Cassazione Civile, Ordinanza n. 28969/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da una azienda sanitaria locale per ottenere l'accertamento di un indebito esborso di somme corrisposte alla società convenuta in relazione a terapie riabilitative eseguite secondo il c.d. ciclo intensivo diurno pieno. Secondo l'attrice, le prestazioni non sarebbero state effettuate oppure sarebbero state eseguite con modalità difformi da quelle prescritte dalla normativa regionale toscana; per questo era stata chiesta la condanna della società al risarcimento dei danni quantificati in euro 501.766,80. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, con condanna della convenuta al pagamento di euro 167.255,60. In appello la società aveva ottenuto una forte riduzione della somma dovuta, fissata in euro 48.169,60, sulla base di una liquidazione equitativa ancorata agli esiti di una perizia svolta in un procedimento penale, che aveva evidenziato una non compatibilità con il ciclo intensivo diurno per 24 pazienti su 46 esaminati a campione. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che su vizi motivazionali: ha sostenuto che la corte territoriale avesse quantificato il danno in modo incongruo e sproporzionato per difetto, senza considerare l'impossibilità di una prova analitica del pregiudizio, dovuta alla disponibilità delle cartelle cliniche in capo alla controparte e alla loro asserita tenuta approssimativa; ha inoltre lamentato che il giudice di merito avesse ignorato o male apprezzato gli accertamenti peritali e avesse omesso di disporre c.t.u. e acquisizione degli atti del procedimento penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse correttamente applicato i principi sulla liquidazione equitativa del danno: il giudice di merito deve motivare in modo chiaro e congruo il percorso logico seguito, ma non è tenuto a una dimostrazione analitica di tutti gli elementi probatori. Nel caso concreto la motivazione della decisione impugnata è stata giudicata completa e intellegibile, non affetta da anomalia motivazionale né da omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha precisato che la doglianza dell'ente pubblico mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove e il merito della quantificazione del danno, attività non censurabili nei termini prospettati in cassazione. È stata inoltre ribadita la discrezionalità del giudice nel disporre o meno la consulenza tecnica d'ufficio e la non deducibilità, come violazione dell'art. 115 o 116 c.p.c., del semplice dissenso sulla forza persuasiva attribuita alle prove. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
I motivi formulati ai sensi dei nn. 3 e 5 sono stati ritenuti inammissibili perché, in sostanza, miravano a contestare la valutazione di merito e non a denunciare un effettivo error di diritto o un omesso esame di un fatto decisivo.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza di legittimità sulla liquidazione equitativa del danno e sulla deducibilità dei vizi motivazionali.
La liquidazione equitativa del danno richiede una motivazione congrua e non arbitraria, ma non impone una prova analitica di ciascun elemento del pregiudizio.
Nella responsabilità aquiliana la liquidazione del danno può avvenire secondo equità nei limiti e con le modalità proprie dell'art. 1226 c.c.
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia dichiarato di non dover osservare la regola di decisione o abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione delle prove ritualmente acquisite.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca a una prova un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non è censurabile il mero dissenso sulla maggiore forza persuasiva attribuita a una prova rispetto ad altre.
La motivazione è viziata solo in presenza di un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non già per semplice insufficienza o per difetto di ampiezza dell'argomentazione.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1° co. quater; 1° co. bis
È stato affermato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nella liquidazione equitativa del danno il giudice di merito deve indicare in modo comprensibile i criteri seguiti e il percorso logico della stima, ma non è tenuto a una prova analitica di ogni singolo elemento del pregiudizio.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
- Il cattivo apprezzamento delle prove o il dissenso sulla loro attendibilità non sono, di regola, deducibili in cassazione come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., salvo che il giudice abbia travalicato i limiti legali del regime probatorio.
- La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può anche tacitamente negarla quando il quadro probatorio già consenta la decisione.
- Il vizio di motivazione è oggi configurabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non essendo più sufficiente denunciare una motivazione ritenuta semplicemente insufficiente o non condivisibile.
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