveva dichiarato la litispendenza del secondo giudizio rispetto al primo e aveva disposto la cancellazione dal ruolo, con condanna alle spese e alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c. La ricorrente ha censurato tale decisione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 39 e 113 c.p.c., sostenendo che mancava identità di causa petendi, perché il primo giudizio riguardava una disdetta/finita locazione senza necessità di motivazione, mentre il secondo un motivato diniego di rinnovo alla prima scadenza; 2) violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 112, 113 e 324 c.p.c., poiché il primo giudizio non era ancora definito con giudicato e quindi non poteva operare il ne bis in idem; 3) violazione dell'art. 669 c.p.c., per l'erroneo richiamo da parte del Tribunale alla disciplina cautelare; 4) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per l'asserita insussistenza dei presupposti della responsabilità aggravata e per l'eccessività della somma liquidata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha assorbito gli altri. Ha ritenuto che i due giudizi non fossero identici, perché, pur essendo comune la richiesta di rilascio dell'immobile alla medesima scadenza, i fatti costitutivi e le causae petendi erano diversi: nel primo giudizio si discuteva della scadenza convenzionale/finita locazione, mentre nel secondo della scadenza collegata al diniego di rinnovazione ex L. n. 431/1998 e al diverso inquadramento normativo del rapporto. Ne deriva che non vi era litispendenza, bensì una relazione di continenza. Per questo la seconda causa non andava cancellata, ma sospesa ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente in appello, che doveva pregiudizialmente stabilire se la scadenza invocata fosse fondata. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata, disposto la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Siena con riassunzione e successiva sospensione, e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, ravvisando un giusto motivo nel fatto che la ricorrente aveva comunque introdotto un secondo giudizio destinato non alla cancellazione, ma alla sospensione.

Norme richiamate

  • art. 39 c.p.c.

    La litispendenza richiede identità tra i giudizi; se i fatti costitutivi sono diversi, non può essere dichiarata.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare l'erronea applicazione della disciplina processuale da parte del tribunale.

  • art. 2909 c.c.

    Il ne bis in idem presuppone un precedente giudicato, che nel caso non era ancora intervenuto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per escludere la formazione del giudicato sulla prima controversia.

  • art. 669 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'inquadramento normativo effettuato dal tribunale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna equitativa per responsabilità aggravata è caducata per effetto della cassazione dell'ordinanza; la Corte non affronta nel merito la sussistenza dell'abuso del processo.

  • art. 295 c.p.c.

    In presenza di continenza tra le due cause, la seconda deve essere sospesa in attesa della definizione della prima, che è pregiudiziale.

  • art. 50 c.p.c.

    Disposta la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Siena ai fini della riassunzione.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono compensate per giusto motivo, individuato nel comportamento processuale della ricorrente.

  • art. 3, lett. a), L. 9 dicembre 1998, n. 431

    Richiamato come base del diniego di rinnovazione alla prima scadenza per destinare l'immobile a centro termale.

  • art. 30 L. 27 luglio 1978, n. 392

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina cui rinvia il diniego di rinnovo per i casi tassativi di legge.

  • art. 80 L. 27 luglio 1978, n. 392

    Richiamato nella ricostruzione dei fatti come base normativa della scadenza invocata nel primo giudizio.

Massime di principio

  • La litispendenza presuppone la coincidenza di parti, petitum e causa petendi; se la pretesa di rilascio si fonda su fatti costitutivi diversi, il giudice non può dichiarare la litispendenza ma deve valutare l'eventuale continenza.
  • Quando tra due cause esiste un rapporto di continenza e la causa pregiudiziale è già pendente in grado di appello, la causa successivamente introdotta va sospesa ex art. 295 c.p.c., non cancellata per litispendenza.
  • Ai fini dell'identità della causa petendi non basta la coincidenza del risultato pratico perseguito; occorre verificare il diverso titolo giuridico posto a fondamento della domanda.
  • Il richiamo al ne bis in idem non è sufficiente in assenza di un giudicato formatosi sulla prima controversia.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e le spese processuali cadono con la cassazione del provvedimento che aveva erroneamente definito il rapporto processuale tra le due cause.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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