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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19826/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Giudice di pace di Roma che aveva respinto la sua opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. In fatto, il giudice di merito aveva ritenuto legittima l'espulsione perché la richiesta di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo era stata rigettata e non risultava provato un ricorso contro tale diniego; aveva inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 8 CEDU sul rilievo che la lunga permanenza in Italia non bastasse, da sola, in assenza di allegazioni su legami familiari. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 18 d.lgs. n. 150/2011, 13, comma 2, lett. b), e 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 8 CEDU e all'art. 117 Cost., sostenendo che il divieto di espulsione non dipende solo dalla vita familiare ma anche dalla vita privata, e che nel caso concreto erano stati allegati elementi di radicamento sociale in Italia, tra cui una residenza ventennale e l'assenza di legami nel Paese d'origine.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'art. 8 CEDU tutela non soltanto la vita familiare, ma anche la vita privata, e che dunque, in materia di espulsione dello straniero, devono essere valutati anche i legami sociali e il radicamento sul territorio nazionale, non limitandosi il giudice a verificare l'esistenza di vincoli familiari. Ha richiamato la propria giurisprudenza precedente e ha rilevato che il giudice di pace aveva trascurato questo profilo decisivo. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce dei principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato come norma processuale invocata dal ricorrente nel motivo di legittimità.

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato come base normativa dell'espulsione dello straniero, da applicarsi nel rispetto dei limiti derivanti dall'art. 8 CEDU.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998

    La Corte osserva che la disciplina introdotta dal d.l. n. 130/2020, poi convertito, prevede un divieto di espulsione collegato alla protezione speciale e al rispetto della vita privata e familiare, ma la disciplina non era applicabile ratione temporis al caso concreto.

  • art. 8 C.E.D.U.

    La Corte ribadisce che tutela autonomamente sia la vita familiare sia la vita privata; in materia di espulsione impone una valutazione concreta dei legami familiari e anche di quelli sociali e del radicamento sul territorio.

  • art. 117 Cost.

    È richiamato quale parametro interposto di conformità della disciplina interna agli obblighi convenzionali.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, incentrato sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • d.l. n. 130 del 2020

    Indicato come ius superveniens che ha introdotto la protezione speciale e un corrispondente divieto di espulsione fondato anche sulla vita privata.

  • l. n. 172 del 2020

    Legge di conversione del d.l. n. 130 del 2020, richiamata per la nuova disciplina della protezione speciale.

  • direttiva 2008/115/CE

    Richiamata per affermare che la valutazione della situazione personale dello straniero va compiuta caso per caso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria depositata nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • In materia di espulsione dello straniero, la tutela convenzionale ex art. 8 CEDU non si esaurisce nella vita familiare, ma comprende anche la vita privata; pertanto il giudice deve considerare anche il radicamento sociale sul territorio nazionale.
  • Ai fini del controllo sulla legittimità dell'espulsione, non è sufficiente verificare l'assenza di legami familiari in Italia se il ricorrente allega elementi specifici di integrazione e di durata significativa del soggiorno.
  • La valutazione sulla compatibilità dell'espulsione con l'art. 8 CEDU va compiuta in concreto e caso per caso, tenendo conto della durata del soggiorno e dei legami con il Paese d'origine e con quello di accoglienza.
  • Se il giudice di merito omette di esaminare un profilo decisivo allegato dalla parte, come la vita privata e i legami sociali, la decisione è censurabile per violazione di legge ed errata applicazione dei parametri convenzionali e interni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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