Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 660/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 15/06/2020 denunciando: 1) travisamento della prova e vizi motivazionali per aver dato credito al racconto della parte offesa (nonostante il suo stato di ubriachezza) chiedendo una rivalutazione delle risultanze probatorie; 2) mancata indicazione e/o insufficiente motivazione circa la quantificazione della pena, in particolare rispetto alla riduzione richiesta e alla mancata indicazione dell'aumento per continuazione eliminato dalla Corte d'appello in seguito alla prescrizione del reato contravvenzionale (art.4 l.110/1975); 3) omissione della Corte d'appello nell'esaminare specifici motivi di appello (quinto motivo) relativi alla determinazione della pena e presunta rinnovata e arbitraria rideterminazione della pena stessa dopo l'estinzione del capo B.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazione: le censure relative alla valutazione della prova sono, in buona sostanza, richieste di rivalutazione del merito escluse in sede di legittimità (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.); le doglianze sulla determinazione della pena sono generiche o rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non dimostrano un'arbitrarietà o illogicità tale da giustificare intervento di legittimità; l'omesso esame di alcuni motivi è ritenuto privo del necessario dettaglio. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • legge 7 aprile 1975, n. 110, art. 4

    Il reato contravvenzionale richiamato (capo B) è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; la cassazione registra questo risultato ma non entra nella valutazione del merito inerente ai fatti residui.

  • codice penale, artt. 110, 582, 583, comma 1, 585, commi 1 e 2

    Norme che definiscono i reati per i quali gli imputati sono stati ritenuti responsabili in concorso; la cassazione conferma che la valutazione della responsabilità attiene al merito e non è riesaminabile se non per vizi di motivazione rilevanti e specifici.

  • codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    Norma processuale richiamata per l'enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; i ricorsi sono stati formulati ai sensi di questa disposizione.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Limita l'ambito di censura in Cassazione: non è ammessa una semplice rivalutazione del materiale probatorio; solo i vizi di motivazione che consistano in travisamento non opinabile della prova sono sindacabili.

  • codice penale, artt. 132 e 133

    Stabiliscono i criteri per la determinazione della pena (discrezionalità del giudice di merito nell'applicazione delle circostanze e nella dosimetria); la Corte di Cassazione non interviene se la motivazione non dimostra illogicità o arbitrio.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha applicato tale previsione fissando l'importo di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito dei fatti: le censure che chiedono una rivalutazione delle prove sono inammissibili a meno che non dimostrino un palese e non controverso travisamento della singola dichiarazione o prova.
  • Le questioni attinenti alla determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito (artt. 132 e 133 c.p.); per ottenere la riforma in Cassazione è necessario dimostrare un vizio preciso, logico o giuridico, non una mera opinione sulla congruità della pena.
  • I motivi di ricorso devono essere formulati con specificità e concretezza: censure generiche o prive del requisito dell'interesse sono inammissibili.
  • Quando la Corte d'appello ricalcola la pena in seguito all'estinzione per prescrizione di un capo, è opportuno che la motivazione renda comprensibile il percorso logico; tuttavia, una motivazione sintetica che richiami i criteri legali può essere sufficiente se la pena non appare manifestamente sproporzionata.
  • L'inammissibilità dei ricorsi può comportare la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; i ricorrenti devono pertanto valutare il rischio economico di impugnare senza basi solide di ammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.