Cassazione Penale, Sentenza n. 660/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 15/06/2020 denunciando: 1) travisamento della prova e vizi motivazionali per aver dato credito al racconto della parte offesa (nonostante il suo stato di ubriachezza) chiedendo una rivalutazione delle risultanze probatorie; 2) mancata indicazione e/o insufficiente motivazione circa la quantificazione della pena, in particolare rispetto alla riduzione richiesta e alla mancata indicazione dell'aumento per continuazione eliminato dalla Corte d'appello in seguito alla prescrizione del reato contravvenzionale (art.4 l.110/1975); 3) omissione della Corte d'appello nell'esaminare specifici motivi di appello (quinto motivo) relativi alla determinazione della pena e presunta rinnovata e arbitraria rideterminazione della pena stessa dopo l'estinzione del capo B.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazione: le censure relative alla valutazione della prova sono, in buona sostanza, richieste di rivalutazione del merito escluse in sede di legittimità (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.); le doglianze sulla determinazione della pena sono generiche o rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non dimostrano un'arbitrarietà o illogicità tale da giustificare intervento di legittimità; l'omesso esame di alcuni motivi è ritenuto privo del necessario dettaglio. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
legge 7 aprile 1975, n. 110, art. 4
Il reato contravvenzionale richiamato (capo B) è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; la cassazione registra questo risultato ma non entra nella valutazione del merito inerente ai fatti residui.
codice penale, artt. 110, 582, 583, comma 1, 585, commi 1 e 2
Norme che definiscono i reati per i quali gli imputati sono stati ritenuti responsabili in concorso; la cassazione conferma che la valutazione della responsabilità attiene al merito e non è riesaminabile se non per vizi di motivazione rilevanti e specifici.
codice di procedura penale, art. 173 disp. att.
Norma processuale richiamata per l'enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; i ricorsi sono stati formulati ai sensi di questa disposizione.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Limita l'ambito di censura in Cassazione: non è ammessa una semplice rivalutazione del materiale probatorio; solo i vizi di motivazione che consistano in travisamento non opinabile della prova sono sindacabili.
codice penale, artt. 132 e 133
Stabiliscono i criteri per la determinazione della pena (discrezionalità del giudice di merito nell'applicazione delle circostanze e nella dosimetria); la Corte di Cassazione non interviene se la motivazione non dimostra illogicità o arbitrio.
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha applicato tale previsione fissando l'importo di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: le censure che chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili a meno che non dimostrino un palese e non controverso travisamento della singola dichiarazione o prova.
- Le questioni attinenti alla determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito (artt. 132 e 133 c.p.); per ottenere la riforma in Cassazione è necessario dimostrare un vizio preciso, logico o giuridico, non una mera opinione sulla congruità della pena.
- I motivi di ricorso devono essere formulati con specificità e concretezza: censure generiche o prive del requisito dell'interesse sono inammissibili.
- Quando la Corte d'appello ricalcola la pena in seguito all'estinzione per prescrizione di un capo, è opportuno che la motivazione renda comprensibile il percorso logico; tuttavia, una motivazione sintetica che richiami i criteri legali può essere sufficiente se la pena non appare manifestamente sproporzionata.
- L'inammissibilità dei ricorsi può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; i ricorrenti devono pertanto valutare il rischio economico di impugnare senza basi solide di ammissibilità.
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