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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20337/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda immobili siti in Roma, rivendicati dai proprietari come detenuti senza titolo da due soggetti che ne avevano la disponibilità in forza di pregressi rapporti contrattuali. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda di rilascio dei proprietari e aveva accolto la riconvenzionale di usucapione proposta dai detentori. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che la detenzione degli immobili fosse nata dapprima da una società di fatto per la conduzione di una tenuta e poi da un contratto di locazione, sicché il soggetto rimasto in possesso non aveva provato l'interversione del titolo ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 832, 1140, 1141 e 1158 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe mal valutato gli atti e le prove, mentre il giudice di primo grado avrebbe correttamente desunto la maturazione dell'usucapione; con il secondo ha dedotto l'omesso esame dell'usucapione in comunione, prospettando un compossesso tra le parti quale condomini, idoneo all'acquisto della comproprietà per usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, il difetto di specificità dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché le censure non erano esposte in modo ordinato, preciso e distinto; dall'altro, ha osservato che il ricorso mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito delle risultanze probatorie, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che la doglianza sull'insufficienza motivazionale non era più ammissibile nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ratione temporis, e che l'apprezzamento del giudice di merito circa la sussistenza del possesso utile ad usucapire, se congruamente motivato e immune da vizi giuridici, non è censurabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e si è dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 832 c.c.

    Richiamato quale norma sulla proprietà, ma la Corte non ne ha svolto un'interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che la censura implicava una rivalutazione del merito.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per la disciplina del possesso; la Corte ribadisce che la verifica del possesso utile ad usucapire è accertamento di merito non sindacabile se congruamente motivato.

  • art. 1141, comma 2, c.c.

    La mutazione della detenzione in possesso contro il proprietario deve essere provata da chi la invoca; nel caso concreto tale prova è stata ritenuta mancante.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato quale norma sull'usucapione, ma la Corte ha escluso la possibilità di sindacare in cassazione l'accertamento di merito sulla sua sussistenza.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l'esposizione ordinata, precisa e distinta dei motivi e delle norme asseritamente violate; la mancanza di specificità determina inammissibilità.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere più dedotto nei termini antecedenti alla riforma; nel caso concreto la censura si traduceva in un non consentito vizio di insufficienza della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il principio di specificità richiede che ogni motivo indichi chiaramente la norma violata, il vizio denunciato e le ragioni della censura; una formulazione confusa o meramente assertiva comporta inammissibilità.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito: l'apprezzamento delle prove e la valutazione dei fatti compiuti dal giudice di merito non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è congrua e immune da errori di diritto.
  • In tema di usucapione, chi deduce l'interversione del possesso deve allegare e provare fatti incompatibili con il titolo di detenzione originario, idonei a manifestare un possesso uti dominus contro il proprietario.
  • Il vizio motivazionale, nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile ai provvedimenti successivi alla riforma, non consente una critica alla mera insufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti dalla norma.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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